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E’ ormai giuridicamente assodato che il conducente di un veicolo non può andare esente da responsabilità per aver investito un pedone per il solo fatto di averlo travolto al di fuori delle strisce pedonali, e questo perché chi guida un mezzo deve sempre essere in grado di prevedere le mosse di chi va a piedi e di evitarlo, prestando massima attenzione anche alle eventuali imprudenze altrui.

Questo principio vale a maggior ragione se il sinistro avviene in luoghi altamente frequentati dagli utenti deboli per eccellenza della strada, come ad esempio il capolinea o una fermata dell’autobus. Come nel tragico caso definitivamente giudicato dalla Cassazione con la sentenza n. 20912/21 depositata il 27 maggio 2021.

 

Automobilista condannata per omicidio stradale

Una automobilista era stata condannata per il reato di omicidio stradale sia in primo grado, dal Tribunale di Roma, sia in secondo, nel 2019, dalla Corte d’appello capitolina, perché con colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché nella violazione dell’art. 140 cod. pen., alla guida della sua vettura, nell’effettuare una svolta a sinistra, aveva investito un pedone che stava attraversando la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali, in senso perpendicolare rispetto alla direzione di marcia del veicolo, provenendo dalla fermata dell’autobus, cagionandogli lesioni gravissime che, dopo alcuni giorni di agonia, ne avevano causato la morte.

L’imputata ricorre per Cassazione lamentando la mancata rinnovazione della perizia tecnica

L’imputata ha proposto ricorso per Cassazione adducendo tre motivi. In particolare, l’automobilista ha lamentato il fatto che in appello fosse stata rigettata la sua richiesta di rinnovazione del dibattimento e di una nuova perizia tecnica per la ricostruzione della dinamica del sinistro, motivata dalla diversità delle conclusioni a cui erano approdate le consulenze del Pubblico ministero, della difesa e della parte civile.

La prima, infatti, aveva dato atto che il punto d’urto era da individuarsi a ridosso della fermata degli autobus, che l’auto procedeva a velocità moderata, che il pedone era in movimento e che sia lui che l’automobilista potevano avvistarsi reciprocamente, senza però poter affermare che l’avvistamento avrebbe impedito l’urto, mentre nulla poteva rimproverarsi alla conducente in relazione alla posizione o all’andatura di marcia.

Il consulente della parte civile aveva invece ritenuto che la velocità dell’auto fosse pari a 40 km/h, e come tale non commisurata allo stato dei luoghi, che il pedone fosse fermo o camminasse lentamente all’interno della corsia di emergenza degli autobus, con la conseguenza che l’auto avrebbe invaso quella corsia, che lo spazio di frenata fosse di 22 metri, che la conducente del veicolo avesse la possibilità di avvistare il pedone, per cui se l’avesse visto in tempo, lo avrebbe comunque urtato ma solo nella fase terminale.

Il proprio consulente, infine, aveva affermato che la velocità dell’auto era moderata (km/h 40,32), quella del pedone era pari a 1,5 metri al secondo (passo svelto), che fra il punto d’urto iniziale e quello sul parabrezza vi era uno spazio di 15 cm, che se il pedone fosse stato fermo sarebbe stato sbalzato in avanti, circostanza smentita dai rilievi, secondo i quali il pedone era rotolato sul cofano per poi cadere sulla destra, che il punto d’urto fra l’auto ed il pedone era interno alla corsia di marcia della vettura; che il pedone non poteva essere avvistato dall’investitrice, in quanto questi era passato dalla linea gialla che delimita la corsia dei bus, alla carreggiata in circa un secondo (0,93 secondi), lasso temporale incompatibile con la reazione psicotecnica, che il pedone non poteva essere nella corsia del bus perché la posizione finale della macchina era incompatibile con detta ipotesi.

La ricorrente ha dunque osservato che la consulenza della parte civile era del tutto incompatibile con quelle del Pubblico ministero e della difesa e con gli accertamenti della Polizia municipale, essendo tesa a dimostrare la responsabilità esclusiva dell’automobilista. Dalle consulenze del Pubblico ministero e della difesa emergeva, infatti, che il pedone aveva compiuto una manovra azzardata ed altamente imprudente, attraversando lontano dalle strisce pedonali, poste a trenta metri, e dagli impianti semaforici, in un punto di intenso traffico veicolare: dati, questi, che sarebbero stati ignorati dalla sentenza impugnata.

 

Secondo la ricorrente il sinistro era stato causato esclusivamente dall’imprudenza del pedone

Conseguentemente, l’automobilista  ha lamentato l’erronea applicazione della legge penale in ordine all’art. 43 cod. pen., alla nozione cioè di colpa e di concorso di colpa, battendo sul fatto che originariamente il Pubblico ministero aveva richiesto al Gip l’archiviazione del procedimento  a suo carico, evidenziando che, alla luce del rapporto della Polizia municipale e della consulenza tecnica, non erano emersi comportamenti concreti idonei ad attribuire all’indagata la responsabilità del sinistro, determinato unicamente dall’attraversamento irregolare ed incauto del pedone. Al punto che, a seguito del provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari, all’esito dell’udienza di opposizione all’archiviazione, il Pubblico ministero aveva formulato l’incolpazione, ai sensi dell’art. 409, comma 5 cod. proc. pen., sottolineando il proprio parere contrario e il marcato profilo di colpa del pedone, che aveva intrapreso l’attraversamento in violazione delle disposizioni dettate dall’art. 190, commi 2,3 e 5 C.d.S..

Insomma, concludendo, a detta dell’imputata le evidenze processuali avevano inequivocabilmente dimostrato che la vittima aveva attraversato in una zona non consentita, a passo svelto, o quantomeno con una velocità normale, che il punto d’urto era interno alla carreggiata impegnata dall’automobile, che la velocità dell’auto era di km/h 40,00. La sentenza impugnata, affermando l‘avvistabilità del pedone (unico punto di antitesi fra la consulenza del Pubblico ministero e quella della difesa) avrebbe omesso di tenere in considerazione il tempo psicotecnico di reazione, troppo ridotto rispetto alla velocità tenuta dal pedone.

La decisione, inoltre, non avrebbe tenuto in considerazione che al momento del sinistro pioveva, con conseguente diminuzione della visibilità, né che in quel punto gli automobilisti erano portati a volgere lo sguardo a destra, per porre attenzione ai veicoli che svoltano a sinistra, mentre il pedone aveva attraversato in un punto vietato proprio da sinistra. Infine, i giudici non avrebbero chiarito se, qualora si fosse potuto avvistare, la vittima si sarebbe anche potuta evitare con una brusca frenata.

 

L’incarico peritale non è un obbligo per il giudice

Per la Suprema Corte, tuttavia, i motivi non sono fondati.

Quanto alla prima doglianza, il rigetto dell’istanza di conferimento di altro incarico peritale, nonostante la difformità delle conclusioni dei consulenti del Pubblico ministero, della difesa e della parte civile, la Suprema Corte ricorda l’assenza dell’obbligo per il giudice di disporre una perizia, “che resta uno strumento di prova essenzialmente discrezionale, a cui egli può fare ricorso laddove ritenga di non avere adeguati elementi tecnici necessari per la valutazione di un determinato fatto, desumibili dal materiale probatorio in atti, fra cui rientrano le consulenze di parte (…)

Il principio del libero convincimento consente al giudice di merito, pur in assenza di una perizia d’ufficio, di scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti e, ove tale valutazione sia effettuata in modo congruo, è inibito al giudice di legittimità procedere ad una differente valutazione, trattandosi di accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità”.

Premesso questo, gli Ermellini entrano nel merito e, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, asseriscono che la Corte territoriale ha offerto “adeguato sostegno alla decisione assunta”, evidenziando peraltro come la stessa ricorrente abbia convenuto sul fatto che le modalità del sinistro fossero state sostanzialmente ricostruite (se si eccettua la consulenza della parte civile, peraltro non presa in considerazione dai giudici di merito) in modo conforme, eccezion fatta per la possibilità di avvistamento della vittima, affermata dal consulente del Pubblico ministero ed esclusa dal consulente della difesa: “circostanza che si riverbera sulla possibilità di evitare l’investimento da parte della conducente”.

 

Il nodo dell’avvistabilità della vittima

Entrambi, infatti, come detto, individuavano il punto d’urto all’interno della carreggiata, a sei metri dallo spartitraffico che delimitava l’accesso dei bus alla corsia di pertinenza per la fermata, stabilivano, attraverso calcoli sovrapponibili, la velocità dell’autovettura in 40 km/h, chiarivano che il passaggio in quel punto era vietato e che l’azione del pedone era stata gravemente incauta, essendosi apprestato ad effettuare l’attraversamento di tutto il piazzale e delle strade che vi confluiscono, in senso perpendicolare, esponendosi così al rischio di interferire con le traiettorie di veicoli procedenti su direzioni diverse.

Tuttavia, proseguono i giudici del Palazzaccio, le conclusioni dei consulenti differivano in ordine al tempo necessario per giungere dalla corsia dei bus al punto d’urto, in relazione alla velocità del passo tenuto dal pedone, calcolato dal consulente del pubblico ministero in 0,70 metri al secondo, e dal consulente dell’imputata in 1,5 metri al secondo, con la conseguenza, per il primo, della piena avvistabilità del pedone e, per il secondo, della sua impossibilità.

 

Condotta di guida “inadeguata” in prossimità di una fermata del bus

Per la Cassazione, però, la doglianza che si è concentrata su siffatte difformità evocando il difetto di motivazione della sentenza impugnata, che non avrebbe dato adeguata risposta alle censure tecniche proposte con l’atto di gravame, non coglie nel segno.

Secondo i giudici del Palazzaccio, infatti, la Corte territoriale, “seppure con motivazione stringata”, ha ben chiarito che la condotta colposa addebitabile alla ricorrente, da cui è derivato il mancato tempestivo avvistamento, è dipesa “dall’inadeguatezza del comportamento di guida tenuta in prossimità di una fermata degli autobus, la cui presenza rendeva prevedibile anche un attraversamento sconsiderato da parte dei pedoni ed imponeva un’andatura particolarmente moderata ed un’adeguata attenzione per evitare ogni possibile sinistro”.

Un ragionamento, questo, che peraltro si pone in linea con le risultanze della consulenza del Pubblico ministero, secondo le quali, come già rilevato, pedone e conducente del veicolo potevano reciprocamente avvistarsi, dato che l’investimento era intervenuto a sei metri di distanza dallo spartitraffico.

Dato, questo – prosegue la Suprema Corte -, che peraltro non viene posto in dubbio dalla ricorrente, posto che il punto d’urto è confermato anche dalla consulenza della difesa, con la differenza che l’elaborato di quest’ultima considera unicamente il tratto compiuto dal pedone sulla carreggiata (mt. 1,4) e non la possibilità di avvistamento nel tratto precedente, fra lo spartitraffico e la corsia impegnata dall’imputata.

 

Prevedibilità dell’evento e principio di affidamento

La sentenza impugnata, dunque, sottolinea la Cassazione “affronta, in modo coerente, la prevedibilità dell’evento, recependo, senza citarlo, il cosiddetto principio di affidamento come maturato in ambito di circolazione stradale, ove, l’esclusione o la limitazione di responsabilità in ordine alle conseguenze alle altrui condotte prevedibili o, in altri termini, il poter contare sulla correttezza del comportamento di altri, riduce i suoi margini in ragione della diffusività del pericolo, che impone un corrispondente ampliamento della responsabilità in relazione alla prevedibilità del comportamento scorretto od irresponsabile di altri agenti.

In tema di circolazione stradale, il principio dell’affidamento trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità”.

I giudici del Palazzaccio ribadiscono che l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di “padroneggiare il veicolo in ogni situazione”. Quello che dunque va valutato, nella specifica situazione di fatto, è la “ragionevole prevedibilità della condotta della vittima, ma anche la possibilità di porre in essere la manovra di emergenza necessaria ad evitare l’evento, per il caso del concretizzarsi del pericolo temuto, dovuto al comportamento imprudente o negligente altrui, così come alla violazione delle norme di circolazione da parte della vittima o di terzi”.

E del resto, il comportamento richiesto al conducente, in tale ipotesi, è esattamente quello quello descritto sia dal secondo comma dell’art. 141 del Codice della Strada, secondo cui “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, sia dall’art. 145 C.d.S. che stabilisce l’obbligo dei conducenti, che si approssimino ad un’intersezione, di “usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti“.

 

Un pedone che attraversi nei pressi di una fermata del bus è circostanza del tutto prevedibile

Entrambe queste disposizioni, infatti – conclude la Cassazione – riproducono comportamenti, la cui violazione rileva sempre, anche in termini di colpa generica, inerendo alla diligenza ed alla prudenza nella guida di veicoli”.  E non vi è alcun dubbio, rimarcano gli Ermellini, che tra gli ostacoli prevedibili rientri anche un pedone che attraversa la strada in un punto privo di strisce pedonali, esponendosi ad una situazione di grave pericolo.

In una simile situazione, infatti, “l’ostacolo non può dirsi improvviso, proprio per la vicinanza della stazione degli autobus e del traffico pedonale adesso connesso”, e pertanto, “la velocità deve essere costantemente proporzionata allo spazio corrispondente al campo di visibilità al fine di consentire al conducente l’esecuzione utile della manovra di arresto, considerato il tempo psicotecnico di reazione, che deve essere tenuto in conto dal conducente, per l’ipotesi in cui si profili un ostacolo improvviso”.

Dunque, sentenza e condanna confermate.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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