Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Con la sentenza n. 16622/19 depositata il 20 giugno 2019 la Corte di Cassazione, II Sezione Civile, ha chiarito un principio di estremo interesse per gli automobilisti che riguarda le strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall’art. 4 d.l. 20 giugno 2002, n. 121: il decreto prefettizio che le individua, cioè, può includere soltanto quelle del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2, commi 2 e 3, del Codice della Strada 1992, e non altre.

Va considerato illegittimo – e, dunque, disapplicabile nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa – il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione degli autovelox fissi in una strada urbana che non abbia tutte le caratteristiche minime della strada urbana di scorrimento, in base alla definizione recata dal comma 2, lettera d), del citato articolo 2 c.d.s.., con particolare riferimento alla presenza della banchina pavimentata a terra.

 

Il Tribunale rigetta il ricorso di un automobilista

Il caso. Con sentenza del 17 dicembre 2014, il Tribunale di Firenze, in totale riforma della sentenza del Giudice di pace fiorentino del 2012, aveva rigettato l’opposizione proposta da un automobilista contro un verbale del 15 febbraio dello stesso 2012 elevato dalla Polizia municipale di Firenze in ordine alla violazione dell’art. 142, comma 8, c.d.s., per aver circolato con il proprio veicolo in viale Etruria alla velocità di 76 km/h (ridotta a 71 km/h, per il computo della prescritta tolleranza), in violazione del limite di 50 km/h vigente su quel tratto di strada.

A fondamento della sua decisione il Tribunale fiorentino, nell’accogliere il gravame del Comune di Firenze, riteneva, in particolare, che la qualificazione del viale Etruria come strada di scorrimento fosse corretta, avendone le caratteristiche strutturali, con la conseguenza che il posizionamento di un autovelox fisso e la contestazione differita dell’accertamento della violazione in questione si sarebbero dovuti considerare legittimi.

 

Il ricorso per Cassazione

L’automobilista ha proposto ricorso per Cassazione. Il ricorrente, in particolare, ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in ordine all’asserita violazione del principio di disponibilità delle prove con riferimento all’accertamento di tutte le caratteristiche della strada, sulla quale era stata rilevata la violazione, in tutta la sua estensione.

Ed ha prospettato – sempre con riferimento all’art. 360 – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 delle cosiddette. preleggi, degli artt. 2 e 3 c.d.s. in relazione all’art. 4 del d.l. n. 121/2002 e agli artt. 200 e 201 c.d.s., avuto riguardo alle definizioni delle caratteristiche, riferite alla strada, di “strada urbana di scorrimento”, ovvero ai requisiti minimi che tale tipo di strade devono avere per essere considerate tali, ai sensi del citato art. 2, comma 3, lett. d), c.d.s., e per consentire l’installazione di apparecchi automatici per il controllo della velocità a distanza, senza obbligo di contestazione immediata della violazione dei relativi limiti prescritti ai sensi dei predetti artt. 200 e 201 c.d.s. .

 

La Suprema Corte accoglie le doglianze

Motivi di doglianza che la Cassazione reputa fondati. Le censure attengono infatti in generale all’individuazione delle caratteristiche indispensabili che devono ricorrere per la qualificazione di una strada come “strada urbana di scorrimento”, nel caso di specie ritenute insussistenti, ai fini della legittima installazione degli strumenti rilevatori elettronici di velocità fissi.

Come premette la Cassazione, la questione controversa riguarda, dunque, l’individuazione dei requisiti che un percorso stradale deve presentare, ai fini indicati dall’art. 4 del decreto legge n. 121 del 2002, conv., con modif., dalla legge n. 168 del 2002, stante il rinvio alla classificazione contenuta nel codice della strada.

Con l’occasione la Suprema Corte ricorda  le norme in materia, a cominciare dal fatto che  l’utilizzazione degli autovelox nei centri urbani è consentita solo con le postazioni mobili alla presenza degli agenti accertatori di polizia, mentre le postazioni fisse e automatiche possono considerarsi legittimamente installabili solo sulle strade urbane a scorrimento, previa autorizzazione del Prefetto.

 

Contestazione della multa differita solo con determinate caratteristiche della strada

Il sistema delineato dal Codice della Strada, infatti, è improntato sulla regola della contestazione immediata delle infrazioni, ammettendo la contestazione differita esclusivamente quando la strada abbia determinate caratteristiche tecniche che rendono pericoloso ordinare l’arresto del mezzo per effettuare la contestazione immediata (con riferimento alla valutazione di molteplici fattori, tra i quali il tasso di incidentalità, le condizioni strutturali del piano viabile, del traffico e quelle afferenti alla salvaguardia della sicurezza nell’effettuazione dell’accertamento).

In particolare, il c.d.s. – con la previsione di cui all’art. 201, comma 1-bis – ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell’infrazione al codice della strada mediante la postazione di un autovelox esclusivamente sulle autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, delineando nel contempo le caratteristiche minime che ciascuna delle stesse tipologie di strade devono presentare per potersi qualificare come tali (art. 2, commi 2 e 3, lett. a) b) c) e d).

L’art. 2, comma 3, lettera d), c.d.s. individua i requisiti minimi per qualificare una strada quale “strada urbana a scorrimento”.

“In particolare, il dettato normativo – spiega la sentenza – sancisce che per strada urbana di scorrimento si deve intendere una strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”.

 

Per installare l’autovelox fisso sulle strade urbane serve il decreto del Prefetto

La relativa disciplina normativa integrativa di riferimento (specificamente ricompresa nell’art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121, conv. dalla legge n. 168 del 2002) stabilisce inoltre che, mentre nelle autostrade e strade extraurbane principali gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico – secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno e sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti -, nel caso delle extraurbane secondarie e delle strade urbane a scorrimento “è necessario un apposito provvedimento del Prefetto che autorizzi la relativa installazione o utilizzazione (avendo, infatti, tale autorità amministrativa il compito di selezionare le strade sulle quali procedere con il controllo a distanza)”.

Detto provvedimento prefettizio, tuttavia, reso allo scopo di consentire la possibilità di usare apparecchiature automatiche senza presidio per il rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità, “deve essere adottato in presenza dei requisiti dettati dalla legge, non potendo il Prefetto fare riferimento, mediante un’interpretazione estensiva, a criteri diversi da quelli previsti dal codice della strada” puntualizzano altresì i giudici del Palazzaccio.

Il nocciolo della controversia, dunque, riguarda l’interpretazione della norma classificatoria per stabilire quali siano i requisiti strutturali indefettibili che il percorso stradale deve presentare per poter essere sottoposto al controllo con sistema automatizzato, nel ricorso degli altri presupposti che l’art. 4 d.l. n. 121 del 2002 affida alla valutazione della stessa Pubblica Amministrazione.

 

Nella strada urbana di scorrimento deve esserci sempre la banchina

Nella definizione di strada urbana di scorrimento, osserva ancora la Cassazione, “il dato testuale chiaramente circoscrive gli elementi “eventuali” alla corsia riservata ai mezzi pubblici e alle intersezioni a raso semaforizzate, mentre impone la presenza della banchina pavimentata a destra, del marciapiede e delle aree di sosta, i quali costituiscono perciò elementi strutturali necessari della strada urbana di scorrimento, ovvero ne rappresentano i requisiti minimi, anche ai fini dell’adozione del provvedimento amministrativo previsto dall’art. 4 d.l. n. 121 del 2002”.

Venendo nello specifico di via Etruria, la Suprema Corte conviene con le osservazioni del ricorrente che nel ricorso aveva lamentato l’illegittimo inserimento della strada in questione nell’elenco prefettizio in assenza del requisito della presenza di impianti semaforici ad ogni intersezione e di aree di sosta così come descritte nella norma citata, sul presupposto che il viale, strada ad unica carreggiata con due corsie, seppure a senso unico, non presentava – per il suo tracciato considerato nella sua interezza – intersezioni a raso tutte presidiate da semafori e aveva aree di sosta non dotate delle caratteristiche indicate dalla norma in discorso, contestando l’accertamento dell’esistenza di una banchina in senso proprio.

Il Tribunale di Firenze aveva ritenuto che l’intersezione a raso si configuri non ogni qualvolta due strade si incrociano, ma solo quando vi sii “un’area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall’una all’altra di esse”, definendo, poi, area comune quella che fa parte sia di una strada che di quella che la interseca, in modo da poter essere percorsa lungo le corsie di marcia di ambedue le vie.

“Ma di recente è stato sostenuto dalla Cassazione – obiettano gli Ermellini – che per intersezione deve intendersi qualsiasi incrocio, confluenza o attraversamento tra due o più strade, contraddistinti dall’esistenza di un’area comune alle medesime, indipendentemente dalla provenienza e dalla direzione delle varie diramazioni di traffico insistenti sulle predette strade. Da ciò si è fatto conseguire che – pur essendo irrilevante la circostanza che i veicoli provenienti dalla strada laterale possano attraversare la strada principale in tutto o in parte – è comunque sufficiente che le due direttrici di traffico, ossia quella presente lungo la strada principale e quella proveniente dalla via secondaria intersecante, impegnino un’area comune.

Pertanto, si è affermato che non soltanto l’attraversamento (come, invece, rilevato dal Tribunale di Firenze nell’impugna pronuncia), ma anche l’intersezione a “T” o ad “Y” e la semplice confluenza costituiscono “intersezioni secondo la definizione del Codice della strada.

 

La caratteristiche minime devono riguardare la strada nella sua interezza

La Suprema Corte chiarisce anche un altro concetto, ossia, è necessario che l’esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come “a scorrimento veloce” riguardi tutta strada considerata nella sua interezza e non solo il singolo tratto di essa in prossimità del posizionamento dell’apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità.

In altre parole, ai fini della verifica della legittimità del rilevamento a mezzo di dispositivi elettronici fissi (senza obbligo di contestazione immediata), occorre procedere alla “valutazione delle caratteristiche strutturali complessive della strada lungo la quale il rilevamento sia stato autorizzato dal Prefetto, non già quelle di un uno o più tratti della stessa strada, e ciò alla stregua di quella che la ratio fondante la previsione di cui all’art. 4 del d.l. n. 121/2002”.

Ma la Cassazione aggiunge anche e soprattutto che la sentenza del Tribunale è intercorsa anche “nell’erronea valutazione circa la ritenuta esistenza di una banchina in senso proprio, che costituisce un requisito necessario ed imprescindibile per la configurazione e la qualificazione di una strada urbana come strada “di scorrimento”.

Il Tribunale fiorentino, dopo aver richiamato la definizione prevista nell’art. 3, n. 4), del c.d.s., aveva considerato irrilevante che, in alcuni tratti, la striscia a margine destro del Viale Etruria si trovasse a breve o brevissima distanza dal marciapiedi o da altri elementi esterni alla carreggiata, giustificando tale asserzione sul presupposto che la legge non prevede un’obbligatoria misura della stessa o una sua particolare destinazione, e ravvisando, inoltre, la derogabilità della prescrizione presente nel D.M. n. 6792/2011, alla stregua della quale la banchina dovrebbe avere una larghezza di almeno un metro.

Così decidendo, però, censurano gli Ermellini, il giudice di appello ha elaborato un concetto di banchina “non corrispondente a quello propriamente riconducibile alla suddetta previsione normativa del c.d.s., fermo rimanendo il compiuto accertamento di fatto che la striscia della sede stradale ad essa riconducibile era ridotta, in alcuni punti, a dimensioni molto ristrette rispetto al marciapiedi e che, perciò, la stessa non rispettava comunque una larghezza costante ed idonea alla sua funzione per tutto il percorso di Viale Etruria”.

Per banchina, asserisce infatti il collegio, deve considerarsi uno spazio all’interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza: “pertanto, essendo la banchina pavimentata elemento comune alle autostrade, alle strade extraurbane e alle strade urbane di scorrimento, essa, per sua natura, si identifica con uno spazio avente questa precipua attitudine e, dunque, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l’assolvimento effettivo delle predette funzioni, tenuto conto che anche la strada urbana di scorrimento è caratterizzata da un intenso flusso stradale veicolare ininterrotto per lunghi tratti e per la quale si profila, quindi, la medesima necessità di garantire l’esistenza di fasce laterali in cui poter effettuare una sosta di emergenza o un transito pedonale”.

La banchina fa dunque parte della struttura della strada e la sua relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione assimilabili a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto anch’essa, in assenza di specifica segnalazione contraria e benché non pavimentata, “deve suscitare negli utenti  un affidamento di consistenza e sicura transitabilità”.

Ergo, una banchina di ridottissima larghezza come quella insistente su “Viale Etruria” nel Comune di Firenze non si può considerare idonea a svolgere tali funzioni né, in generale, rispondente alle caratteristiche imposte dal codice della strada, ragion per cui la sua mancata conformazione a tali caratteristiche “comporta l’insussistenza di un elemento essenziale per la qualificazione di una strada urbana come strada di scorrimento”.

 

Il principio di diritto finale

La Cassazione, nel cassare la sentenza, chiude quindi con l’affermazione del principio a cui dovrà uniformarsi il giudice di rinvio: “il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall’art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2, commi 2 e 3, c.d.s. 1992, e non altre, dovendo perciò, considerarsi illegittimo – e, pertanto, disapplicabile nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa – il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia tutte le caratteristiche “minime” della “strada urbana di scorrimento”, in base alla definizione recata dal comma 2, lett. D), del citato art. 2 c.d.s.” (cfr. Cass. n. 7872/2011 e Cass. n. 5532/2017)”.

 

 

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content