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Farà discutere la recente ordinanza, n. 22419/2017, con cui la Cassazione ha negato il risarcimento a un pedone caduto in una buca mentre portava a passeggio il proprio cane di notte, stabilendo che, se si conoscono le precarie condizioni della strada “incriminata”, è impossibile pretendere dal Comune il ristoro dei danni subiti.

La vicenda vede per protagonista una donna che decide di uscire il cane per una passeggiata notturna su una via cittadina che, come a lei noto, versa in precarie condizioni. Inevitabile la caduta, a causa di una buca dovuta al cattivo stato di manutenzione della strada.

La malcapitata, quindi, chiama in causa il Comune per ottenere il risarcimento del danno subito, ma la sua domanda viene rigettata in entrambi i gradi di merito. Tribunale e corte d’appello, infatti, osservano che la donna abitava nei pressi del luogo del sinistro e percorreva ogni giorno quel tratto di strada, ben conoscendone dunque il cattivo stato di manutenzione e le insidie, “sicché – scrivono i giudici di merito – era stata una scelta imprudente quella di far passeggiare il cane di notte, al buio, proprio in quel punto”.

Gli Ermellini hanno dato ragione ai giudici. Secondo la Cassazione, il ricorso con il quale si censurava la violazione dell’art. 2051 del codice civile è inammissibile. La decisione, infatti, scrivono dal Palazzaccio,è conforme all’orientamento di questa corte secondo cui l’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo”.

Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto, aggiungono i giudici della Suprema Corte, “che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso” (cfr., tra le altre, Cass. n. 23919/2013).


Nel caso di specie, i giudici hanno accertato che la donna conosceva l’esistenza della buca e in generale le precarie condizioni della strada. Pertanto, “
l’ordinaria diligenza avrebbe dovuto sconsigliare alla ricorrente di uscire di notte, in condizioni di scarsa visibilità, per far passeggiare il cane proprio in quel punto”. La sua condotta, quindi, è idonea a interrompere il nesso eziologico fra la condotta attribuibile al comune e il danno patito.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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