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Il terzo trasportato, in quanto soggetto non “attivo” della circolazione stradale, non può rispondere dei reati di fuga e omissione di soccorso perpetrati dal conducente della vettura di cui è passeggero, a meno che non venga provato un suo concorso nella condotta colposa.

Farà molto discutere la sentenza n. 26288/2019 depositata il 18 giugno 2019 con la quale la Cassazione, quarta sezione penale, ha affrontato una delicata e controversa questione, quella, per l’appunto, della responsabilità dei passeggeri nei casi di gravi violazioni commesse da chi si trova alla guida del mezzo.

 

Conducente e passeggero condannati per fuga e omissione di soccorso

Il Tribunale di Ancora aveva condannato alla pena di giustizia due imputati ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di cui all’art. 189, commi 6. e 7. del Codice della Strada, con ulteriore sospensione per entrambi della patente di guida per cinque anni, e la Corte d’Appello di Ancona, nel 2017, aveva confermato la sentenza.

Il 23 novembre del 2011 uno dei due condannati, di notte, si trovava alla guida dell’auto di proprietà dell’altro imputato, nell’occasione trasportato come passeggero.

La vettura, percorrendo una Statale, aveva investito un pedone intento ad attraversare la strada il quale, dopo essere stato caricato sul cofano, veniva sbalzato a terra a circa settanta metri dal luogo dell’impatto, riportando lesioni gravissime.

Il conducente ed il passeggero, però, si allontanavano dal luogo del sinistro senza fermarsi e senza fornire indicazioni sulla propria identità. Anzi, posteggiavano l’auto in un parcheggio, eliminando il parabrezza che si era frantumato, e rientravano nelle rispettive abitazioni.

Il pedone, soccorso da un altro passante che dava l’allarme, era stato quindi condotto d’urgenza all’ospedale e sottoposto a numerosi interventi chirurgici: alla fine si era salvato ma riportando pesanti traumi.

Le forze dell’ordine avevamo presto rintracciato l’auto pirata e conducente e passeggero-proprietario erano stati indagati per fuga e omissione di soccorso.

 

Il terzo trasportato ricorre per Cassazione

Il passeggero, tuttavia, ha proposto ricorso contro la sentenza d’appello per Cassazione lamentando, in particolare, la violazione della legge penale con riferimento all’art. 189 C.d.S., nonché agli artt. 40 e 43 cod. pen. e 27 Cost, ed il vizio motivazionale, per essere stato ritenuto responsabile dei delitti di cui all’art. 189, commi 6 e 7 C.d.S., nonostante egli non si trovasse alla guida dell’auto.

Nel ricorso il suo legale ha sostenuto che le due norme incriminatrici vengono riferite dalla stessa lettera della legge a “chiunque si trovi nelle condizioni di cui al comma 1” e cioè “all’utente della strada”, solo per il caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento.

Ha ricordato che l’imputato ricorrente, nell’occasione, era un passeggero, puntando sul fatto che un suo intervento per fermare l’auto – di sua proprietà – condotta dall’altro imputato avrebbe causato ulteriori e gravi conseguenze, anche perché la strada in questione era ad elevata intensità di traffico veicolare.

Il suo difensore ha quindi asserito che attribuire al passeggero l’omissione di soccorso e la mancata ottemperanza all’obbligo di fermarsi e di fornire le proprie generalità, in assenza di qualsivoglia elemento soggettivo, avrebbe significato ascrivergli il reato a titolo di responsabilità altrui.

E ha concluso dolendosi anche dell’inosservanza dell’art. 533, comma 1. del codice di procedura penale e del principio di divieto di condanna, qualora la responsabilità non sia provata “al di là di ogni ragionevole dubbio”, insistendo sulla versione “credibile” fornita dal ricorrente, secondo la quale egli si trovava in stato di dormiveglia al momento del sinistro, quando, sentito il botto, fu immediatamente rassicurato dal conducente sul fatto che l’impatto sarebbe stato contro un animale.

 

I chiarimenti “terminologici” della Suprema Corte

Nonostante il pesante quadro probatorio a carico dell’imputato, tuttavia, secondo la Cassazione il ricorso è fondato.

E con l’occasione la Suprema Corte affronta la problematica della configurabililtà o meno dei reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7 C.d.S., a carico di soggetto diverso dal conducente del veicolo, e lo fa attraverso l’esame del significato attribuito dal legislatore ai lemmi utilizzati nel disciplinare la circolazione “dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade” (ossia l’art. 1 C.d.S.).

Gli Ermellini osservano che la lettura delle disposizioni del titolo V del Codice della strada, relativo alle norme di comportamento, consente di introdurre delle distinzioni fra le diverse categorie.

“L’art. 140 C.d.S. – spiega la sentenza -, dettando il principio informatore della circolazione stradale, si rivolge agli utenti della strada ai quali prescrive di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, affinché sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.

Da questa disposizione si può trarre l’ovvia considerazione che, sulla base del significato linguistico comune, l’utente sia chiunque utilizzi la strada, “cioè colui che “attivamente” ne fa uso. In siffatta generalissima categoria rientrano sia conducenti di veicoli sia, come chiarisce la lettura dell’art. 184, i conducenti di animali da soma, da sella, i guardiani di greggi o moltitudini di animali, che pedoni, anch’essi destinatari, ai sensi dell’art. 190, di specifiche norme di comportamento.

Dunque, non tutti gli utenti della strada sono conducenti dei veicoli”. L’art. 189 C.d.S., a sua volta, prosegue la Suprema Corte, distingue quattro tipi di figure: l’utente, il conducente, le persone coinvolte in un incidente e le persone danneggiate.

“E’chiaro che fra le persone coinvolte in un incidente possono esservi le persone danneggiate ed i conducenti, ma non necessariamente i primi rientrano nella categoria dei secondi. Mentre è possibile che in un sinistro siano coinvolte persone diverse dai conducenti e dalle persone danneggiate”.

 

Il passeggero non è un utente (attivo) della strada

Il nocciolo della questione dunque, è chiarire se il soggetto trasportato su un veicolo possa essere definito “utente” nell’accezione assegnata al termine dal Codice della strada o se rientri in una diversa categoria.

Ebbene, secondo la Cassazione la lettura del secondo comma dell’art. 189, con cui si prescrive il comportamento da tenere alle “persone coinvolte”, “supera il concetto di soggetto attivo nella circolazione.

Invero, le persone coinvolte, non necessariamente sono i conducenti, né i pedoni. Si tratta, infatti, di una categoria più ampia di quella dell’utente, cioè di colui che attivamente utilizza la strada, a mezzo di un’attività (condurre o camminare), ben potendo coincidere con colui che viene trasportato dal conducente”.

Dunque, secondo la Cassazione il passeggero non è un utente (attivo) della strada. Ora, per proseguire con il ragionamento dei giudici del Palazzaccio, il codice della strada “solo con l’art. 189, relativo al comportamento in caso di incidente, estende anche coloro che, pur coinvolti, non sono né conducenti, né pedoni, specifiche regole di condotta.

E ciò perché il sinistro stradale è proprio quella situazione che giustifica l’imposizione di norme per la circolazione stradale, quale attività pericolosa che coinvolge la sicurezza delle persone, e che rientra, come enuncia l’art. 1 del medesimo codice, fra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. Ecco perché, nell’ipotesi di incidente stradale, il legislatore allarga il novero degli obbligati alla collaborazione”.

 

Non si può imporre al terzo trasportato l’obbligo di imporre al conducente di fermarsi

La Suprema Corte, con una disquisizione sul filo di logica, aggiunge anche che, pur tuttavia, non è prevista dall’art. 189 C.d.S. “una parificazione fra tutti i soggetti, poiché se con il comma 2 si prescrive a tutte le persone coinvolte, e quindi anche ai trasportati, di “porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, di adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità”, agli utenti, la categoria richiamata dai commi 5, 6, e 7 della norma, vengono imposti obblighi ulteriori”.

Questi ulteriori obblighi sono appunto quello di fermarsi (commi 5 e 6, seppur si tratti di condotte diversamente punite a seconda che i danni siano solo alle cose o anche alle persone) e di prestare assistenza alle persone ferite (comma 7).

Ed è proprio “dalla differenza fra gli obblighi imposti agli utenti, categoria di cui al comma 1, richiamata dai commi 5, 6, e 7, e quelli imposti dal comma 2 alle persone coinvolte, che si trae l’intenzione legislativa di limitare per coloro che rivestano un ruolo non attivo – esclusa quindi la conduzione di un veicolo o comunque l’utilizzazione diretta a mezzo di attività quali l’uso pedonale – ad oneri solidarmente, ma non penalmente rilevanti, l’intervento nel caso di incidente”.

Un intervento che, puntualizza la sentenza, non può comprendere anche l’obbligo attivo in capo al trasportato di imporre all’utente (nel caso specifico il conducente del veicolo) di ottemperare a quanto previsto dai commi 6 e 7 della norma, in ordine all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza, “in quanto soggetto che non fa uso attivo della strada, nella condizione di assicurare l’adempimento da parte del conducente”.

 

Condanna per il passeggero solo in caso di provato “concorso”

Dunque, il passeggero, secondo gli Ermellini, non può rispondere di questi reato, eccezion fatta per l’ipotesi “in cui emerga un vero e proprio concorso da parte del trasportato nella commissione dei reati di cui all’art. 189 C.d.S., consistente nella sollecitazione alla violazione delle norme o nel rafforzamento dell’intento di fuga o di omissione di soccorso, od in qualunque altra condotta volontariamente posta in essere che tenda a quel risultato.

Ma ciò dipende dall’azione posta in essere dal trasportato rispetto agli obblighi gravanti sul conducente, non dagli obblighi di cooperazione, definiti dal comma 2 dell’art. 189 C.d.S., che lo riguardano direttamente”.

Venendo al caso specifico, infine, secondo la Cassazione manca nel pronunciamento appellato “qualsivoglia riferimento alla sussistenza di una condotta dell’imputato di sollecitazione della fuga e dell’omissione di soccorso o di rafforzamento della volontà di fuggire o di omettere di prestare assistenza”.

Di qui l’annullamento della sentenza senza rinvio limitatamente alla posizione del passeggero “per non avere commesso il fatto”. Inutile dire che questa sentenza della Suprema Corte, oltre ad aprire un acceso dibattito, farà inevitabilmente giurisprudenza per i tanti casi di “pirateria stradale” che ancora, purtroppo, si consumano sulle strade italiane.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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