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Piena responsabilità medica con la Legge Gelli

Nessuna limitazione per i medici

Le Sezioni Unite lo avevano già stabilito con la sentenza numero 8770/2018 e, adesso, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione lo ha ribadito e applicato nella sentenza numero 29133/2018: l’articolo 3, comma 1, del decreto legge Balduzzi è più favorevole dell’articolo 590-sexies del codice penale introdotto dalla legge Gelli. L’assunto, per i giudici, vale sia se la condotta del medico è stata connotata da colpa lieve derivante da negligenza o imprudenza, sia in caso di errore determinato da colpa lieve derivante da imperizia che sia intervenuto nella fase di scelta delle linee guida.

Sulla base di tale conclusione, la Cassazione ha quindi respinto il ricorso di un medico imputato per il reato di cui all’articolo 589, commi 1 e 2, del codice penale, che lamentava, tra le altre cose, l’omessa considerazione da parte del giudice dell’appello della circostanza che proprio il giorno della pronuncia della sentenza di secondo grado era stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge numero 24/2017 e, quindi, l’omessa applicazione dell’articolo 590-sexies.

Posta l’applicabilità al caso di specie del decreto Balduzzi, i giudici hanno anche confermato l’impossibilità di concedere la limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve prevista dall’articolo 3, comma 1, del predetto decreto (n. 189/2012). Infatti il presupposto applicativo di tale limitazione di responsabilità è la conformità della condotta del medico alle linee guida, ove esistenti, e alle buone pratiche, che, invece, è pacificamente mancata nel caso di specie. Di conseguenza, va affermata una “colpa grave dei medici, rilevante non solo ai sensi del d.l. 158/2012, ma anche rispetto ai criteri generali regolanti la colpa medico-professionale prima dell’entrata in vigore della legge disciplinante in modo specifico la colpa medica“.

Né può porsi – conclude la sentenza – la questione della valutazione delle disciplina penale più favorevole in conseguenza dell’entrata in vigore della L. 24/2017, posto il recente insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui: “In tema di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, l’abrogato art. 3 comma 1, del d.l. n. 158 del 2012 si configura come norma più favorevole rispetto all’art. 590-sexies cod. pen., introdotto dalla legge n. 24 del 2017, sia in relazione alle condotte connotate da colpa lieve da negligenza o imprudenza, sia in caso di errore determinato da colpa lieve da imperizia intervenuto nella fase della scelta delle linee-guida adeguate al caso concreto”.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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