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Se il decesso di un lavoratore è dovuto all’esposizione ad amianto e a idrocarburi ed esiste anche una concausa come il tabagismo, il principio prevalente è quello  “dell’equivalenza delle condizioni, per il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento”.

E’ un principio di assoluta rilevanza quello sancito dalla Cassazione, sezione Lavoro, che, con la sentenza 15763/2019 depositata il 12 giugno 2019, confermando il giudizio del Tribunale prima e della Corte di appello poi, ha respinto il ricorso di un’azienda che contestava il fatto che l’incidenza causale dell’abitudine al tabagismo avrebbe dovuto ridurre il risarcimento del 50 per cento.

 

Azienda condannata a risarcire gli eredi del lavoratore

Il Tribunale di Torino, in accoglimento della domanda degli eredi della vittima, ne aveva accertato il decesso per malattia professionale, un carcinoma polmonare, contratta in seguito all’esposizione all’amianto e agli idrocarburi aromatici, anche se ridotta in ragione  della  “ritenuta sussistenza di una concausa  –  il  tabagismo-  limitante  la  responsabilità datoriale”.

E la Corte d’Appello di Torino, rigettando l’appello della srl per la quale il lavoratore operava, aveva confermato la decisione.

La società, tuttavia, ha proposto ricorso anche per Cassazione adducendo due motivi. In particolare, secondo i datori di lavoro, la corte territoriale sarebbe incorsa nell’errata valutazione del nesso di causalità che ha affermato l’equivalenza causale dell’esposizione alle sostanze nocive e dell’abitudine al fumo nel provocare l’evento, escludendo il contributo proporzionale che ogni causa avrebbe fornito all’evento stesso, “così trasfondendo i principi che regolano la prova penale (art. 41 c. p.: concorso di cause) nella determinazione delle conseguenze patrimoniali dell’illecito”.

 

Il principio di equivalenza delle cause

La Cassazione però ha respinto la richiesta. La Suprema Corte ha innanzitutto ricordato che l’unico motivo di ricorso prospettato dalla società in appello non verteva sul riconoscimento della malattia professionale ma contestava l’incidenza causale dell’abitudine al tabagismo che avrebbe dovuto ridurre il risarcimento del 50%.

E ha altresì sottolineato come, nel rigettarlo, la Corte territoriale si fosse conformata correttamente ai principi regolanti la causalità civile.

Gli Ermellini, infatti, spiegano che, anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali si applica la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, per il quale va riconosciuta efficienza causale a ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, “salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni, circostanza esclusa dalla corte di appello nel caso di specie quanto al tabagismo, considerato concausa dell’evento, ma non causa esclusiva”.

Una circostanza, quest’ultima, che era stata esclusa dai giudici d’appello perché il tabagismo era stato  considerato “concausa dell’evento, ma non causa esclusiva”.

In sostanza vige il principio di “equivalenza delle cause”, una nozione di matrice penalistica ma che trova applicazione anche nel processo civile, in base al quale la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Infortuni sul Lavoro

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