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La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 3290/2017, ha (ri)affermato un principio fondamentale sul prioritario tema della sicurezza sulle strade e, in particolare, sulla responsabilità, integrale o concorsuale, in capo al dirigente comunale nel caso si sospetti una sua condotta omissiva nella manutenzione di barriere o guardrail.

Come è noto, il guardrail è un dispositivo di ritenuta (barriera di contenimento) che tutela il conducente e i passeggeri di un veicolo in caso di sbandamento o di incidente, facendo in modo che essi resti con il mezzo sul sedime stradale e non precipitino all’esterno, magari cadendo in un dirupo o finendo dentro un corso d’acqua. Dunque, una barriera che può salvare molte vite umane purché funzionante: una precisazione d’obbligo perché, purtroppo, non è infrequente che i guardrail difettosi se non mancanti si trasformino in strumenti di morte.

E’ il caso che si è trovata ad affrontare la Suprema Corte. Il Tribunale aveva già condannato il dirigente comunale responsabile della manutenzione stradale per colpa generica e violazione dell’art. 14 C.d.S. (che impone all’Ente proprietario la manutenzione e il controllo dell’efficienza della strada e delle pertinenze): non avendo ripristinato un guardrail divelto aveva concorso a provocare la morte del conducente di un veicolo.

La Corte di Appello aveva invece assolto il dirigente per non aver commesso il fatto, ritenendo che la collocazione del guardrail non fosse obbligatoria ai sensi del D. M. n. 223/92 (il quale impone non il ripristino ma solo la verifica della necessità di intervenire).

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto erronea l’interpretazione dell’art. 14 data dalla Corte di secondo grado (che quindi ha eluso l’obbligo di motivazione per giustificare la conclusione della mancanza di obbligatorietà nel ripristino della barriera a lato strada) annullando la sentenza, con rinvio per nuovo esame al Giudice civile competente per valore in grado di appello.

In buona sostanza, il senso del ragionamento della Cassazione è questo: la semplice esistenza di una fonte di pericolo stradale impone di per se l’immediato intervento per eliminare o ridurre il pericolo stesso, e non importa che esso sia occulto o palese.

Contestualmente, la Suprema Corte indica anche i criteri che vanno seguiti per valutare questi casi, ossia appurare l’obbligatorietà o meno del ripristino del guardrail, verificare se il tratto stradale sia pericoloso e se tali condizioni di pericolo potevano essere arginate in tutto o in parte con la barriera di protezione.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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