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Gli enti proprietari delle strade sono responsabili della pubblica illuminazione stradale

Com’è noto, gli enti proprietari o gestori delle strade sono tenuti ad assicurarne idonee condizioni di sicurezza, ma la pubblica illuminazione stradale rientra tra questi obblighi? La risposta è senza dubbio affermativa.

Per quanto il Codice della Strada non contenga direttive esplicite in tal senso, l’art. 14 “Poteri e compiti degli Enti proprietari delle strade” stabilisce chiaramente che questi, “allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione”, devono “provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo nonché delle attrezzature, impianti e servizi e al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze”.

Vi sono ben pochi dubbi che che tra questi elementi che concorrono a garantire la sicurezza, in ora notturna e in avverse condizioni atmosferiche, rientrino anche l’illuminazione e relativi impianti e lampioni stradali. Al riguardo, l’art. 24 del Cds definisce come pertinenze stradali “le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all’arredo funzionale di essa” e i pali per illuminazione delle strade vengono classificati come elementi di arredo funzionale, vedere le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, D.M. 5 novembre 2001.

A soccorrere, poi, è il Codice Civile, con particolare riferimento all’articolo 2015 “Danno cagionato da cosa in custodia”: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Dunque, l’ente proprietario dell’impianto di illuminazione risponde degli eventuali danni cagionati, per effetto del rapporto di custodia che sussiste con il bene demaniale. Per custodia si intende il potere effettivo di disponibilità del bene.

Il danneggiato deve provare il danno subito ed il nesso di causalità con il bene in custodia. L’ente può dimostrare: a) l’oggettiva impossibilità del controllo sul bene, ricordando però che la notevole estensione dell’impianto non è di per sé sufficiente quale causa di esclusione e devono anche essere valutati le caratteristiche dell’impianto, le dotazioni e gli strumenti che gli sviluppi tecnologici consentono di introdurre; b) l’intervento di un fatto esterno che sia stato causa del danno (vizio estrinseco) e la non conoscibilità dello stesso; c) di avere assicurato l’adeguata e opportuna manutenzione dell’impianto.

La presenza di vizi dovuti a mancata manutenzione costituisce una ipotesi tipica di responsabilità dell’ente. “La caduta di un palo di pubblica illuminazione comporta intrinsecamente la prova (ove indimostrata una causa efficiente esterna, come nella specie) di prolungata mancata vigilanza e, quindi, la presunzione di responsabilità del proprietario e custode ex art. 2051” (Corte d’Appello di Bari, 21.09.2010, n. 901). E, soprattutto, la carente illuminazione può concorrere a fondare la responsabilità del Comune per danni da dissesto stradale (Tribunale di Roma, n. 2057/2009; Tribunale di Nocera Inferiore, n. 324/2013).

Degna di interesse, infine, per supportare queste tesi, anche la deliberazione n. 68 della Corte dei Conti, sezione di controllo regionale per la Liguria, in risposta a un’istanza del Comune di Cogoleto (Genova) circa l’ottenimento di un parere relativamente al possibile utilizzo per interventi di miglioria sulla pubblica illuminazione stradale dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada, secondo la disciplina individuata dal comma 4, dell’art. 208 C.d.S, che impone di destinare tali somme, tra l’altro, per interventi in materia di sicurezza stradale.

Secondo la magistratura contabile l’illuminazione pubblica può ben essere ricompresa in quegli interventi che soddisfano i requisiti richiesti dall’art. 208. In tal senso, chiarisce la Corte,un indice sintomatico è rappresentato dal bilancio armonizzato che al programma 0803 ricomprende le spese relative a “viabilità, circolazione stradale e illuminazione pubblica”. Inoltre la stessa norma individua, tra gli interventi finanziabili con le entrate in esame, la manutenzione delle strade. In tale ambito non si può escludere che vengano ricompresi anche gli impianti di illuminazione che costituiscono parte integrante delle strade (manutenzione delle strade da non confondere con il rifacimento del manto stradale)”.

In conclusione, la Pubblica Amministrazione è tenuta a mantenere in efficienza anche l’illuminazione delle strade perché, laddove accadano incidenti o fuoriuscite autonome (e conseguenti danni materiali e fisici) addebitabili a gravi carenze in tal senso, potrebbe essere chiamata a risponderne, alla stregua di quanto accade per il fondo stradale sconnesso, o la mancanza di guardrail o di idonea segnaletica.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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