Intratteneva una relazione extraconiugale dalla quale aveva appena avuto un figlio. Sulla base di questa circostanza è stata respinta anche dalla Cassazione, terza sezione civile, con la rilevante sentenza 31.950 dell’11 dicembre 2018, la richiesta di un marito di essere risarcito per la morte in un incidente stradale della moglie alla quale era ancora formalmente legato.
La tragedia si è consumata oltre vent’anni fa sulla strada Saurina, in agro di Stigliano, in Basilicata. La donna si era scontrata con la sua auto, una Volskwagen Polo, contro un mezzo agricolo, risultato peraltro non assicurato, ed ha perso la vita per le gravi lesioni riportate.
Con sentenza del 27 aprile 2016 la Corte d’Appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado del tribunale di Matera, decidendo in ordine al sinistro, ha ritenuto sussistente un concorso di colpa in pari misura tra il conducente del trattore e la vittima, e, per l’effetto, ha condannato Generali SpA, procuratrice di INA Assitalia, impresa designata per il Fondo di garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento del danno subito dal padre, dai figli e dai fratelli della vittima. Ha invece respinto l’appello proposto dal marito della donna, confermando la statuizione del Tribunale di respingimento della sua domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “iure proprio” subito in conseguenza del decesso del coniuge. La Corte ha evidenziato che la presunzione di sussistenza (tra coniugi non separati) di un progetto di vita in comune e di un vincolo affettivo era stata, nella specie, superata da elementi di segno contrario, atteso che il consorte aveva avuto una relazione extraconiugale, dalla quale era nato un figlio tre mesi prima della morte della moglie: l’uomo, quindi, su cui incombeva la relativa prova, non aveva dimostrato, in presenza di una circostanza che – secondo comune esperienza – costituisce sintomo del deterioramento e della cessazione di un rapporto coniugale, la perdurante sussistenza tra i coniugi (benché non legalmente separati) di un vincolo affettivo.
Contro detta sentenza il marito ha proposto ricorso anche per Cassazione, sulla base di un unico motivo. L’uomo, denunciando – ex art. 360 n. 3 cpc – violazione e falsa applicazione degli artt. 2059, 2729, 2697 e 143 cc e 116 cpc, si doleva del fatto che la Corte territoriale, “sulla sola base di una relazione extraconiugale e della conseguente nascita di un figlio naturale”, avesse ritenuto insussistente il legame affettivo tra i coniugi al momento dell’incidente e quindi rigettato, per mancanza di prova, la richiesta di risarcimento per il subito pregiudizio morale da perdita del rapporto parentale. A suo dire, infatti, la relazione extraconiugale e la nascita di un figlio naturale non sarebbero stati elementi univoci rispetto all’insussistenza delle sofferenze morali subite in conseguenza della morte del coniuge, la relazione sentimentale con un’altra donna non avrebbe costituito un grave e preciso elemento utile a ritenere cancellato totalmente il legame affettivo esistente con il coniuge deceduto e a negare qualsiasi forma di ristoro del pregiudizio morale. La Corte avrebbe dunque inopinatamente equiparato il deterioramento alla cessazione del rapporto affettivo.
Secondo gli Ermellini, tuttavia, Il motivo è infondato. “Correttamente la Corte territoriale ha rilevato che, in termini generali, il fatto illecito costituito dalla uccisione di uno stretto congiunto appartenente al ristretto nucleo familiare (genitore, coniuge, fratello) dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella sofferenza morale che solitamente si accompagna alla morte dì una persona cara e nella perdita del rapporto, parentale e conseguente lesione del diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che ordinariamente caratterizza la vita familiare. Si tratta, pertanto, di un danno presunto, dovendosi ordinariamente ritenere sussistente tra detti stretti congiunti un intenso vincolo affettivo ed un progetto di vita in comune; nella normalità dei casi, pertanto, in virtù di detta presunzione, il soggetto danneggiato non ha l’onere di provare di avere effettivamente subito il dedotto danno non patrimoniale. Siffatta presunzione semplice può tuttavia, come tale, essere superata da elementi di segno contrario, quali la separazione legale o (come nel caso di specie) l’esistenza di una relazione extraconiugale con conseguente nascita di un figlio tre mesi prima della morte del coniuge (relazione extraconiugale che costituisce evidente inadempimento all’obbligo di fedeltà tra coniugi di cui all’art. 143 cc). Detti elementi non comportano, di per sé, l’insussistenza del danno non patrimoniale in capo al coniuge superstite, ma impongono a quest’ultimo, in base agli ordinari criteri di ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cc (essendo stata, come detto, superata la presunzione), di provare di avere effettivamente subito, per la persistenza del vincolo affettivo, il domandato danno non patrimoniale. Nella specie la Corte territoriale, con valutazione in fatto (come tale non sindacabile in sede di legittimità), ha ritenuto che il (omissis) non avesse fornito detta prova e, correttamente, ha rigettato la domanda risarcitoria” In conclusione, pertanto, il ricorso del marito fedifrago è stato respinto: per lui niente ristoro.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
Blog Incidenti da Circolazione StradaleCondividi
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