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Deve risarcire il danno il medico che non spiega con linguaggio chiaro e preciso al paziente i rischi a cui va incontro nel sottoporsi ad una terapia o ad un intervento chirurgico: è quanto ha chiarito il Tribunale di Caltanissetta con un’interessante sentenza del 21 novembre 2016, recentemente pubblicata.

Oggi è molto diffuso l’atteggiamento restio per il quale i pazienti evitano di pretendere dal medico interessato la spiegazione dei trattamenti che li aspettano. Ci si limita, spesso, ad apporre frettolosamente la firma che il personale medico richiede laddove sia segnalata una “x”, e si dà la dichiarazione della propria volontà quasi sulla fiducia. Eppure, è proprio il consenso informato il documento che permette nella maggioranza dei casi ai pazienti danneggiati di ottenere un risarcimento del danno, in quanto, appunto, non sufficientemente informati dai professionisti del settore.

Il consenso informato, infatti, è l’atto con cui il medico rende edotto il proprio paziente della natura della patologia sofferta, nonché dei trattamenti necessari alla sua cura e dei rischi ad essi connessi. Una volta informato, il paziente può “acconsentire” anche mediante dichiarazione orale. Tuttavia, la prassi vuole che, per tutelare maggiormente il professionista sanitario, si documenti la consapevole accettazione del trattamento attraverso una testimonianza scritta. Nel documento devono essere specificate tutte le possibili conseguenze dell’intervento, tra cui eventuali postumi per danni permanenti, e il tutto deve essere accettato dal paziente mediante apposizione di firma. Lo Stato italiano, inoltre, dovrebbe garantire il facile ricorso ad un interprete o ad un traduttore, nel caso in cui il paziente non sia italiano, proprio a tutela del diritto al consenso informato di ogni individuo. Tuttavia, spesso per carenza di efficienza o di risorse economiche, tale diritto risulta, in sostanza, negato ai cittadini non italiani, ma anche a quelli italiani.


La sentenza in questione fa riferimento nello specifico ad un’evenienza che può ricorrere nel rapporto tra medico e paziente: quella in cui il medico metta in guardia il paziente sui rischi connessi al trattamento sanitario a cui può volontariamente scegliere di sottoporsi, ma lo faccia in
modo non chiaro, con un linguaggio tecnico incomprensibile a chi non sia competente in materia: un’informazione oscura o incompleta.

La svolta è rappresentata dal fatto che, nel caso in cui l’informazione non sia stata veicolata nel modo corretto, il paziente potrà ottenere il risarcimento del danno, indipendentemente dalla riuscita o meno del trattamento occorso. A tal proposito la sentenza stabilisce che l’informazione “deve essere adeguata al grado culturale e alle conoscenze del paziente e deve concernere lo scopo e la natura dell’intervento, nonché le sue conseguenze e i suoi rischi”. Il risarcimento è dovuto comunque in quanto lo scopo del consenso informato è quello di far propendere il paziente per la scelta di proseguire con il trattamento sanitario prospettatogli o meno. È dovuto il risarcimento del danno, poi, anche nel caso in cui all’interno del documento non sia stata indicata una delle possibili complicanze del trattamento, nonostante la loro frequenza. La pretesa del paziente, anche in questo caso, si collega al diritto a ricevere un informazione completa, oltre che chiara. E ciò indipendentemente dall’assenza di colpa del medico per il manifestarsi della complicazione.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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