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Ottenere il risarcimento dall’assicurazione per un incidente stradale, si sa, non è impresa facile, le compagnie mettono a frutto ogni stratagemma pur di non risarcire o di liquidare il meno possibile, ragion per cui non è proprio il caso di offrire loro su un piatto d’argento l’occasione per non scucire un euro, e a ragione.

E’ bene infatti sapere che, si ci si rifiuta di far visionare il proprio mezzo incidentato al perito assicurativo, in modo che poi l’impresa avanzi la propria offerta, la domanda risarcitoria poi sarà improcedibile, anche are si hanno tutte le ragioni del mondo. Lo ha chiarito e ribadito la Cassazione, nell’ordinanza n. 1756/22 depositata il 20 gennaio 2022.

Domanda di risarcimento negata a seguito del rifiuto di far visionare il veicolo al perito

Il caso arrivato fino alla Suprema Corte, in realtà, è abbastanza complesso ma quel che qui preme è che la richiesta risarcitoria proposta da un automobilista nei confronti della allora società Fata Assicurazioni, oggi Cattolica, per un sinistro accaduto a Napoli nel febbraio del 2021, era stata rigettata sia in primo grado dal Tribunale partenopeo, nel 2015, sia in secondo dalla Corte d’appello, nel 2020, anche per il fatto che, come aveva eccepito la compagnia, il danneggiato non aveva messo a disposizione il veicolo ai suoi periti per la perizia dei danni.

Tra i vari motivi di doglianza il ricorrente, che ha infine proposto ricorso, appunto, anche per Cassazione, ha sostenuto che la stessa giurisprudenza della Suprema Corte, anche sulla scorta di quanto affermato dal giudice delle leggi (più precisamente della sentenza della Corte costituzionale, del 3 maggio 2012, n. 111), avrebbe circoscritto l’ipotesi dell’improponibilità della domanda risarcitoria da sinistro stradale al solo caso previsto dall’art. 145 del codice della assicurazioni, e non anche dall’art. 148, al quale avrebbe riconosciuto una funzione meramente “ancillare”, affermando, pertanto, che la domanda non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.), con la propria condotta abbia impedito all’assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta.

Ma i giudici del Palazzaccio hanno rigettato il ricorso, ritenendo manifestamente infondata questa doglianza. L’art. 145 cod. assicurazioni, spiegano gli Ermellini, ha un chiaro intento “deflattivo” essendone evidente “la finalità di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari”. Intento il cui raggiungimento, tuttavia, prosegue la Cassazione, “non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni per la proposizione della domanda risarcitoria, ma soprattutto al procedimento ex art. 148 del Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell’assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa”.

 

Per consentire la trattativa stragiudiziale il danneggiato deve “collaborare”

Affinché questa procedura di risarcimento descritta dalla norma possa operare, però, “è indispensabile – sottolinea la Suprema Corte – che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un’offerta congrua, ciò che richiede sia un presupposto formale, ovvero la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell’art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all’assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta, sia un requisito sostanziale, e ciò in quanto la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della Rc.A., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.).

Senza questa collaborazione, domanda risarcitoria improponibile e improcedibile

Pertanto, conclude la Cassazione, “viene meno a tale dovere di collaborazione – subendone, come conseguenza, l’improponibilità della domanda risarcitoria – il danneggiato che si è sottratto all’ispezione del mezzo, attività utile alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria”. Ergo, “non può dubitarsi del fatto che l’esito dell’improcedibilità della domanda, quale conseguenza del rifiuto a consentire di ispezionare (per poi periziare) il mezzo incidentato, in particolar modo quando la pretesa risarcitoria, come nel caso in esame, abbia ad oggetto i soli danni al veicolo, sia conforme a quell’interpretazione “teleologica” dell’art. 145 cod. assicurazioni, ancora di recente indicata come necessaria da questa Corte”. In conclusione, se non si fa periziare il proprio veicolo dall’assicurazione, non si può poi chiedere i danni.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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