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Come vanno inquadrati dal punto di vista delle responsabilità gli incidenti, sempre più frequenti, tra un veicolo che svolta a sinistra e un mezzo che sopraggiunge dalle sue spalle? Preziosa e chiarificatrice, al riguardo, l’ordinanza 27520/21 depositata l’11 ottobre 2021 dalla Cassazione su un caso emblematico del genere.

 

L’incidente di un motociclista che stava superando un’auto che ha svoltato a sinistra

I congiunti di un motociclista deceduto in seguito a un sinistro avvenuto nel 2007 avevano citato in causa avanti il Tribunale di Caltanissetta l’automobilista coinvolto nello scontro e la sua compagnia di assicurazione chiedendo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della tragedia.

La vittima, mentre procedeva in sella al suo motociclo sulla Strada statale 190, si era scontrato con la Bmw condotta dall’automobilista, che lo precedeva e aveva intrapreso una manovra di svolta a sinistra andando a collidere con la moto in fase di sorpasso. Il conducente della vettura e la sua compagnia si erano costituiti eccependo, tra le varie cose, che l’incidente si era verificato per colpa esclusiva del centauro, come era stato accertato nel procedimento penale a carico dell’automobilista, alla fine archiviato.

Il Tribunale di Caltanissetta, con decisione del 2012, aveva respinto la richiesta risarcitoria, ritenendo che, sulla base degli elementi di prova acquisiti, l’unico responsabile del sinistro fosse per l’appunto il motociclista per avere sorpassato i veicoli che lo precedevano a velocità elevata, stimata in 135 km/h, in prossimità di una intersezione e fuori della sua corsia di pertinenza, venendo in collisione con l’auto di controparte quando quest’ultima era in fase di ultimazione di una manovra di svolta a sinistra per immettersi nella relativa carreggiata.

La Corte d’Appello di Caltanissetta, presso la quale i congiunti della vittima avevano appellato il pronunciamento di primo grado, con sentenza del 2018 aveva a sua volta rigettato il gravame, confermando l’accertamento della esclusiva responsabilità del motociclista nella produzione del sinistro. I giudici di secondo grado avevano altresì affermato che l’automobilista non aveva alcun obbligo di controllare continuamente, attraverso lo specchietto retrovisore, il sopraggiungere di veicoli da tergo, potendo egli fare affidamento sull’osservanza, da parte dei veicoli stessi, del divieto di sorpasso in corrispondenza delle intersezioni. E avevano concluso che comunque, qualunque fosse la velocità di guida della moto, il sinistro si era verificato per la condotta complessivamente imprudente della vittima.

 

L’obbligo per chi gira di guardare anche dietro

I suoi familiari tuttavia hanno proposto ricorso anche per Cassazione adducendo innanzitutto la violazione dell’ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. e dell’art. 154 n. 1 lett. a Codice della Strada circa la responsabilità dell’incidente per chi, dovendo effettuare un cambio di direzione, nella fattispecie una svolta a sinistra, deve assicurarsi di poterla fare senza creare pericolo o intralcio ad altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi, “e per far ciò deve guardare nello specchietto retrovisore per accertarsi che non vengano mezzi da tergo”. I ricorrenti hanno lamentato che la sentenza impugnata avesse esonerato l’automobilista dall’obbligo di controllare le posizioni dei veicoli provenienti da tergo con gli appositi specchietti retrovisori.

In altre parole i giudici avrebbero violato l’art. 154, co. 1 lett. a) nel ritenere che il conducente della vettura, una volta intrapresa la manovra di svolta a sinistra e trovandosi nella fase di ultimazione della stessa, non avesse l’obbligo di controllare continuamente, attraverso lo specchietto retrovisore, il sopraggiungere di veicoli da tergo, potendo egli fare affidamento sull’osservanza da parte dei medesimi del divieto di sorpasso in corrispondenza di intersezioni.

L’assunto dei giudici avrebbe appunto contrastato, con l’art. 154, co. 1 lett. a del Codice della Strada e con le prove testimoniali acquisite in giudizio dalle quali avrebbe dovuto desumersi che la manovra di sorpasso del motociclo fosse iniziata prima che l’automobilista avesse iniziato la manovra di svolta a sinistra, per cui doveva gravare sul medesimo l’obbligo di controllare se provenissero mezzi, oltre che dalla opposta corsia, anche da tergo.

La sentenza, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe dovuto affermare che, qualora la controparte avesse continuamente controllato ciò che avveniva sulla corsia durante la manovra di svolta a sinistra, avrebbe certamente desistito dal compierla o dal continuarla in presenza di un pericolo di collisione, concludendo con l’osservazione secondo la quale sulla priorità, per il Codice della Strada, della manovra di sorpasso rispetto a quella di svolta a sinistra si sarebbe formato un consolidato indirizzo giurisprudenziale.

Secondo la Cassazione, tuttavia, il motivo è inammissibile perché, chiariscono gli Ermellini, nella sentenza impugnata “i giudici non avevano affatto inteso esonerare il conducente dell’autovettura, che si era apprestato alla svolta a sinistra, dall’obbligo di controllare, non solo la provenienza di veicoli dall’opposta corsia di marcia ma anche di quelli provenienti da tergo” ribadendo una norma troppo spesso disattesa a chi svolta o cambia direzione.

 

La norma si limita alla fase d’inizio della manovra

La Corte territoriale, invece, puntualizzano i giudici del Palazzaccio, ha applicato correttamente la giurisprudenza di legittimità, “che limita quest’obbligo di controllo alla fase di inizio della svolta a sinistra, ritenendo che, nella fase di effettuazione della manovra stessa e, a maggior ragione di completamento della medesima, il conducente non possa distrarre l’attenzione dal proprio campo visivo”.

Il conducente di un veicolo a motore, riafferma con forza la Cassazione, che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra, “ha l’obbligo a norma dell’art. 104 comma nono del previgente codice della strada, di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ha altresì l’obbligo derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopravvengano veicoli da tergo, ai quali spetta al pari la precedenza ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso, con la precisazione che l’obbligo di ispezionare la strada a tergo, per assicurarsi che non sopraggiungano veicoli in fase di sorpasso è circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra, mentre nella fase di esecuzione il conducente del veicolo che svolta non può distrarre l’attenzione dal suo normale campo visivo

La Corte d’appello, sulla base delle prove acquisite, aveva “motivatamente” accertato che in questo caso la manovra di svolta a sinistra “era stata condotta in modo regolare, a bassa velocità e con tutte le precauzioni del caso e che, nel momento in cui essa era iniziata, non vi era alcun veicolo proveniente da tergo al quale dare la precedenza, essendosi il motociclo palesato all’improvviso, a velocità elevatissima, quando la manovra a sinistra era in via di completamento ed il conducente poteva fare affidamento sull’osservanza da parte di chi proveniva da tergo del divieto di sorpasso in corrispondenza di intersezioni”.

La Cassazione ha rigettato anche gli altri motivi del ricorso, confermando quindi in toto la sentenza d’appello.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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