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Se il controllo superficiale della vettura portata appositamente dal meccanico ha contribuito a provocare un incidente, e se le colpe di chi non ha effettuato un intervento adeguato di manutenzione sono evidenti, tanto più se su un elemento sensibile dell’auto come le pastiglie dei freni, l’officina deve risarcire il danno al proprietario. Lo ha ribadito la Cassazione, II sezione civile, con la recente ordinanza n. 29227 depositata il 6 dicembre 2017, rigettando il ricorso proposto dalla Green Car Srl.

La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza del 28 novembre 2012, aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da un automobilista nei confronti dell’impresa di autoriparazione, condannandola a risarcirlo nella misura del 70 per cento per il danno patito a seguito di un sinistro stradale avvenuto nel settembre del 2001, basandosi sul presupposto che tale incidente, verificatosi a seguito dello sbandamento della macchina, aveva avuto come concausa la mancata sostituzione delle pastiglie dei freni nel corso dell’intervento di manutenzione programmata eseguito dalla Green Car nel giugno dello stesso anno.

L’azienda ha proposto ricorso anche contro la sentenza di appello per cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 cod. civ., avendo a suo dire omesso la Corte territoriale di accertare lo stato di usura dei freni al momento del controllo meccanico eseguito e la conformità della prestazione della Green Car ai doveri contrattuali; la violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 cod. civ., per difetto di nesso eziologico, in relazione al mancato accertamento dello stato di usura delle pastiglie dei freni al momento dell’intervento di manutenzione eseguito; la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 cod. civ., per avere la Corte territoriale omesso di considerare il concorso del fatto colposo dell’automobilista non avendo quest’ultimo fatto eseguire tempestivamente, prima del sinistro, il controllo programmato previsto a 81mila chilometri e percorrendone ulteriori 1.500.

Secondo la Suprema Corte, tuttavia, le censure, che si riducono a doglianze in ordine all’accertamento del fatto, risultano prive di fondamento, “avendo la Corte territoriale spiegato – senza incorrere in ragionamento manifestamente illogico – che il C. aveva percorso solo 1500 chilometri in più rispetto al chilometraggio previsto per l’esecuzione di un nuovo intervento di manutenzione, cosicché lo stato di usura quasi assoluto delle pastiglie dei freni constatato dal C.T.U. (stato di usura che ha avuto una rilevante incidenza causale nella eziologia del sinistro) non può essere spiegato con il numero esiguo di chilometri percorsi oltre quelli previsti (considerato peraltro che le pastiglie dei freni si usurano a 60-65.000 chilometri) e deve, invece, ascriversi alla mancanza di diligente controllo dell’autovettura da parte della ditta nel corso della manutenzione programmata eseguita“. Il ricorso è stato quindi rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente  anche al pagamento di tutte le spese processuali.

 

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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