Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

La presunzione di pari responsabilità e quindi l’eventuale concorso di colpa non opera nel caso di tamponamento da tergo e questo vale anche se i veicoli tamponati sono fermi in coda.

A chiarire questa “sfaccettatura” la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 38078/21 depositata il 2 dicembre 2021 che ha definitivamente deliberato su un incidente purtroppo tragico.

 

I familiari di un motociclista deceduto in un incidente intentano una causa di risarcimento

Il caso. I congiunti di un motociclista deceduto il 17 novembre 2006 a causa di un sinistro stradale avvenuto in autostrada il 3 agosto 2006 avevano citato in causa i conducenti di tre vetture e le rispettive compagnie assicurative per essere risarciti dei danni patiti per la perdita del loro caro, ma il Tribunale di Catania nel 2016 aveva rigettato la domanda e lo stesso aveva fatto la Corte d’Appello etnea nel 2019, respingendo il gravame.   

I familiari della vittima, tuttavia, hanno proposto ricorso anche per Cassazione sollevando una questione di diritto. La sentenza impugnata aveva acclarato che si era trattato di un tamponamento da tergo da parte del centauro, aggiungendo che “sul punto è pacifica la giurisprudenza che, ponendo a carico del conducente tamponante una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, esclude l’operatività della presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2054 c. c. a carico degli altri conducenti dei veicoli in stato di quiete”.

 

Per i ricorrenti si profila il concorso di colpa con auto tamponate ferme in coda e non in moto

Secondo i ricorrenti, la giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale si sarebbe riferita a ipotesi di scontro tra veicoli in movimento e non ad ipotesi di tamponamento di un veicolo che costituisca un ostacolo imprevisto: nel caso in esame, il sinistro si era verificato su strada a scorrimento veloce, a causa dell’impatto tra la moto condotta dalla vittima e un’auto ferma in fila da quasi un’ora a causa di un precedente sinistro verificatosi quasi un’ora prima, e solo in seguito a tale urto il centauro aveva urtato le altre due vetture.

Secondo i congiunti della persona deceduta, quindi, l’incidente sarebbe stato determinato dall’imprevedibile ed anomalo incolonnamento, non momentaneo, “costituente ostacolo rispetto al normale andamento della circolazione stradale”, e tali circostanze, a loro avviso decisive, non sarebbero state esaminate dalla Corte territoriale, con la conseguenza che essa avrebbe errato nel non ritenere responsabili, in via concorsuale, i conducenti dei veicoli tamponati, non avendo essi provato a rendere libero il transito o quanto meno a collocarsi sul margine destro della carreggiata e parallelamente all’asse di essa, come disposto dall’art. 161 CdS, né azionato le luci di segnalazione, come previsto dall’art. 153 CdS, né esposto il triangolo di cui all’art. 162 CdS, rimanendo del tutto inattivi e subendo gli eventi consequenziali. Pertanto, per i ricorrenti nello specifico non poteva escludersi l’operatività dell’art. 2054, secondo comma, cod. civ., si doveva quindi ritenere che ciascuno dei conducenti coinvolti avesse concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli e il giudice di merito non avrebbe neppure accertato pienamente le circostanze dell’incidente. Inoltre, nel ricorso si lamentava una carenza della sentenza anche sotto il profilo motivazionale.

I motivi tuttavia sono inammissibili secondo la Suprema Corte, la quale sottolinea come la Corte territoriale avesse ben ricostruito la dinamica del sinistro, tenendo conto che le auto tamponate dalla vittima erano ferme sulla corsia di marcia della moto a causa di un precedente incidente, che peraltro era stato “segnalato”.

Secondo gli Ermellini, inoltre, i giudici di appello avevano valutato, confermando sul punto quanto già rilevato dal Tribunale, che, in ogni caso, l’incolonnamento delle auto ferme per un precedente sinistro, tenuto conto anche dell’andamento curvilineo della strada (“curva assai ampia, inclinata a sinistra di soli trenta gradi, peraltro distribuiti in oltre 500 metri”), e considerate le buone condizioni di luce (erano le 19.40 circa del mese di agosto) era “ben prontamente visibile, sicché risultano irrilevanti le lamentate violazioni del CdS ad opera dei conducenti delle auto tamponate”.

Il centauro deceduto è stato quindi ritenuto l’esclusivo responsabile dell’incidente costatogli la vita e nessun risarcimento è stato pertanto riconosciuto ai suoi eredi.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content