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Se si inciampa e si cade rovinosamente sulla scalinata di una chiesa a chi vanno chiesti i danni? Alla singolare domanda ha risposto la Cassazione, con l’ordinanza n. 5841/19 depositata il 28 febbraio, che ha messo la parola fine a un complesso caso giuridico, degno della particolarità della vicenda.

 

La caduta dalle scale

Succede che nel dicembre del 2016 un fedele cade malamente sulla scalinata della Cattedrale di Cefalù a causa di un gradino rotto riportando pesanti lesioni. Il malcapitato, non avendo ottenuto risposte in via stragiudiziale, cita in causa il Comune di Cefalù e la Diocesi chiedendo un risarcimento di 225mila euro.

In primo grado il giudice gli dà ragione e condanna la diocesi. Diverso il parere della Corte d’appello di Palermo secondo la quale, invece, nessuno dei due soggetti citati in giudizio aveva responsabilità sulla gradinata del duomo normanno, in quanto appartenente alla Parrocchia della Cattedrale. Per questo l’uomo è stato pure condannato a pagare le spese di lite.

 

Il ricorso in Cassazione

La Cassazione, assodata la responsabilità per l’omessa custodia del bene e scartata decisamente qualsiasi evenienza di caso fortuito (il gradino “incriminato” era effettivamente pericolante e in modo del tutto ingannevole), si concentra nell’individuare il soggetto proprietario della scalinata della chiesa, che è anche il responsabile per tutti i danni che su di essa si verificano.

Comune “scagionato”

Ebbene, secondo la Suprema Corte, che enuncia qui un importante principio, “la responsabilità da omessa custodia di un bene destinato all’attività di culto, anche se per consuetudine asservito ad un uso pubblico grava sul proprietario del bene a meno che non sia dimostrata una detenzione o un potere di fatto dell’ente territoriale sulla cosa”.

Dunque, il Comune non c’entra, a meno che non si provi che l’ente locale eserciti una qualche forma di controllo sulla scalinata, provvedendo ad esempio alla sua pulizia o alla manutenzione.

Anche la Diocesi non è responsabile

A questo punto restano “in gioco” diocesi e parrocchia e qui la faccenda si fa più complessa e bisogna rifarsi anche al diritto canonico. Nel caso specifico, la Suprema Corte, in linea con quanto già deliberato dalla Corte d’appello, ha respinto anche le pretese nei riguardi della Diocesi, non essendo stato dimostrato che la scala fosse sotto la sua responsabilità.

 

Responsabilità della parrocchia

La legge 222/85 che disciplina la successione dei beni tra diversi enti ecclesiastici, non basta, secondo gli Ermellini, “a dimostrare che la Diocesi sia proprietaria o detentrice di fatto del Duomo e delle sue pertinenze, posto che tale normativa contempla la possibilità di assegnazione di detti beni agli enti parrocchiali”. E nello specifico, la chiesa sarebbe stata appunto assegnata alla locale parrocchia con provvedimento vescovile.

Ergo, la Cassazione ha respinto il ricorso del fedele che, per ottenere un risarcimento, dorrà quindi citare in causa il parroco.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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