Un periodo di tempo di quaranta minuti trascorso tra l’incidente e il controllo del tasso alcolemico può inficiarne il risultato? Assolutamente no secondo la Cassazione che, con la sentenza n. 36183/19 depositata il 19 agosto 2019, ha definitivamente condannato un automobilista che si era aggrappato proprio a questa ragione per tentare di scapolarla.
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Automobilista condannato in primo e secondo grado per guida in stato di ebbrezza
La Corte d’appello di Venezia, confermando peraltro il pronunciamento del giudice di primo grado, aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2- sexies del Codice della strada, infliggendogli la pena di un anno di reclusione e 4.000 euro di multa, per aver causato un sinistro mentre guidava in stato di ebbrezza.
L’automobilista però ha proposto ricorso anche per Cassazione con due motivi di doglianza. Con il primo, in particolare, egli lamentava l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 186, comma 2, lett. c) cod. strada in relazione alla carente e parziale valutazione della valenza probatoria degli esiti dell’etilometro. A suo dire la Corte di merito avrebbe operato una erronea valutazione degli esiti dell’alcoltest il quale, pure indicando il tasso alcolemico al momento dell’accertamento, non avrebbe fornito alcuna certezza in ordine allo stato di alterazione psicofisica esistente al momento dell’incidente, avvenuto almeno quaranta minuti prima. Vi sarebbe stata una cesura temporale tra la guida e l’accertamento effettuato dal personale di Polizia, che determinerebbe l’impossibilità di stabilire con certezza l’elemento quantitativo della concentrazione alveolare. Dai valori rilevati emergerebbe un ulteriore dato che la Corte di merito avrebbe omesso di considerare: la curva alcolemica, al momento dell’accertamento, era ancora in rapida ascesa. Poiché è scientificamente dimostrato che il tasso alcolemico tende a salire rapidamente per poi scendere fino ad esaurirsi, sarebbe quindi da escludersi che al momento della guida fosse stata superata la soglia di 1,5 g/I. L’unico elemento sintomatologico rilevato, ossia l’alito fortemente vinoso, non consentirebbe di ritenere accertato il collocamento del tasso alcolemico nell’ambito della previsione di cui alla lettera c) dell’art. 186 cod. strada, senza contare che sarebbero stati trascurati ulteriori elementi dai quali invece si sarebbe potuto evincere come il ricorrente fosse lucido e collaborativo.
La Suprema Corte respinge il ricorso
Ma per la Suprema Corte il ricorso è inammissibile. Gli Ermellini per inciso sottolineano come, con il primo motivo, la difesa abbia reiterato censure coincidenti con quelle già articolate in sede di appello “e alle quali la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta, evidenziando che il lamentato difettoso funzionamento dell’apparecchio per l’alcoltest deve essere dimostrato dall’imputato e che l’intervallo di tempo tra l’ultimo atto di guida e l’espletamento della prova, è elemento inidoneo a contrastare il risultato del test”.
La Cassazione aggiunge anche che queste argomentazioni sono del tutto conformi ai consolidati principi espressi dalla stessa Corte di legittimità e richiama in proposito alcune sentenze. In primis la n. 17.463/11, che recita: ”In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’apparecchio“. E in motivazione, la Corte ha precisato che l’art. 379 del Regolamento esecutivo del Codice della strada si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, ma non prevede alcun divieto la cui violazione determini l’inutilizzabilità delle prove acquisite.
Ancora più stringente la sentenza n. 40722/2015, così “massimata”: “In tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e l’espletamento dell’accertamento“. Ergo, ricorso respinto e condanna confermata, così come il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
Blog Incidenti da Circolazione StradaleCondividi
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