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Il simbolo “consumistico” della Pasqua, ovviamente, sono le uova, richiestissime dai bambini non solo perché il cioccolato piace praticamente a tutti ma anche per la sorpresa che essi nella stragrande maggioranza dei casi contengono. Giocattoli e regali vari che vi sono contenuti, tuttavia, finiscono poi nelle mani di minori, per lo più molto piccoli, con il pericolo di venire ingurgitati, trattandosi per di più di oggetti di dimensioni ridotte e sovente anche minuscole e da comporre:: per questo è importante che i genitori controllino attentamente i figlioletti nel corso dell’attesa operazione dello “scarto”; per questo la normativa prevede che sulle uova in vendita sia apposta l’avvertenza:  Contiene giocattolo. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto”.

E il rivenditore che la omette rischia di essere pesantemente sanzionato e potrebbe anche essere costretto a rispondere di eventuali danni subiti dai bimbi.

Un mese prima dalla festa di Pasqua 2021, il primo marzo, la Corte di Cassazione ha depositato al riguardo una sentenza emblematica in tema, la n. 5558/21, rigettando il ricorso di un supermercato lucano a cui era stata comminata una sanzione amministrativa per l’appunto per avere posto in commercio alcune uova pasquali sprovviste della citata avvertenza, come imposto dal d.lgs. n. 54/2011 in tema di sicurezza dei giocattoli.

 

Supermarket multato per non aver apposto sulle uova l’avvertenza che contenevano giocattoli

Nello specifico, era stata la Camera di Commercio di Potenza, nell’ambito delle proprie funzioni di controllo e regolazione del mercato, ad elevare la multa, contro cui l’attività commerciale si era opposta, prima avanti il giudice di pace e poi di fronte al tribunale quale giudice d’appello.

La società aveva dedotto che l’ordinanza di ingiunzione era stata emessa prima della scadenza del termine di legge per la presentazione degli scritti difensivi e, in secondo luogo, soprattutto, che non poteva qualificarsi né produttrice né distributrice del prodotto e che pertanto, non poteva presumere se la sorpresa contenuta nell’uovo fosse un giocattolo.

Il caso arriva addirittura in Cassazione

Sia in primo sia in secondo grado, tuttavia, le  regioni del supermercato erano state respinte, di qui il ricorso anche per Cassazione, che però ha definitivamente rigettato tutte le doglianze.

La Suprema Corte ha precisato che tanto la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa, quanto la pronuncia dell’ordinanza d’ingiunzione prima della scadenza del termine di trenta giorni “non comportano la nullità del provvedimento in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione o di scritti difensivi dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale”. 

 

L’esercizio è il distributore del prodotto e non può non sapere

Quanto invece alla censura, più rilevante perché nel merito della questione, secondo la quale il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il supermercato non era al corrente della consistenza della sorpresa, la Suprema Corte ha stabilito come questo debba essere senz’altro qualificato come distributore del prodotto. Secondo la normativa vigente, infatti, ricopre tale qualifica la persona (fisica o giuridica), diversa dal fabbricante o dall’importatore, che, nella catena della fornitura mette il giocattolo a disposizione del mercato.

In conclusione, la Corte, rigettando il ricorso del supermercato, ha rilevato come per le violazioni amministrativamente sanzionate è postulata una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, vale a dire, nel caso in esame, il fatto di aver messo in vendita le uova pasquali contenenti giocattoli prive dell’avvertenza prescritta “non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di aver agito senza colpa”. Adempimento che nella specie non risultava né assolto né tentato.

E comunque, gli Ermellini convengono con l’analisi effettuata dal Tribunale il quale ben aveva  accertato che l’erronea supposizione in cui la società ricorrente assumeva di essere incorsa, e cioè che le uova di cioccolato messe in vendita non contenessero giocattoli al loro interno, avrebbe potuto essere superata con l’impiego dell’ordinaria diligenza, rimasta indimostrata: i giudici d’appello avevano infatti notato come le uova siano un prodotto alimentare che, a prescindere dall’apparenza esteriore dell’imballaggio, “sovente contiene, secondo la comune esperienza, gadget et similia quali sorprese pasquali”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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