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Tra i progetti del neo Ministro degli Interni Matteo Salvini c’è quello di contrastare l’odiato fenomeno dell’abusivismo commerciale che, secondo le stime di Confesercenti, produce un giro d’affari di svariati miliardi di euro, in barba a chi, nel rispetto delle regole, paga Iva, tasse e contributi.

Nell’ambito di questa “stretta” rientra senza dubbio la direttiva “Spiagge sicure“, prevista per fine giugno e che mira a colpire con una sanzione amministrativa parecchio “salata” anche il consumatore finale, oltre a chi commette i reati di vendere prodotti contraffatti e di esercitare abusivamente l’attività commerciale, puniti dal punto di vista amministrativo e penale. Il piano di Salvini prevede un approccio a 360 gradi sul tema dell’abusivismo commerciale, con multe fino a 7 mila euro per chi acquista capi contraffatti o si fa fare massaggi o tatuaggi in spiaggia; l’utilizzo dei Fondi Europei della legalità per aiutare i sindaci ad aumentare l’organico dei vigili urbani e pagare gli straordinari alle forze dell’ordine; un presidio costante dei litorali per ostacolare la presenza dei venditori ambulanti; un controllo sugli affitti dei fondi commerciali utilizzati per il deposito della merce contraffatta.

Dunque, un pugno di ferro sia per scoraggiare il consumatore finale, sia per punire il reato di vendita di prodotti contraffatti, previsto e sanzionato dal comma 2 dell’art 474 c.p. ai sensi del quale “chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000“, sia per perseguire l’esercizio abusivo dell’attività commerciale senza la prescritta autorizzazione, che è un illecito amministrativo, sanzionato dal Dlgs n.114/1998 con multe che possono superare i 15.000,00 euro e la confisca di merce e attrezzature. Ma il nostro ordinamento prevede che, se l’esercizio abusivo dell’attività commerciale è commesso da chi si trova in stato d’inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, questi venga punito con la pena della reclusione e della multa.

Il consumatore finale che acquista merci contraffatte, invece, non commette un reato, ma un illecito amministrativo. Questi infatti non è punibile per il reato di ricettazione di cui all’art. 648 c.p. perché, come chiarito dalla Cassazione, acquista per uso strettamente personale, restando quindi estraneo al processo di produzione e distribuzione del prodotto. Ma la multa a cui va incontro è pesantissima e può raggiungere i settemila euro se compra a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o la condizione di chi le offre o per il prezzo, inducono a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti o di proprietà industriale.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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