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I reati contravvenzionali previsti in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro hanno natura permanente e la situazione giuridica si protrae fino a quando il responsabile non abbia provveduto ad adottare le necessarie misure cautelari, ovvero, in mancanza, fino a quando il giudice non si pronunci con sentenza di condanna, anche non definitiva.

Lo ha ribadito la Cassazione nella recente sentenza 47455/18 depositata il 18 ottobre in merito al ricorso presentato dal titolare di una srl. L’imprenditore, con sentenza del 14 settembre 2017, era stato condannato dal Tribunale di Torino alla pena, condizionalmente sospesa, di tremila euro di ammenda in ordine ai reati di cui agli art. 168 comma 2 lett. a) e 71 comma 3 del d. Igs. 81/2008: quale legale rappresentante dell’impresa, con cantiere in Settimo Torinese, in occasione dell’infortunio occorso il 13 febbraio 2012, non aveva organizzato il posto di lavoro, occupato dal lavoratore in fase di movimentazione di tubi, in modo che tale movimentazione avvenisse in condizioni di adeguata sicurezza, posto che la scala a pioli non era assicurata contro i rischi di scivolamento e sbandamento; inoltre, non aveva messo a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee al lavoro da svolgere, atteso che, all’interno del magazzino, i materiali erano accatastati ad altezze superiori a due metri ed erano movimentati con carroponte, essendo gli addetti esposti al rischio di cadute dall’alto nelle operazioni di aggancio e sgancio (capo 2).

Contro la sentenza del Tribunale piemontese, l’imprenditore ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Ciò che qui interessa è il secondo, con il quale il ricorrente si doleva del trattamento sanzionatorio e del mancato rilievo della prescrizione dei reati. Secondo la difesa, il termine prescrizionale doveva decorrere dall’accertamento del 13 febbraio 2012 e non dal 26 febbraio 2013, in quanto, subito dopo il primo sopralluogo, la ditta avrebbe cercato di definire i rapporti con gli ispettori per porre rimedio alle mancanze rilevate, per cui il comportamento collaborativo della ditta sarebbe stato idoneo a interrompere il nesso di causalità e, in ogni caso, la permanenza dei reati.

Ma la Cassazione è di tutt’altro avviso e ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. “Deve innanzitutto escludersi – chiarisce la sentenza degli Ermellini – che il trattamento sanzionatorio presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero occorre evidenziare che, essendo i reati puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il Tribunale ha optato per la pena pecuniaria, che è stata fissata in misura molto più prossima al minimo che al massimo edittale, riconoscendo altresì all’imputato le attenuanti generiche, peraltro applicate nella massima estensione, per cui sul punto alcuna censura appare formulabile, tanto più ove si consideri che il Tribunale ha unificato i reati sotto il vincolo della continuazione, operando un aumento contenuto (1.000 C) ex art. 81 cod. pen. Quanto infine al mancato rilievo della prescrizione, parimenti la sentenza impugnata resiste alle censure difensive, dovendosi al riguardo richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 46340 del 27/10/2011, Rv. 251342 e Sez. 3, n. 21808 del 18/04/2007, Rv. 236680), secondo cui i reati contravvenzionali previsti dalla normativa in materia di prevenzione infortuni sul lavoro hanno natura permanente e la situazione antigiuridica si protrae e persiste fino a quando il responsabile non abbia provveduto ad adottare le prescritte misure cautelari ovvero, in difetto, fino a quando il giudice non si pronunci con sentenza di condanna, anche se non passata in giudicato. In applicazione di tale premessa ermeneutica, non può ritenersi maturata nel caso di specie la causa estintiva invocata dalla difesa, posto che, in occasione della verifica ispettiva del 26 febbraio 2013 è stata accertata la mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite precedentemente dal personale dell’Asl, risultando priva di adeguato conforto probatorio la contraria affermazione difensiva, che peraltro fa riferimento non alla predisposizione delle cautele omesse, ma al mero invio di documentazione da parte della contabile della ditta. Ne consegue che, non essendo stata comprovata la cessazione della situazione antigiuridica, il dies a quo, ai fini del computo della prescrizione (avente durata quinquennale, avendo i reati natura contravvenzionale), va individuato nella data in cui è stata emessa la sentenza del Tribunale, ovvero nel 14 settembre 2017”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Infortuni sul Lavoro

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