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Responsabilità del medico

Deve rispondere se ha assunto un’obbligazione con il cliente

Com’è noto, la legge Gelli, istituendo un doppio binario della responsabilità medica, ha stabilito che, mentre la struttura sanitaria risponde nei confronti dei pazienti a titolo contrattuale, la responsabilità dei medici è in generale di natura extracontrattuale. Tuttavia è presente un’eccezione però: quella in cui il sanitario ha agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente. In quest’ultimo caso la sua responsabilità non è quella di cui all’articolo 2043 del codice civile, ma quella di cui agli articoli 1218 e 1228 c.c. Non è una questione di poco conto perché ciò implica che spetterà al libero professionista l’onere di dimostrare di aver eseguito esattamente la propria prestazione professionale o che questa implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

Una delle prime pronunce sul punto arriva dal Tribunale di Milano che, con la recente sentenza numero 1654/2018, ha accolto le ragioni di una paziente che invocava la responsabilità del dentista libero-professionista per la mancata riuscita di alcuni trattamenti odontoiatrici ai quali si era sottoposta per raggiungere un miglior aspetto estetico.

Posto che il sanitario, avendo assunto un’obbligazione contrattuale direttamente con la paziente, era chiamato a rispondere del suo operato a titolo contrattuale, egli, dinanzi all’allegazione della donna circa l’inesatto adempimento da parte sua delle obbligazioni derivanti dal contratto d’opera professionale intercorso tra le parti, avrebbe dovuto dimostrare di aver eseguito esattamente le proprie prestazioni o che queste implicavano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà tali da limitare la responsabilità professionale ai soli casi di dolo o colpa grave.

In assenza di tale prova, e a fronte del fatto che invece la paziente aveva adeguatamente dimostrato la sussistenza del rapporto professionale intercorso con il dentista e la tipologia di prestazioni rese da quest’ultimo, il sanitario è stato dunque condannato a risarcire la donna dei danni che le ha cagionato nell’esecuzione della propria prestazione, con una somma superiore ai ventimila euro.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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