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Con la sentenza n. 22530/19 depositata il 10 settembre 2019, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha ribadito un principio fondamentale: dal risarcimento del danno patrimoniale riconosciuto per la morte del congiunto non può essere detratto il valore del capitale della pensione di reversibilità.

In questo caso non opera l’istituto della compensatio lucri cum damno perché la reversibilità accordata dall’Inps al coniuge superstite è una forma previdenziale originata dal sacrificio (contributivo) compiuto dalla vittima durante la sua vita.

Questa forma di tutela non ha dunque lo scopo di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito commesso da terzi.

 

La causa di risarcimento per una morte sul lavoro

Una “puntualizzazione”, quella della Suprema Corte, necessaria date le diverse interpretazioni che continuano a dare della questione le corti di merito, come nel caso in questione.

In primo grado il tribunale ha accolto la domanda di risarcimento proposta dai familiari di un dipendente dell’Enel deceduto a causa di un infarto sul posto di lavoro, nei confronti della stessa azienda e della Sma – Servizi Medici Ambulatoriali che curava il presidio sanitario della sede dov’era morto il lavoratore: alla base della richiesta danni e della decisione, era emerso che il medico della Sma aveva tardato il compimento di alcune manovre e di specifici adempimenti la cui esatta esecuzione avrebbe verosimilmente conservato le chances di sopravvivenza della vittima.

In parziale riforma di questo pronunciamento, però, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 2014, aveva rideterminato in misura più contenuta gli importi del risarcimento stabilito in primo grado, limitandolo ai soli danni non patrimoniali, ritenendo che gli eventuali pregiudizi di natura patrimoniale fossero integralmente assorbiti dall’avvenuta liquidazione, in loro favore, di una pensione di reversibilità connessa all’avvenuto decesso della vittima.

I congiunti hanno quindi proposto ricorso per Cassazione che ha dato loro ragione ribadendo che nel caso di specie non si possa applicare la cosiddetta compensatio lucri cum damno, richiamando il recente pronunciamento in merito della stessa Suprema Corte a sezioni unite (sent. n. 12564/2018).

In questo provvedimento si chiarisce che la pensione di reversibilità, che appartiene al più ampio ventaglio delle pensioni ai superstiti, è qualificabile come una forma di tutela previdenziale nella quale l’evento protetto è la morte, cioè un fatto naturale che, secondo una presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i soggetti protetti.

Inoltre, nella pensione di invalidità la finalità previdenziale “si raccorda a un peculiare fondamento solidaristico” in quanto, per effetto della morte del lavoratore, “la situazione pregressa della vivenza a carico subisce interruzione”, ma il trattamento di reversibilità “realizza la garanzia della continuità del sostentamento ai superstiti”.

 

La pensione di reversibilità non ha lo scopo di rimuovere le conseguenze dell’illecito

Pertanto, l’erogazione della pensione di reversibilità non ha lo scopo di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito del terzo, dal momento che essa non soggiace a una logica e finalità di tipo indennitario, ma costituisce piuttosto “l’adempimento di una promessa rivolta dall’ordinamento al lavoratore-assicurato che, attraverso il sacrificio di una parte del proprio reddito lavorativo, ha contribuito ad alimentare la propria posizione previdenziale”.

Non è pertanto possibile computare la pensione di reversibilità in differenza alle conseguenze negative che derivano dall’illecito, non essendo quel trattamento previdenziale erogato in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato, bensì rispondente a un diverso disegno attributivo causale.

La causa più autentica di tale beneficio, infatti, va individuata nel rapporto di lavoro pregresso, nei contributi versati e nella previsione di legge: tutti fattori che si configurano come serie causale indipendente e assorbente rispetto alla circostanza (occasionale e giuridicamente irrilevante) che determina la morte.

 

La pensione di reversibilità non si detrae dal risarcimento del danno patrimoniale

Richiamando gli insegnamenti della dottrina sul punto, la Corte evidenzia come l’incremento patrimoniale corrispondente all’acquisto del diritto alla reversibilità si ricollega ad un sacrificio economico del lavoratore, e quindi non costituisce un vero e proprio lucro idoneo a compensare il danno e ridurre la responsabilità.

Proprio al fine di guardare alla funzione concreta e alla giustificazione più profonda del beneficio collaterale rappresentato dalla pensione di reversibilità, si legge in sentenza, la dottrina esclude che il welfare previdenziale istituito e alimentato dai contributi del lavoratore, come tale espressione di una scelta di sistema pienamente conforme al respiro costituzionale della sicurezza sociale, sia suscettibile di essere considerato un beneficio da assoggettare all’impiego contabilmente causale della compensatio lucri cum damno.

In conclusione, i giudici del Palazzaccio ribadiscono il principio in forza del quale, dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, non va detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall’Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico, e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito del terzo.

La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà provvedere in merito.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Infortuni sul Lavoro

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