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La morte del feto nel grembo della madre, provocata dalla negligenza e imperizia della condotta dei sanitari, è “un vero e proprio danno da perdita del rapporto parentale”: anche la tutela del concepito, del resto, ha fondamento costituzionale. Ne consegue che il relativo pregiudizio rileva nella sua duplice, e non sovrapponibile dimensione morfologica della sofferenza interiore e in quella, ulteriore e diversa, che si rifletta in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l’ha subita.

E’ una sentenza di fondamentale rilevanza quella, la n. 26301/21 depositata il 29 settembre 2021, pronunciata dalla terza sezione civile della Cassazione su uno dei purtroppo non infrequenti casi di morte intrauterina causata da malpractice medica da cui era scaturita una causa.

 

I genitori di un piccolo nato morto citano in causa l’ospedale

I genitori avevano convenuto in giudizio avanti il tribunale di Verbania la Asl dell’ospedale dove si era verificato il fatto  per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure proprio in conseguenza della morte del feto portato in grembo dalla mamma, avvenuta alle prime ore del mattino del 30 dicembre 2012. In particolare, essi attribuivano la causa dell’esito infausto della gravidanza all’omessa diagnosi di ipossia fetale e all’omesso trattamento terapeutico, nonché ai ritardi imputabili agli operatori sanitari, i quali non avevano eseguito prontamente il taglio cesareo che, con elevata probabilità, avrebbe evitato la sofferenza del feto e la sua morte.

La partoriente infatti, giunta alla trentunesima settimana di gestazione, in seguito all’improvvisa comparsa di contrazioni e perdita di liquido amniotico, si era recata all’ospedale: qui i sanitari, dopo aver monitorato il battito cardiaco fetale, avevano disposto il trasferimento della paziente in un altro residio ospedaliero dove, riscontrato un grave peggioramento delle condizioni cliniche della nascitura, veniva data alla luce una bambina già morta.

II giudice di primo grado aveva disposto una consulenza tecnica medico-legale che aveva evidenziato profili di negligenza e imperizia a carico dei sanitari di entrambi i nosocomi, nonché elevate probabilità di sopravvivenza della nascitura, ove il parto cesareo fosse state eseguito tempestivamente . Di qui, con sentenza del 2017, la condanna dell’Asl a corrispondere a titolo di risarcimento le somme di 120mila euro alla madre, centomila euro al padre e trentamila euro per il fratellino.

Il tribunale piemontese, qualificata la domanda come richiesta di risarcimento dei danni non patrimonialiper perdita del frutto del concepimento”, aveva adottato, come base di calcolo, i parametri delle tabelle di Milano per l’anno 2014 (data di proposizione della domanda) per  la  perdita  del rapporto parentale; aveva poi operate “le  opportune decurtazioni” in  ragione del fatto che, da un  lato, tali parametri si riferivano all’ipotesi di un figlio nato vivo e che, dall’altro, i genitori non avessero fornito la prova di indici di particolare gravità o peculiarità del fatto idonei a giustificare la personalizzazione del risarcimento; aveva, infine, ritenuto che la mamma fosse ancora fertile e, dunque, nella condizione di avere altri figli.

I genitori avevano quindi proposto appello avanti la Corte d’appello di Torino lamentando l’esiguità del risarcimento, ma i giudici di seconde cure avevano respinto il gravame per carenza  dei requisiti imposti dall’art. 342 cod. proc. civ.” ed in particolare di quello della cosiddetta autosufficienza, quantomeno per quel che concerne un profilo essenziale (appunto ii quantumdella condanna richiesta nei confronti dell’Asl) della statuizione in riforma di quella resa dal precedente giudice”, ritenuta corretta.

La mamma e il papà tuttavia non si sono dati per vinti e hanno proposto ricorso anche per Cassazione articolato in sei motivi. Tra le varie doglianze, i genitori hanno lamentato che la Corte territoriale avesse definito generica la domanda risarcitoria proposta, in quanto priva dell’indicazione specifica e puntuale della somma pretesa, non ritenendo sufficiente la descrizione  degli elementi fattuali dedotti ai fini della stima del danno.

Ancora, per loro i giudici di secondo grado avrebbero completamente travisato il contenuto dell’atto d’appello, ritenendo che la domanda fosse esclusivamente diretta a conseguire una più cospicua liquidazione del danno, mentre gli appellanti si dolevano dell’incompletezza dell’istruttoria del giudizio di primo grado, all’esito del quale essi non erano stati messi in condizione di provare  alcuni dei fatti costitutivi della pretesa, e segnatamente la reale natura e la effettiva consistenza dei danni patiti”.

 

Il riconoscimento della sofferenza interiore

Inoltre, ed è uno dei punti centrali del ricorso, i ricorrenti lamentavano il fatto che la Corte d’Appello avesse qualificato il panico, gli incubi e il mutamento delle abitudini di vita, conseguenti alla morte del feto in utero, quale danno assolutamente avulso rispetto alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti per la “perdita del frutto del concepimento”. Tali  circostanze, in realtà, non erano dirette ad ampliare l’oggetto della pretesa rispetto al “thema decidendumposto con l’atto di citazione,  ma  costituivano  i  fatti materiali dai quali ricavare la prova della sofferenza morale” patita, limitandosi a precisare l’oggetto del petitum, senza introdurre alcuna domanda nuova.

I genitori avevano prospettato queste doglianze anche come violazione degli artt. 1223 e 2059 cod. civ., ipotizzata nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto che, testuali parole,altro sarebbe il danno non patrimoniale causato dalla perdita del frutto del concepimento, e ben altro sarebbe invece il danno consistente negli strascichi che quel lutto abbia lasciato nell’animo dei protagonisti“, finendo così per confondere i fatti principali, costitutivi della domanda (da allegare con l’atto introduttivo) e i fatti secondari che, al contrario, possono essere dedotti con le richiesteistruttorie.

Nel caso di specie, i fatti posti a fondamento delle richieste istruttorie formulate con la memoria ex art. 183, comma 6, n.2), cod. proc. civ. si identificavano nella concreta modalità di manifestazione del pregiudizio non patrimoniale (di tipo morale) patito e correttamente prospettato con l’atto di citazione. Diversamente, si sarebbe finito per dare allart. 183 cod. proc. civ. un’interpretazione non compatibile con i principi costituzionali e riconosciuti dalla CEDU (nello specifico, l’art. 6 che sancisce il diritto all’effettività della tutela giurisdizionale).

I ricorrenti hanno poi censurato la sentenza impugnata, per violazione del giudicato, anche laddove aveva circoscritto la richiesta risarcitoria al solo “danno da perdita del frutto del concepimento”, discostandosi dalla qualificazione data dal prime giudice nel senso di domanda di risarcimento “generale” e dunque onnicomprensiva; hanno criticato il fatto che la Corte territoriale avesse ritenuto che le quattro ore di ansia ed agonia patite dalla puerpera nell’attesa del parto cesareo costituissero un antefatto” rispetto alla morte del feto, e come tale “irrilevante ai fini della quantificazione del risarcimento del danno”.

Hanno censurato la decisione dei giudici di seconde cure di ridurre il risarcimento sul presupposto ce la mamma  avrebbe potuto comunque avere altri figli, essendo in età ancora fertile, e infine si dolevano del fatto che ii giudice di merito avesse operato una liquidazione meramente astratta del danno non patrimoniale da essi patito senza considerare (ne dare la possibilità di provare) le specificità del caso concrete, che avrebbero giustificato la personalizzazione del risarcimento.

Ebbene, per la Suprema Corte i primi due motivi sono fondati, con assorbimento degli altri. Secondo la Cassazione, la Corte di merito ha “erroneamente respinto l’appello con declaratoria di inammissibilitàed è giunta a tale conclusione scrutinando prioritariamente ed atomisticamente il terzo motivo di gravame, per poi trarre conclusioni estese all’intera impugnazione; gravando illegittimamente gli appellanti dell’onere di specificare, in modo preciso e puntuale, l’entità dei singoli aumenti pretesi rispetto alla liquidazione equitativa operata dal primo giudice; concludendo nel senso che l’omessa indicazione di cui al punto precedente impedisse alla Corte di pronunciarsi sul petitum risarcitorio, non essendo stata posta nella condizione di “valutare causa cognita l’eventuale sussistenza di errores in iudicando da cui sarebbe stata, secondo la prospettazione  di parte, affetta la sentenza appellata, e quindi, quale corollario, neppure di porvi rimedio in conformità alle argomentazioni della parte interessata”, che appunto non sarebbero state delineate”.

Secondo gli Ermellini queste affermazioni non sono conformi al diritto, ponendosi “in patente contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice”. La Cassazione chiarisce perché e per la mancata applicazione di quali principi di diritto la Corte territoriale abbia errato nel “dichiarare  inammissibile  l’appello sul rilievo del difetto di autosufficienza dello stesso”, e anche come sia parimenti “errata la ragione posta a fondamento dell’affermazione che gli appellanti fossero tenuti a specificare, in modo preciso e puntuale, l’entità dei singoli aumenti pretesi rispetto alla liquidazione equitativa operata dal prime giudice”.

 

La perdita del frutto del concepimento è un danno da perdita del rapporto parentale

Ma ciò che più preme è quanto la Suprema Corte scrive relativamente al terzo motivo di doglianza. Secondo gli Ermellini, la Corte territoriale ha qualificato “del tutto illegittimamente tutti gli aspetti della sofferenza patita dalla gestante (il panico, gli incubi notturni) e il mutamento delle abitudini di vita conseguenti alla morte del feto in utero, quale danno assolutamente avulso rispetto alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti per la perdita del frutto del concepimento”.

Questa censura risulta non solo, ma pienamente  fondata,  dal momento che quello che la sentenza impugnata definisce, circoscrivendolo nella sua reale dimensione funzionale – per vero, riduttivamente ed impropriamente   come danno da perdita  del frutto del concepimento, altro non è se non un vero e proprio danno  da perdita del rapporto parentale, avendo la Corte territoriale  omesso del tutto di considerare come anche la tutela del concepito abbia fondamento costituzionale“, rilevando in tale prospettiva non solo la previsione della tutela delta maternità sancita dall’art. 31, secondo comma, della Costituzione, ma, più in generale, quanto stabilito  dall’art. 2 Cost., norma “che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, fra i quaIi non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito”.

Vanno riconosciuti sia il dolore interiore sia le ricadute sulla vita quotidiana

La pronuncia impugnata, evidenziano ancora i giudici del Palazzaccio, si pone, per altro verso,in patente ed insanabile contrasto con i principi affermati dalle sezioni unite di questa Corte in tema di rapporti tra mutatio libelli e la sua semplice emendatio, una volta accertati ed enucleati fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio. Andranno, pertanto, applicati, sul punto, i principi ripetutamente affermati da questa Corte, che non solo ha ritenuto legittimati i componenti del consorzio familiare a far valere una pretesa risarcitoria che trova fondamento negli artt.  2043 e 2059 cod. civ. in relazione agli artt. 2, 29 e 30 Cost., nonché (ai sensi della norma costituzionale interposta costituita dall’art. 8 CEDU, allart. 117, comma 1, Cost., ma ha anche chiarito che pure tale tipo di pregiudizio rileva nella sua duplice, e non sovrapponibile dimensione morfologica “della sofferenza interiore eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la  perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, ulteriore e diversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico­ relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva de soggetto che l‘ha subita”.

 

Panico, incubi e mutamento della abitudini non sono un “danno avulso”

Aspetti come il panico, gli incubi e il mutamento delle abitudini 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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