Sì alle pene più severe contemplate nella legge del 2016 sull’omicidio stradale, ma niente revoca automatica della patente, “legittima” solo in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Questo, in sintesi, l’esito del vaglio di costituzionalità a cui la nuova norma è stata sottoposta dalla Corte Costituzionale, reso noto dalla stessa Consulta con un comunicato diffuso il 20 febbraio 2019.
Indice
La legge sull’omicidio stradale
La legge n. 41, che ha appunto introdotto il delitto di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime, acuendone le sanzioni, ha superato il vaglio per quanto riguarda il divieto per il giudice, come testualmente recita la nota, “di considerare prevalente o equivalente la circostanza attenuante speciale della “responsabilità non esclusiva” dell’imputato (che comporta la diminuzione della pena fino alla metà) rispetto alle concorrenti aggravanti speciali previste per questi reati, tra cui la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”
Confermate le pene più severe
Viene pertanto confermata la legittimità dell’articolo 590-quater del codice penale che il Tribunale di Torino, rivoltosi alla Consulta, aveva messo in discussione: questa norma, che disciplina il computo delle circostanze, non subirà variazioni rispetto alla sua attuale formulazione: “Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti”.
Secondo la Corte Costituzionale, in definitiva, quest’interpretazione è del tutto coerente con l’inasprimento delle pene voluto dal legislatore.
Revoca della patente
Sta facendo invece molto discutere la decisione della Consulta di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222 del Codice della strada, “là dove prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali.
In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente”.
Accolte le “censure” del Tribunale di Torino
Il Tribunale che aveva presentato ricorso, tra i vari motivi, aveva appunto censurato l’automatismo applicativo previsto dai commi 2 e 3-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Il comma 2 dell’art. 222, infatti, afferma che: “Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, consegue la revoca della patente di guida”.
Sulla stessa linea il comma 3 ter ai sensi del quale: “Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca.
E per la guida sotto l’effetto di…. smartphone?
La decisione della Corte ha sollevato proteste e perplessità, perché è vero che il giudice mantiene il potere di valutare, caso per caso, quale provvedimento applicare, compreso quello più severo, ma è anche vero che dalla casistica per la quale la revoca è automatica vengono escluse condotte di giuda altrettanto riprovevoli di quella sotto l’effetto di alcool o droga, a partire da quella “sotto l’effetto” di smartphone.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
Blog Incidenti da Circolazione StradaleCondividi
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