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Il sorpasso va compiuto soltanto in condizioni di assoluta sicurezza e bisogna rinunciarvi qualora, a seguito di una valutazione di comune prudenza, non vi sia abbastanza spazio libero per effettuare la manovra. E per “spazio libero sufficiente“, a cui fa riferimento l’art. 106, comma primo, del Codice della Strada, si ritiene anche la distanza laterale dalla sinistra del veicolo da sorpassare, che dovrà essere adeguata, soprattutto quando si tratti di veicoli a due ruote (moto o bici) particolarmente instabili.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 31009/2018 depositata il 30 novembre, accogliendo il ricorso di una donna che, mentre era in bicicletta, era stata urtata da un autocarro rimasto ignoto e aveva riportato gravi lesioni a seguito della caduta.

La Corte d’Appello aveva ritenuto responsabile del sinistro anche la signora, nella misura del 50 per cento, oltre al mezzo sconosciuto: nel dettaglio, i giudici a quo, pur avendo accertato che il mezzo pesante aveva urtato il velocipede cagionando la caduta della ciclista, avevano ritenuto non provata la correttezza della condotta della bicicletta e il preciso svolgimento del fatto lesivo.

Gli Ermellini, accogliendo il ricorso avanzato dalla danneggiata, rammentano le modalità richieste dal Codice della Strada, all’art. 148, comma 3, per effettuare un sorpasso: “il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo avere fatto l’apposita segnalazione, deve portarsi alla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportandosi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio“.

Aderendo a un consolidato indirizzo giurisprudenza, la Cassazione ritiene che il conducente di un qualsiasi veicolo, nel sorpassare velocipedi e motocicli, aventi di per sé un equilibrio particolarmente instabile, deve lasciare una distanza laterale di sicurezza, che tenga conto delle oscillazioni e deviazioni che le accidentalità della strada o altre cause possano rendere più o meno ampie nel veicolo sorpassato.

Tale obbligo di cautela risulta particolarmente intenso nei casi in cui il velocipede o il motociclo che precede nella marcia manifesti anomalie nella guida, da cui possa ragionevolmente prevedersi che la manovra di sorpasso comporti ragione di intralcio della circolazione e motivo di pericolo per gli utenti della strada.

Il sorpasso, infatti, postula condizioni di assoluta sicurezza e dunque il conducente è obbligato a rinunciarvi quando, a seguito di una valutazione di comune prudenza, verificata la mancanza di un congruo spazio libero, possa apparire che la relativa manovra sia pericolosa e poco agevole. Per la manovra di sorpasso bisogna verificare, in sostanza, che le condizioni di marcia e quelle ambientali consentano di procedervi senza mettere in pericolo la incolumità di alcuno.

A tale conclusione conduce anche l’interpretazione dell’art. 106 comma 1 C.d.S., che, in tema di sorpasso, richiede “spazio libero sufficiente“: si ritiene tale non solo la distanza che separa il conducente da eventuali ostacoli, che si trovino o sopraggiungano nell’opposta corsia di marcia, ma anche la distanza laterale dalla sinistra del veicolo da sorpassare, che deve essere adeguata.

Pertanto, ogni qual volta detto spazio manchi o sia insufficiente per qualsiasi motivo, il conducente del mezzo, che si accinge al sorpasso deve desistere dalla manovra finché non sia possibile effettuarla senza pericolo

Nel caso di specie, evidenzia la Cassazione, in nessun passaggio argomentativo della motivazione della sentenza impugnata si ritrova la disamina del comportamento tenuto dal conducente dell’autocarro, nell’effettuare il sorpasso, in relazione alle prescrizioni contenute nel citato art. 148 del Codice della Strada.

Essendo l’art. 2054, comma 2, c.c. una norma sussidiaria, la presunzione di colpa paritaria può essere applicata non ogniqualvolta il giudice ritenga che la prova della dinamica del sinistro manchi, ma soltanto allorquando quella prova continui a mancare dopo che sia stato compiuto ogni sforzo per individuarla e valutarla. Tenendo presente quanto sopra affermato, sarà il giudice del rinvio a provvedere a un nuovo esame della vicenda.

 

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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