Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Non basta essere cognata e nipoti di una vittima da incidente stradale per essere risarciti, ed è irrilevante il fatto che egli non fosse sposato e non avesse figli, e quindi parenti più stretti: ciò che rileva è dimostrare l’esistenza di un legame morale con il deceduto, prova che nello specifico non è stata fornita.

La Corte di Cassazione ha rammentato questo basilare principio decidendo definitivamente, con la sentenza n. 22632/19 depositata il 24 settembre 2019, su una lunga e complessa causa.

 

Risarcimento per la perdita parentale

Un uomo era deceduto in seguito ad un sinistro stradale e il tribunale di Catania per questo aveva condannato il conducente dell’auto che lo aveva investito alla pena – sospesa – di dieci mesi di reclusione e – in solido con l’assicuratrice Milano Assicurazioni – al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite, i due fratelli della vittima.

La Corte di Appello invece, aveva assoluto l’automobilista dal reato ascrittogli, con sentenza che tuttavia sarebbe stata successivamente annullata, ai soli effetti civili e con rinvio, dalla Corte di Cassazione.

Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., il giudizio è stato quindi riassunto dalla moglie e dai figli del fratello della vittima, nel frattempo a sua volta deceduto, in proprio e nella qualità di suoi eredi, i quali hanno citato in causa con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. il conducente dell’auto, il proprietario e la Milano Assicurazioni s.p.a., chiedendo la loro condanna al risarcimento quantificato in complessivi 260mila euro per la perdita parentale – propria e del marito e padre di cui erano eredi – e per il danno biologico patito dal cognato e zio nell’intervallo tra l’incidente e il decesso (richiesto iure hereditatis).

 

Il legame morale con la vittima

La Corte di Appello di Catania (in foto) ha tuttavia rigettato la domanda di risarcimento danni, condannando l’investitore e la sua assicurazione a pagare agli attori le spese del giudizio di Cassazione, e gli attori a rifondere alle controparti le spese del giudizio di rinvio.

La Corte, in estrema sintesi, ha affermato che il sinistro era da addebitare a colpa concorrente di entrambe le parti coinvolte, con un concorso determinabile in egual misura; che era infondata la pretesa risarcitoria avanzata iure proprio, in quanto i ricorrenti e la vittima non erano mai stati conviventi e non erano state “allegate e provate circostanze idonee a ritenere che la morte del familiare avesse comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale; che era parimenti infondata la domanda di risarcimento del danno biologico patito dalla vittima, “in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte” (dovendosi escludere, peraltro, la possibilità di risarcire la lesione del diritto alla vita in sé considerato).

Secondo la Corte, doveva essere respinta anche la domanda di risarcimento del danno morale avanzata dagli attori in qualità di eredi del fratello della vittima, in quanto l’importo liquidabile (da stimarsi per l’intero in 35mila euro e da ridursi del 50% in considerazione del concorso colposo della vittima) era ampiamente coperto dall’importo di 19.500 euro già corrisposto dalla società assicuratrice nel novembre del 2005.

 

La prova della perdita di un effettivo e valido sostegno morale

La cognata e i nipoti hanno infine proposto ricorso per cassazione contro quest’ultima sentenza, affidandosi a tre motivi.

Premesse alcune considerazioni critiche in merito alla ritenuta responsabilità paritaria del conducente dell’auto e della vittima, i ricorrenti hanno censurato la decisione impugnata per avere ritenuto dirimente, al fine di escludere il danno parentale richiesto iure proprio, il dato della mancata convivenza con il deceduto.

In questo modo i giudici di merito avrebbero prestato supina adesione ai principi espressi dalla Cassazione nella sentenza n. 4253/2012 che, in relazione al danno sofferto da parenti estranei al ristretto ambito della famiglia nucleare, aveva ritenuto necessaria la sussistenza di una situazione di convivenza, quale “connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela», ma avrebbero invece tralasciato pronunce di segno opposto emesse dalla stessa Suprema Corte, e segnatamente la n. 21230/2016, secondo cui il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza della relazione parentale, potendo invece costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità.

I ricorrenti hanno inoltre sottolineato il fatto che il loro parente deceduto a causa dell’incidente non era sposato e non aveva figli e che la sua famiglia era costituita unicamente dal fratello, dalla cognata e dai nipoti, e hanno infine contestato alla Corte di merito di aver “attribuito, ancorché implicitamente, carattere primario e non invece di sussidiarietà alla prova fornita dalla certificazione anagrafica”.

Secondo gli Ermellini, tuttavia, il motivo è inammissibile, “in quanto non investe in modo adeguato la ratio decidendi adottata dalla Corte, che non si è limitata a ritenere necessaria la dimostrazione della situazione di convivenza, ma ha aggiunto che non erano state allegate e provate circostanze idonee a ritenere che la morte del familiare avesse comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale».

Il motivo, secondo la Cassazione, risulta dunque inidoneo a incrinare il fondamento della decisione e rende priva di interesse la censura per come svolta dai ricorrenti. Respinte, per la cronaca, anche le doglianze circa la suddivisione delle spese di causa.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content