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Équipe medica e responsabilità medica

Se l’operazione non andava fatta, ne devono rispondere loro

Se l’équipe medica decide di eseguire un’operazione chirurgica non urgente, senza provvedere alla preventiva verifica delle condizioni generali del paziente determinato anche dell’esito sfavorevole dell’intervento, la responsabilità medica è di tutti: dai medici, alla struttura sanitaria, al secondo aiuto.

E’ quanto ha stabilito la Cassazione con una recente sentenza, la numero 2060/2018 del 29 gennaio, che ha affrontato la drammatica vicenda di una donna che, dopo essere stata operata, era sopravvissuta per un anno per poi morire. In vista dell’intervento, infatti, la paziente era stata sottoposta a un auto-prelievo ma, solo dopo l’operazione, era emerso che questa si sarebbe dovuta evitare in quanto la vittima era positiva all’Hiv. Ebbene, per la Suprema Corte la responsabilità medica per il tragico evento è di tutta l’équipe medica, nessuno escluso.

Nella sentenza, infatti, si chiarisce che ciascun componente di una équipe chirurgica è tenuto, in ottemperanza ai propri obblighi di diligenza, a prendere visione della cartella clinica del paziente prima dell’operazione e a valutare tutti i dati utili a verificare se la scelta di intervenire è corretta e compatibile con le condizioni di salute del paziente.

Tale obbligo grava su tutti, a prescindere dal fatto che il sanitario si trovi “in posizione sovra o sottordinata”, con la conseguenza che non è possibile affermare che il componente dell’équipe in posizione sottordinata possa limitarsi a svolgere le mansioni che gli sono state affidate senza prima acquisire consapevolezza delle condizioni in cui si trova il paziente nel momento in cui viene operato.

Del resto, il principio di controllo reciproco che esiste in relazione al lavoro in équipe medica comporta un obbligo di controllare l’operato e gli errori altrui evidenti e non settoriali. Ciò significa che, come ribadisce la Corte, anche dal cosiddetto “secondo aiuto”, ovverosia dal sanitario che fa parte dell’équipe medica in posizione secondaria, “si pretende pur sempre una partecipazione all’intervento chirurgico non da mero spettatore ma consapevole e informata“, non limitata cioè ad eseguire semplicemente le proprie mansioni ma estesa all’adozione delle misure di precauzione rese necessarie dalla condizione specifica in cui si trova il paziente.

I medici che provvedono direttamente all’operazione, invece, in casi come quello esaminato dalla Cassazione rispondono non per l’errata esecuzione dell’intervento ma per la negligenza medica che li ha portati a eseguirlo senza verificare attentamente le condizioni fisiche alterate del paziente, specie considerando che l’operazione non era né necessaria né urgente.

La responsabilità medica della struttura sanitaria, infine, deriva dal mancato rispetto degli obblighi che nascono con il pagamento del corrispettivo da parte del paziente, ovverosia la messa a disposizione di personale medico ausiliario, di personale paramedico e di tutte le attrezzature necessarie a gestire l’intervento e le eventuali complicanze, che vanno oltre la semplice prestazione “alberghiera”.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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