Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

E’ una delle domande più frequenti in caso di incidente: se il proprietario del mezzo coinvolto nel sinistro in quel momento era passeggero, in quanto il veicolo era condotto da terzi, come va risarcito? La sua posizione è diversa rispetto a quella di un “normale” terzo trasportato?

L’eventuale responsabilità di chi guidava ricade su di lui? Assolutamente no. La Cassazione, con la sentenza n. 12901/21 depositata il 13 maggio 2021, ha ribadito un principio fondamentale che recepisce una direttiva comunitaria: quando il proprietario è trasportato nel suo veicolo e riporta lesioni o, peggio ancora, perde la vita, la sua qualità di vittima prevale su quella di assicurato e l’illecito commesso dal conducente non può estendersi su di lui attraverso un decurtamento se non l’azzeramento del risarcimento che gli è automaticamente dovuto come passeggero.

 

Ridotto il risarcimento perché la vittima, passeggera, era proprietaria dell’auto

La vicenda. Le figlie di una donna deceduta a causa di un terribile incidente stradale occorso nel 2020 avevano citato in causa la compagnia di assicurazione, Generali, e la ditta proprietaria del veicolo di controparte (maggiore) responsabile del sinistro chiedendo il risarcimento del danno, sia iure proprio che iure successionis, nella misura rispettivamente di 301.392,45 e Euro 286.392,45 euro. Lo scontro era avvenuto tra la Mercedes 250 di proprietà della madre, ma al momento del fatto condotta da un’altra persona, e tra l’autocarro Renault di proprietà della società chiamata in giudizio, il cui conducente era a sua volta deceduto nello schianto.

Il Tribunale accertò la responsabilità concorrente del guidatore dell’auto nella misura del 25% e accolse parzialmente la domanda, condannando Generali Italia s.p.a. e l’azienda proprietaria del furgone, al netto degli acconti già versati e della detrazione del 25%, al liquidare alle due figlie della vittima rispettivamente 113.506,84 e 110.194,34 euro, oltre rivalutazione ed interessi.

Le due eredi della vittima avevano poi appellato la sentenza avanti la Corte d’Appello di Lecce, che però, con sentenza del 2018, aveva rigettato il gravame confermando di fatto la decisione di prime cure. La Corte territoriale – ed è il punto centrale della questione sollevata dalle ricorrenti – aveva sostenuto che il proprietario di un veicolo, corresponsabile ex lege e condebitore solidale per i sinistri causati dal conducente, qualora fosse trasportato doveva vedersi ridotto il risarcimento del danno in ragione dell’aliquota di colpa ascritta al conducente del veicolo di cui era proprietario, e che di tale colpa rispondevano anche gli eredi del proprietario, sia che agissero iure proprio sia che agissero iure successionis.

 

 

Il proprietario del veicolo terzo trasportato ha diritto al risarcimento integrale

Le figlie della donna hanno quindi proposto ricorso anche per Cassazione denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2054 e 2059 cod. civ., 4 e 18 legge n. 990 del 1969, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Le due ricorrenti hanno asserito che era opponibile ai congiunti il concorso di colpa della vittima per la condotta illecita di questa, ma non quando, come nel caso di specie, al proprietario del mezzo trasportato non venga ascritto alcun comportamento illecito e che pertanto non poteva estendersi al proprietario l’illecito commesso dal conducente del veicolo.

Per la Suprema Corte il motivo è assolutamente fondato.

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, la disciplina di diritto interno deve essere interpretata in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla luce della quale la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile: pertanto, il proprietario del veicolo, il quale al momento del sinistro viaggiava sullo stesso come trasportato, ha diritto ad ottenere dall’assicuratore il risarcimento del danno derivante dalla circolazione non illegale del mezzo, senza che assuma rilevanza la sua eventuale corresponsabilità, salva l’applicazione, in detta ipotesi, dell’art. 1227 c.c.. Il concorso del fatto colposo del creditore, opponibile ai congiunti della vittima, è pertanto, chiaramente, quello specifico del proprietario trasportato e non quello del conducente del veicolo“.

Non essendosi uniformata a questo indirizzo e principio di diritto la Corte di merito, la sentenza è stata cassata, con rinvio del caso alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che dovrà fare ammenda attenendosi a tali indicazioni.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content