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Se la responsabilità del medico è accertata in maniera inequivocabile in sede penale, tale accertamento fa fede anche nella sede civile ove si discuta di tutti i legittimi risarcimenti e dunque non serve una nuova CTU

A stabilirlo, con l’importante sentenza numero 18595/2016, depositata il 22 settembre scorso, la terza sezione civile della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che, se dagli accertamenti eseguiti per la decisione penale è emersa in maniera conclamata la responsabilità del sanitario, nel corso del giudizio civile non è necessario disporre una nuova CTU (consulenza tecnica d’ufficio).

Nel caso di specie la consulenza alla base della sentenza penale, con la quale era stata accertata una pesante fattispecie di responsabilità medica, era stata talmente precisa da privare di ogni senso una nuova perizia.

Il medico, dinanzi a una piccola paziente alla quale era stato diagnosticato un trauma cranico a seguito di una caduta dalla bicicletta, non aveva valutato il grado di compromissione della coscienza attraverso la Glasgow Come Scale, né aveva effettuato i relativi controlli ogni mezz’ora avvalendosi di persone esperte e in ambiente sterile. Egli inoltre aveva classificato il trauma cranico all’atto del ricovero in base alle risposte cliniche nell’ambito dei traumi lievi mentre dalla tac e in base alle risposte del paziente si trattava sin da subito di un trauma di moderato. Infine il sanitario non aveva disposto il trasferimento immediato della paziente presso strutture più adeguate, come invece consigliava l’accertamento del solo edema diffuso e perifocale.

Insomma: una nuova CTU non serviva perché quella già fatta in sede penale era più che sufficiente

La Corte d’appello di Ancona, secondo la Cassazione, aveva errato nel ritenere il contrario e ora dovrà procedere a una nuova valutazione di tutte le inevitabili implicazioni risarcitorie.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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