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Sono una delle tipologie di incidente più frequente, ma anche più complessa in ragione del numero di veicoli coinvolti. Come vanno valutati e come vanno definite le responsabilità nei tamponamenti a catena?

La Cassazione di recente si è occupata di uno dei tantissimi casi sul genere con l’ordinanza n. 17896/22 depositata il primo giugno 2022, con la quale ha dato ragione ad un motociclista accogliendone il ricorso. 

Il conducente di uno scooter cita per danni un automobilista e la sua assicurazione

Il conducente di uno scooter aveva citato in giudizio un automobilista e la compagnia di assicurazione della vettura, Vittoria, perché fossero condannati a risarcirgli i danni riportati dal suo due ruote in uno scontro di tre veicoli in movimento, causato per l’appunto dal conducente dell’auto. Il giudice di Pace di Napoli, tuttavia, con sentenza del 2016 aveva rigettato la domanda rilevando il contrasto tra la deposizione testimoniale e le risultanze della consulenza tecnica in merito alla velocità tenuta dai mezzi. 

I giudici territoriali rigettano la domanda applicando il principio sui tamponamenti a catena

Il Tribunale di Napoli, avanti il quale il centauro aveva appellato la decisione di primo grado, con sentenza del 2020 aveva a sua volta respinto il gravame, applicando il principio di diritto stabilito dalla Cassazione (sent. 18234/2008), secondo il quale, “nel caso in cui il tamponamento a catena interessi veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, co. 2 del codice della Strada, con conseguente presunzione iuris tantum della colpa in eguale misura a carico di ciascuna coppia di veicolo tamponato e tamponante, fondata sulla inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita dai rispettivi conducenti prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

 

Il danneggiato ricorre in Cassazione sostenendo che l’incidente non era un tamponamento

Il danneggiato però non si è arreso ed è arrivato fino in Cassazione obiettando che i giudici territoriali avrebbero applicato la norma in questione al caso di specie basandosi sull’erroneo presupposto che il sinistro avesse ad oggetto un tamponamento a catena di veicoli in movimento.

Secondo il ricorrente, infatti, non si sarebbe trattato di tamponamento a catena poiché i veicoli non si trovavano incolonnati sulla stessa corsia di marcia, ma provenivano da direzioni diverse e opposte. L’iter logico-giuridico seguito dal giudice dell’appello per pervenire alla decisione sarebbe stato quindi viziato dall’erroneo inquadramento della fattispecie concreta. Il ricorrente, inoltre, asseriva che dalle risultanze istruttorie sarebbe emersa la responsabilità esclusiva dell’automobilista, idonea a superare la presunzione di corresponsabilità dei soggetti coinvolti. 

La Suprema Corte gli dà ragione, il Tribunale dovrà rivalutare la dinamica

La Suprema Corte riafferma il principio di diritto applicato dal Tribunale partenopeo, ma nel caso specifico aggiunge anche che dalla lettura della sentenza impugnata “non risulta che sia stata esaminata la dinamica del sinistro sulla base della quale il Tribunale ha applicato la regola del tamponamento a catena”.

Dalla pronuncia, infatti, risultava che l’automobilista procedeva a forte andatura con il suo veicolo e, giunto all’intersezione con un’altra via, urtava una moto Honda che a sua volta, per effetto della forte spinta impressa, finiva contro il motociclo del ricorrente. “Da tale descrizione non si evince che si sia verificato un tamponamento a catena di veicoli incolonnati” concludono i giudici del Palazzaccio, che hanno quindi accolto il ricorso e cassato la sentenza, con rinvio al tribunale di Napoli in diversa composizione, che dovrà rivalutare la dinamica dell’incidente chiarendo se i veicoli si trovassero incolonnati sulla stessa corsia di marcia oppure se provenissero da direzioni diverse e opposte.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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