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La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida non può essere applicata a chi, guidando un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcun tipo di abilitazione, come un velocipede, abbia commesso una violazione anche grave, al punto da essere imputato per omicidio colposo. A chiarire una volta per tutte questo punto controverso la Cassazione, IV Sezione penale, con la recente sentenza 1495/19 depositata il 14 gennaio.

La Suprema Corte si è trovata ad esaminare il ricorso presentato da un anziano contro la sentenza del 12 settembre 2017 pronunciata dal Tribunale di Perugia, che lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione e alla sospensione della patente di guida per omicidio stradale: la particolarità del tragico caso è data dal fatto che l’imputato aveva causato l’incidente mentre procedeva con la sua bicicletta.

Il ricorrente, in verità, ha lamentato anche una violazione di legge e un vizio motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità a suo carico: ma la Suprema Corte ha valutato inammissibile il ricorso in questa sua parte.

Diverso invece il discorso sull’altro motivo di doglianza addotto dall’anziano, ossia il provvedimento di sospensione della patente, che per gli Ermellini è fondato. E’ infatti “pacifico approdo del giudice di legittimità – recita la sentenza – che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione (Fattispecie relativa a contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica commessa alla guida N. RG. di un velocipede per la cui circolazione non era richiesta la patente sez.IV, 29.3.2013, Cologna, Rv.255081; sez.U, 30.1.2002, Fugger, Rv.221093).

La sentenza del Tribunale di Perugia è stata pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, eliminata dagli stessi giudici di legittimità.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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