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La figura del coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori svolge un ruolo determinante per, appunto, la sicurezza dei cantieri, soprattutto quelli di una certa complessità che vedono coinvolti più soggetti e imprese. Ed è a lui che compete di verificare l’applicazione, da parte delle ditte esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento. Va da sé che, in caso di infortuni dovuti a violazioni delle norme antinfortunistiche, ne debba rispondere anche penalmente.

A ricordarlo con forza la Cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza n. 37479/23 depositata il 14 settembre 2023.

Operaio cade da un’impalcatura per un cedimento delle travi e resta gravemente ferito

Gli Ermellini hanno definitivamente giudicato su un grave incidente occorso ad un operaio apprendista di origini rumene precipitato da un’impalcatura per il suo cedimento. Il lavoratore, mentre stava andando al bagno, era caduto da un’altezza di cinque metri essendosi spezzate le travi in legno sui cui stava camminando in quota: a causa della rovinosa caduta, l’uomo aveva riportato traumi pesanti, tra cui la frattura di una gamba, per una prognosi di otto mesi.

Condannato il coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Per l’ennesimo, grave infortunio era stato ritenuto responsabile sia in primo sia in secondo grado il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, condannato per il reato di lesioni colpose gravi con l’aggravante di essere stato commesso in violazione delle norme per la sicurezza. Ma il professionista, un architetto, ha proposto ricorso anche per Cassazione adducendo a sua discolpa, tra l’altro, il fatto che uno degli operai di una delle varie imprese, anche subappaltatrici, attive nel cantiere da lui seguito, per la ristrutturazione di un capannone, per operare più agevolmente e senza ostacoli nell’area sottostante, avrebbe rimosso uno dei puntelli dell’impalcatura determinandone il cedimento.

Ma la Suprema Corte ha respinto ogni doglianza confermando la condanna dei giudici di merito ed evidenziando come il coordinatore avesse predisposto un cronoprogramma non dettagliato delle singole lavorazioni, laddove invece egli avrebbe dovuto fornire precise indicazioni sulle procedure di precauzione da adottare, nonché verificare l’adeguamento alle imposizioni del piano operativo per la sicurezza, il Pos, da parte dell’impresa incaricata.

Non espletata la funzione di “alta vigilanza” onde evitare i rischi di “interferenze” tra imprese

Era infatti stato accertato che l’impalcato da cui l’operaio era caduto era frutto di un disegno sommario da parte dell’architetto e non risultava nel Pos di nessuna delle ditte che operavano nel cantiere. Pertanto, non rileva neppure il fatto che qualche operaio potesse aver rimosso uno o più puntelli: il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, infatti, sottolineano i giudici del Palazzaccio, svolge anche una funzione di “alta vigilanza”, e rientra quindi tra i suoi compiti precipui anche quello di evitare rischi di interferenze tra le imprese impegnate sul campo e di adeguare eventualmente il piano di sicurezza in corso d’opera.

In conclusione, il cronoprogramma dei lavori avrebbe dovuto indicare chiaramente che non era possibile smantellare gli impianti fino al completamento dei lavori sul soffitto del capannone da ristrutturare e solo così i vari addetti delle ditte incaricate di modificare gli impianti si sarebbero tenuti lontano dall’area sotto le impalcature, e invece quel cantiere era risultato caratterizzato, in generale, da “illegalità diffusa”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Infortuni sul Lavoro

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