E’ una sentenza rilevante quella emessa nei giorni scorsi dalla Corte di Cassazione (la numero 17625/2016) su un’annosa questione, le cadute dei pedoni a causa delle buche o dello stato dissestato delle strade.
Non è infatti una novità per chi va a piedi cadere e riportare anche danni fisici pesanti in seguito alle insidie varie presenti nei marciapiedi o nella sede stradale: si tratta di uno degli infortuni più frequenti.
Al riguardo, vi è un altro problema annoso, quello dell’onere della prova, ossia cosa deve dimostrare il pedone per avere la possibilità di ottenere un risarcimento.
In linea di massima, la giurisprudenza ritiene che, qualora la caduta sia avvenuta in conseguenza di una distrazione o negligenza del soggetto, se anche la strada presenta delle buche e non è integra, il risarcimento non è dovuto. Il pedone, pertanto, se non dimostra di essere stato diligente non sarà risarcito, nonostante le eventuali pessime condizioni del manto stradale.
Il risarcimento dei danni subiti è ipotizzabile, invece, nel caso dell’insidia e “trabocchetto”, quando cioè la buca non era visibile né tanto meno se ne poteva prevedere l’esistenza nonostante l’uso dell’ordinaria diligenza.
Con l’ultima sentenza, tuttavia la Corte di Cassazione chiarisce che tra gli oneri gravanti sul pedone allo scopo di essere risarcito, non deve né può rientrare quello di dimostrare la pericolosità della strada o comunque del luogo nel quale è avvenuta la caduta. La dimostrazione dello stato di pericolosità spetta, unicamente, al Comune o all’Ente proprietario o gestore di quella strada. Ciò significa che l’onere della prova in capo al pedone verte unicamente sull’esistenza della buca sul manto stradale, sulla caduta, che potrà essere dimostrata per mezzo di certificati medici ed eventuali testimoni, e sui danni riportati, che siano derivati solo ed esclusivamente dalla caduta stessa e non da altre cause (nesso causale tra evento e danno).
Sarà dunque il Comune o il proprietario della strada, per poter andare esente dal pagamento del risarcimento, a dover dimostrare che non vi era pericolosità nella strada e che la caduta è dipesa per colpa del danneggiato, il quale avrebbe potuto evitare il pericolo con l’ordinaria diligenza.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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