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E’ una questione rilevante quella che ha posto con una recente ordinanza, la numero 94/2017, il Giudice di Pace di Avezzano (in foto, la sede del Tribunale), che si è rivolto alla Consulta per verificare se l’articolo 283 del Codice della Strada sia conforme e coerente con la Costituzione, nella parte in cui non prevede il risarcimento del danno in favore del proprietario del veicolo coinvolto in un sinistro stradale con un’auto pirata, qualora il conducente del veicolo danneggiato non abbia subito “lesioni gravi” alla persona.

Il giudice, infatti, si è trovato a deliberare su una causa intentata dalla proprietaria di una Fiat 500 che chiedeva il risarcimento dei danni materiali riportati dalla sua Fiat 500, dopo un incidente con un altro veicolo rimasto sconosciuto e condotta in quel momento da un’altra automobilista. La donna per questo aveva citato la compagnia mandataria per la regione Abruzzo del Fondo di Garanzia per le vittime della strada. Quest’ultima aveva sostenuto l’inammissibilità della domanda in forza dell’articolo 283, secondo cui, al comma 1, lettera a), “il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare...” L’automobilista aveva riportato una percentuale di danno biologico permanente solo dell’1%, laddove vengono considerate lesioni gravi quelle che abbiano una percentuale di danno biologico permanente oltre il 9%.

Secondo il giudice di pace il danno patrimoniale non può essere vincolato al danno biologico, e inoltre il danno patrimoniale al veicolo consiste in sostituzione di pezzi danneggiati, che, specie se inerenti alle parti meccaniche, sono costituiti in gran parte da centraline elettroniche, il cui costo è ragguardevole.

Il magistrato, esaminato il caso in questione, “ritiene che la questione prospettata sia rilevane in quanto – spiega -, a fronte della presenza di microlesioni nel conducente non proprietario del veicolo a seguito di un sinistro, questi (il proprietario, ndr) non potrà vedersi riconosciuto il danno patrimoniale subito, danno che potrà avere una entità anche notevole, a prescindere dal danno biologico subito dal conducente”.

Secondo il giudice questa norma lede innanzitutto l’articolo 3 della Costituzione, che tutela il principio di uguaglianza, poiché pone i proprietari di un veicolo danneggiato da un’auto sconosciuta in posizione di diseguaglianza tra di loro. Anche sulla base dell’interpretazione giurisprudenziale data all’articolo 283 del Codice della Strada, infatti, il danno patrimoniale è indennizzato solo a coloro che hanno subito delle lesioni fisiche gravi. In tal modo, per il giudice di pace si lederebbe anche l’articolo 2 della Costituzione, che sancisce il valore assoluto della persona umana. Non solo: la norma incriminata pare porsi in contrasto anche con l’articolo 24 del testo supremo, che tutela sia l’azione in giudizio per la tutela dei diritti che il diritto inviolabile di difesa in ogni stato e grado del procedimento. Ammettere al risarcimento del danno al veicolo solo chi è rimasto gravemente lesionato dall’incidente, infatti, induce il proprietario che ha riportato lesioni lievi o non le ha riportate affatto a desistere dal tutelare i propri diritti in sede giurisdizionale.

Ora si attende la risposta della Corte Costituzionale.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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