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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3717/2019 pubblicata l’8 febbraio 2019, ha stabilito due principi importanti per i giudizi su casi di responsabilità medica legati a un contagio, riguardanti competenze e limiti d’azione dei Consulenti Tecnici d’Ufficio e i termini di prescrizione.

 

La causa per contagio

La vicenda. Una paziente, nel 2003, aveva citato in causa avanti al Tribunale di Modena, la Regione Emilia Romagna e il Commissario Liquidatore dell’ex AUSL 16 di Modena, chiedendone la condanna al risarcimento per malasanità di tutti i danni patiti a seguito di contagio da HCV contratto per una trasfusione di sangue infetto in occasione di un intervento chirurgico a cui era stata sottoposta all’ospedale cittadino nel lontano 1991.

La Regione Emilia Romagna si era costituita in giudizio eccependo la carenza di titolarità passiva del rapporto e l’intervenuta prescrizione del diritto, nonché, nel merito, l’infondatezza della pretesa. E aveva chiesto di chiamare in causa le compagnie assicuratrici. Si era costituito pure il Commissario Liquidatore della ex AUSL, chiedendo a sua volta di chiamare in causa l’assicurazione della struttura.

Istruita la causa mediante CTU medico-legale, il Tribunale di Modena, con sentenza n. 409/2010, aveva respinto la domanda della danneggiata, evidenziando che il consulente tecnico aveva accertato quali soggetti le avessero donato il sangue trasfuso in occasione dell’intervento chirurgico e che, in base agli esami compiuti su di essi, tutti con esito negativo, si poteva escludere con certezza che l‘infezione da HCV fosse riconducibile alle trasfusioni effettuate presso il nosocomio modenese. Decisione confermata anche dalla Corte di appello di Bologna con la sentenza n. 326/2015 .

 

Il ricorso in Cassazione

La paziente ha proposto ricorso anche in Cassazione, lamentando, con uno dei motivi, l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia e la violazione dell’art. 2967 c.c.

La Corte d’appello non avrebbe a suo dire considerato la critica sollevata dai suoi legali circa l’assoluta impossibilità tecnica e giuridica di provare a mezzo di consulenza circostanze che avrebbero invece dovuto essere provate dalle parti mediante la produzione dei registri delle sacche trasfuse, con l’indicazione degli esami effettuati sulle stesse prima della trasfusione.

Ma per gli Ermellini il motivo è infondato. “La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel riconoscere la cosiddetta “consulenza percipiente– si chiarisce nell’ordinanza – Quando i fatti da accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche, come è naturale, in casi di accertamento della responsabilità medica, per l’innegabile natura tecnico-specialistica delle conoscenze necessarie, il giudice può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati (consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente); in tale ultimo caso la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova ed è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (tra le tante, Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-02-2013, n. 4792)”.

 

I termini di prescrizione

Ma la Suprema Corte entra anche in uno dei motivi del ricorso incidentale con cui la Regione si doleva, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, della “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2947 c.c.“. Per l’individuazione del dies a quo della prescrizione dell’azione risarcitoria, il giudice avrebbe dovuto fare riferimento ai fatti di causa (1991) e non alla data della prima certificazione di positività al virus HCV (1996).

Inoltre, alla luce della rivisitazione in chiave aquiliana della responsabilità medica, il termine di prescrizione non sarebbe decennale, bensì quinquennale.

Con riferimento alla natura della responsabilità della struttura – conclude però l’ordinanza –, è sufficiente osservare che la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera non è mai stata messa in dubbio e, anzi, oggi, a seguito della riforma della responsabilità professionale del personale sanitario introdotta dalla L. n. 24 dell’8 marzo 2017 (cd. legge Gelli), viene esplicitamente affermata a livello legislativo.

Quanto alla decorrenza del suddetto termine, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita – o possa essere percepita usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo (Cass. Sez. Un., 11/1/2008, n. 576).

Alla luce di ciò, è evidente che il termine di prescrizione non può in nessun caso iniziare a decorrere da un momento antecedente a quello in cui la persona contagiata ha avuto conoscenza della propria positività al virus”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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