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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6449/2019 depositata il 6 marzo 2019, ha ribadito la centralità del consenso informato da parte del paziente, che va risarcito in mancanza di quest’atto fondamentale, anche se il fatto si è verificato prima che fossero emanate normative specifiche in merito, perché la sua “necessità” è desumibile dai principi generali.

 

La citazione per mancanza del consenso informato

Un paziente aveva citato in causa avanti il Tribunale di Napoli l’Università “La Sapienza” di Roma e un medico, chiedendone la condanna a risarcirlo per i danni cagionatigli per la non corretta esecuzione di un’operazione chirurgica, e lamentato inoltre di non essere stato adeguatamente informato delle possibili conseguenze negative dell’intervento stesso.

Espletata una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale aveva accolto la domanda nei confronti dell’Ateneo, condannandolo al pagamento della somma di oltre mezzo milione di euro, più le spese di giudizio.

La pronuncia era stata impugnata sia dall’Università in via principale, sia dal paziente in via incidentale, e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 13 aprile 2017, aveva rigettato l’appello principale, accogliendo invece quello incidentale in ordine alla rivalutazione ed agli interessi e condannando l’Università al pagamento delle conseguenti, ulteriori somme.

 

I rischi dell’intervento

Quanto al consenso informato da parte del danneggiato, la Corte territoriale aveva osservato che la sua mancanza non era stata contestata dalla parte dell’Università in primo grado, e che pertanto il punto non era da ritenere soggetto ad onere di prova.

Solo in sede di appello l’Ateneo romano aveva dedotto che il paziente era stato, a suo tempo, adeguatamente informato dei rischi dell’intervento, ma tale deduzione era stata ritenuta dalla Corte di merito insufficiente, fondandosi su una deposizione (quella della madre) talmente generica che non consentiva di comprendere quali informazioni fossero state effettivamente fornite.

Per cui, essendo derivate dall’operazione conseguenze dannose (nonostante l’accertata correttezza del suo svolgimento), la mancanza di prova del consenso era stato ritenuto elemento sufficiente a confermare la sentenza di condanna emessa dal Tribunale per responsabilità medica.

 

Il ricorso in Cassazione

Contro la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, l’Università “La Sapienza” ha infine presentato ricorso in Cassazione contestando il particolare la violazione di legge ordine al contenuto del consenso informato.

Più precisamente, l’Ateneo sosteneva che la sentenza avrebbe fatto erronea applicazione delle regole sul consenso informato, applicando retroattivamente le norme dell’art. 1, comma 2, lettera c), della legge 30 luglio 1998, n. 281, e dell’art. 5 della Ric. 2017 n. 15688 sez. M3 – ud. 22-11-2018 -3- Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, ratificata con la legge 28 marzo 2001, n. 145, in relazione ad una fattispecie (l’intervento incriminato) verificatasi in epoca precedente.

 

La sentenza

Ma per la Cassazione questa censura è priva di fondamento. “La doglianza, infatti – chiarisce l’ordinanza – non contesta in alcun modo l’affermazione della sentenza in esame secondo cui la mancanza del consenso informato doveva essere data per pacifica in assenza di contestazioni nel giudizio di primo grado; e nulla dice il ricorso sul fatto che il profilo dell’esistenza del consenso fu sollevato per la prima volta in appello.

Ciò posto, la censura di pretesa applicazione retroattiva delle norme suindicate è destituita di fondamento, perché, come correttamente ha rilevato la Corte d’appello, la necessità di un consenso informato era desumibile dai principi generali dell’ordinamento, senza che fosse necessaria una qualche previsione specifica”.

Il ricorso, pertanto, è stato rigettato.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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