Basta un’adeguata probabilità scientifica per provare il danno da amianto. L’ha stabilito, con un’importante sentenza, la n. 17528 del 2 settembre 2916, la Cassazione Civile – Sezione Lavoro.
Il caso di specie riguarda un lavoratore che ha citato in giudizio l’Inail per far accertare l’origine professionale della malattia lamentata a causa dell’esposizione da amianto. Tribunale e Corte d’Appello avevano già accolto la sua domanda ma l’Inail aveva proposto ricorso in Cassazione. La quale, appunto, ha chiarito che, se la prova deve attingere ai dati scientifici, basta un’adeguata probabilità della risposta positiva.
La Cassazione aveva già avuto modo di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 7352 del 26.3.2010) che, in tema di accertamento probatorio, qualora esso abbia natura medico-legale e sia diretto a verificare la dipendenza causale di una determinata malattia rispetto ad un’attività lavorativa, trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un’adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva; ove, invece, l’accertamento, basato su elementi indiziari, riguardi i fatti materiali, la valutazione probabilistica è ammissibile ma sì inserisce nell’ambito dell’apprezzamento discrezionale rimesso al giudice di merito circa l’idoneità probatoria di un determinato quadro indiziarlo.
Giovano alla disamina diversi elementi: quello topografico, quello cronologico, l’elemento di efficienza lesiva (in questo caso, l’amianto era dotato di idonea efficacia causale rispetto alla malattia denunciata e la neoplasia era insorta dopo un periodo di latenza adeguato, rispetto ai dati riportati dalla letteratura), quello di esclusione di altra causa.
Si tratta di prova presuntiva: si è affermato (Cass. Sez. 3, n. 4743 del 4.3.2005) che la prova per presunzioni costituisce prova completa alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, di controllarne l’attendibilità, di scegliere, tra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione, senza che possa, per converso, legittimamente predicarsi l’esistenza, nel complessivo sistema processualcivilistico, di una gerarchia delle fonti di prova, salvo il limite della motivazione del proprio convincimento da parte del giudicante e quello dell’ammissione dell’eventuale prova contraria al fatto ignoto che si pretende di provare tramite presunzioni, ove ciò sia richiesto da una delle parti e la relativa prova non risulti inammissibile o ininfluente.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
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