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Aveva giustificato il suo allontanamento senza prestare soccorso, dopo aver causato un incidente, con la mancanza di un parcheggio dove potersi fermare.

Una giustificazione improbabile che la Cassazione ha respinto con forza, con la sentenza n 24934/19, depositata il 5 giugno, ricordando peraltro il principio che l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 189, comma 7, c.d.s. “può essere integrato anche dal dolo eventuale laddove chi lo commetta, in caso di sinistro ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare la probabilità o la possibilità che sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all’obbligo di prestare assistenza ai feriti”.

 

“Pirata” condannato a un anno di reclusione per omissione di soccorso

La Corte di Appello di Milano aveva confermato la sentenza di primo grado con cui il “pirata” era stato condannato a un anno di reclusione per i reati di cui agli artt. 189, commi 6 e 7, del codice della strada, per non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi e prestare assistenza alla persona ferita, dopo aver provocato, con la sua condotta di guida, un incidente dal quale erano derivate lesioni, e di cui all’art. 590 cod. pen. per aver cagionato, appunto, lesioni gravi ad una automobilista di cui aveva tamponato l’auto ferma al semaforo rosso.

L’imputato però ha proposto ricorso per Cassazione contestando la dinamica e, ciò che qui preme, lamentando l’insussistenza dell’elemento soggettivo, asserendo che l’assistenza di cui necessitava la persona ferita non era immediatamente percepibile da alcuno.

 

La Cassazione conferma la condanna per non aver prestato assistenza ai feriti

La Suprema Corte, tuttavia, ha respinto il ricorso evidenziando come dalla sentenza di appello risultava come lo stesso imputato non avesse contestato la sua percezione del sinistro e dei possibili danni causati alle persone, avendo per l’appunto giustificato la sua mancata fermata per l’assenza di un parcheggio dove accostare, “e avendo così implicitamente confermato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 189 cod. strada” recita la sentenza: le indagini avevano appurato che l’automobilista si era poi fermato a un centinaio di metri dal luogo del sinistro, era tornato indietro ed avrebbe visto anche l’ambulanza.

“In definitiva, entrambi i giudici di merito hanno evidenziato che la difesa dell’imputato si è limitata al tentativo di giustificare la propria condotta, senza, tuttavia, negare in modo effettivo e sostanziale la percezione del sinistro e dei possibili danni da esso derivati” proseguono gli Ermellini, che inoltre ribadiscono: “del resto, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, l’elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente in caso di incidente (art. 189, comma 7, cod. strada), può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all’agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall’incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all’obbligo di prestare assistenza ai feriti”.

Dunque, ricorso rigettato e pena confermata.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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