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Reati violenti
Indennizzi esigui per il grado di gravità del reato
Quattromila e 800 euro per chi è stato vittima di violenza sessuale, 7.200 per il reato di omicidio, che salgono a 8.200 euro, liquidati a favore dei figli della vittima, se il crimine è stato commesso dal coniuge o dal convivente. Fino a tremila euro, infine, per gli altri reati a titolo di rifusione delle spese mediche e assistenziali. Il tutto indipendentemente dai requisiti reddituali.
Sono questi gli (esigui) importi degli indennizzi che lo Stato liquiderà alle vittime di reati violenti, fissati dal decreto del ministero dell’interno e della giustizia (di concerto con il Mef) del 31 agosto scorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 ottobre e già vigore.
La legge europea 2015 (n. 122/2016) ha previsto all’art. 11 che, con decreto del Ministro dell’Interno e del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano determinati gli importi dell’indennizzo da corrispondere alle vittime di reati intenzionali violenti, “assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio”. Il decreto dà attuazione anche alla disposizione della legge di bilancio 2017, che ha previsto all’art. 1, comma 146, che “tra le vittime di reati intenzionali violenti, sia assicurato un maggior ristoro anche, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa“.
Ai sensi dell’art. 1 del decreto, le misure dell’indennizzo per le vittime di reati violenti sono così determinate:
– per il reato di omicidio, nell’importo fisso di euro 7.200, nonché, in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell’importo fisso di euro 8.200 esclusivamente in favore dei figli della vittima;
– per il reato di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità, nell’importo fisso di euro 4.800;
– per i reati diversi da quelli precedenti, fino a un massimo di euro 3.000 a titolo di rifusione delle spese mediche e assistenziali.
Cifre che appaiono del tutto inadeguate. Non solo. Per quanto concerne le modalità di erogazione, il provvedimento specifica anche che gli importi dell’indennizzo di cui al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti vengono corrisposti “nei limiti delle disponibilità previste dall’art. 14, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, e nei limiti delle risorse di cui all’art. 1, commi 351-352, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che, versati all’entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti“.
Inoltre, viene stabilito che in caso di disponibilità finanziaria insufficiente nell’anno di riferimento, è consentito agli aventi diritto all’indennizzo, negli anni successivi, accedere al Fondo nella quota proporzionale dovuta nell’anno di spettanza ovvero nella parte residuale per la quale si potrà procedere all’erogazione, senza interessi, rivalutazioni e oneri aggiuntivi.
Viene, quindi, dettata una disciplina transitoria, secondo la quale, nelle more dell’adozione delle disposizioni di adeguamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento di accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici spettanti alle vittime dei reati di tipo mafioso.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
Blog Incidenti da Circolazione StradaleCondividi
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