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Il caso in sé può essere anche “curioso”, il nocciolo della questione è un “bullone”, ma con l’ordinanza emanata sulla questione, la n. 23558/19 depositata il 23 settembre 20019, la Corte di Cassazione (ri)afferma un principio molto importante a tutela dei danneggiati: se l’Ente gestore della strada, sia esso un Comune, una Provincia, etc, lascia oggetti pericolosamente sporgenti sul sedime stradale, e se un utente si fa male finendovi addosso, anche se dopo una sbandata addebitabile alla sua esclusiva responsabilità, gli vanno comunque pagati tutti i danni. 

Ergo, la Pubblica Amministrazione non deve mai sottovalutare il posizionamento di oggetti o situazioni che, interferendo con la sede stradale (uno degli esempi classici sono i rami degli alberi), possono determinare la propria responsabilità civile per i danni subiti dai guidatori.

 

Lesioni per oggetti sporgenti sulla strada

Un ragazzino minorenne aveva perso il controllo del proprio ciclomotore ed era rovinato per terra, ma a cagionargli le lesioni più gravi (e ulteriori) era stato l’impatto con il capo, nella scivolata, contro un bullone che fuoriusciva in direzione della sede stradale da un palco montato in una piazza cittadina.

I genitori del centauro avevano chiesto i danni al Comune, ma in primo grado il Tribunale aveva dato ragione all’Ente, che si era difeso sostenendo di non poter essere tenuto, in quanto custode della strada, al risarcimento, perché, secondo i suoi legali, non sussisteva il nesso causale tra l’incidente subito e la cosa, cioè il bullone sporgente dal palco prospiciente.

Ciò che – da solo – avrebbe determinato l’evento dannoso sarebbe  stato il comportamento del motociclista.

I genitori del minore, tuttavia, hanno appellato la sentenza e la Corte d’Appello ha ribaltato la decisione, ritenendo al contrario che l’evento lesivo fosse conseguenza diretta dell’impatto con i bulloni del palco prospicienti la sede stradale destinata alla circolazione dei veicoli e condannando pertanto l’amministrazione comunale a risarcire il giovanissimo.

 

Il nesso causale tra l’evento lesivo e la causa del danno

E’ toccato quindi al Comune ricorrere contro quest’ultima sentenza per Cassazione, ma la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell’ente locale, confermando il giudizio di secondo grado, secondo cui il comportamento umano (la sbandata) avrebbe reciso il nesso causale tra l’evento lesivo e la causa del danno.

La Cassazione spiega di aderire al ragionamento dei giudici di appello secondo cui il danno è conseguenza diretta dell’impatto con i bulloni del palco. Questo è sufficiente secondo gli Ermellini per affermare l’esistenza del nesso eziologicamente inteso tra la condotta umana e la cosa “pericolosa” in sé, cioè staticamente considerata, e senza bisogno di valutazioni sulla dinamica.

La rilevanza in sé del pericolo rappresentato dalla cosa (il bullone) rende ininfluente, secondo i giudici del Palazzaccio, il fatto dello sbandamento dello scooter in quanto, nell’ambito della circolazione stradale, si tratta di eventualità possibile e non di un imprevedibile comportamento, tale da poter prefigurare il caso fortuito. 

Ergo, sentenza confermata e Comune condannato.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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