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Osservatorio delle buone pratiche

gestione rischio clinico e sicurezza del paziente

Istituito l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche per gestire il rischio clinico e la sicurezza del paziente. Sia pure con un po’ di ritardo rispetto ai tre mesi dall’entrata in vigore della nuova legge, entro i quali doveva essere istituito, con decreto del 29 settembre 2017 il Ministero della Salute ha emanato il decreto che fa nascere presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di cui all’articolo 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli).

Da chi è formato l’osservatorio delle buone pratiche? Il nuovo organismo è composto da 22 membri: il Direttore generale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, con funzioni di coordinatore; dal Direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute; dal Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della Salute; dal Direttore generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della Salute; dal Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute; dal Direttore generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute; dal Direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco; dal Presidente dell’Istituto superiore di sanità; dal Presidente del Consiglio superiore di sanità; da cinque esperti designati dal Ministro della salute; da otto rappresentanti delle regioni e delle province autonome, designati dalla Commissione salute del coordinamento delle regioni.

I compiti. L’Osservatorio delle buone pratiche, nel rispetto degli indirizzi di programmazione sanitaria nazionale definiti dal Ministero della Salute, svolgerà le seguenti funzioni: acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente i dati regionali relativi ai rischi, agli eventi avversi ed eventi sentinella, nonché agli eventi senza danno; acquisisce dagli stessi Centri i dati regionali relativi alle tipologie dei sinistri, alle cause, all’entità, alla frequenza e all’onere finanziario del contenzioso; analizza i dati acquisiti; fornisce indicazioni alle Regioni sulle modalità di sorveglianza del rischio sanitario ai fini della sicurezza del paziente; individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e per il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure da parte delle strutture sanitarie, nonché per la formazione e l’aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie, anche attraverso la predisposizione di linee di indirizzo; effettua, sulla base dei dati acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario, il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure a livello nazionale; trasmette al Ministro della Salute, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sull’attività svolta.

I riferimenti. L’Osservatorio delle buone pratiche, per l’espletamento dei suoi compiti e delle sue funzioni, si avvarrà anche dei dati presenti nel Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES), delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, come individuate ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 24 del 2017, e potrà, altresì, avvalersi di rappresentanti delle federazioni e delle associazioni professionali e di esperti nelle specifiche materie trattate, incluse le associazioni dei pazienti.

Gratuità. Al funzionamento del nuovo osservatorio delle buone pratiche si provvederà nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica. La partecipazione all’Osservatorio delle buone pratiche sarà a titolo gratuito e ai componenti non verranno corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Le eventuali spese di missione dei componenti saranno poste a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Il decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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