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La Scuola deve non solo contrastare ogni atto di bullismo ma anche assumersi le proprie responsabilità nel caso episodi del genere accadano per proprie omissioni, risarcendo le piccole vittime e le loro famiglie e non trascinandole anche in lunghe cause.

E’ un messaggio forte e chiaro quello lanciato dal Tribunale di Potenza (giudice Giuseppe Lomonaco) che, con la sentenza n. 425/21 pubblicata lo scorso 12 aprile, 2021, ha condannato il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca non solo a risarcire i genitori per i danni fisici e morali patiti dal minore di appena dieci anni “bullizzato”, ma anche – ed è la prima volta in assoluto in casi sul genere – i danni da lite temeraria.

 

Bambino di dieci anni picchiato nei bagni della scuola da un altro studente

L’alunno nel 2008 era stato aggredito all’interno dei bagni della scuola primaria che frequentava da un allievo di un’altra classe e la sua insegnante era venuta a conoscenza dell’accaduto solo dopo 45 minuti dalla fine della ricreazione quando, non vedendo rientrare in classe il bambino, lo aveva cercato e trovato con evidenti ecchimosi e graffi.

Gli insegnanti, oltre a non avere vigilato, non si erano neppure preoccupati di avvisare prontamente dell’accaduto la mamma e il papà del piccolo, che erano venuti a conoscenza del fatto soltanto al momento dell’uscita dei ragazzini da scuola. I genitori avevano subito denunciato l’accaduto alle competenti autorità e provveduto a far refertare al pronto soccorso le lesioni riportate dal figlioletto.

La culpa in vigilando dell’istituto 

La responsabilità dell’istituto scolastico era chiara trattandosi di un evidente caso di culpa in vigilando: l’alunno era stato autorizzato a recarsi da solo nei bagni del plesso senza che l’insegnante provvedesse ad accompagnarlo o a verificare che il minore entrasse nella sfera di vigilanza di altri preposti (bidelli o altro insegnante). Tuttavia, ai genitori è toccato fare causa per ottenere il risarcimento del danno.

Nel 2010 i genitore hanno quindi evocato in giudizio il Miur per sentirlo condannare al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali occorsi al figlio minore, asserendo che l’aggressione era avvenuta a causa del mancato controllo e sorveglianza da parte del personale docente e/o non docente.

 

Il tribunale dà ragione alla famiglia del piccolo: amministrazione scolastica responsabile

Nel concordare con la tesi esposta dei genitori, il Tribunale ha inquadrato la vicenda nell’art. 2048 comma 2 c.c. che recita: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Applicando i principi al caso di specie, la responsabilità è stata ascritta esclusivamente all’amministrazione scolastica, la quale non aveva fornito la prova liberatoria consistente nella dimostrazione che era stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea a impedire il fatto. E ciò, per la semplice ed evidente ragione che nessuno dei preposti insegnanti e/o personale non docente aveva saputo riferire dell’accaduto.

E’ risultato pacifico che l’alunno era stato autorizzato a recarsi da solo nei bagni dell’istituto senza che l’insegnante provvedesse ad accompagnarlo o si fosse premurato di verificare che il minore entrasse nella sfera di vigilanza di altri preposti (bidelli o altro insegnante). Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che, in difetto di prova contraria, il comportamento omissivo della scuola abbia occasionato al bambino danni patrimoniali e non patrimoniali.

 

Il risarcimento

Relativamente al danno patrimoniale il consulente tecnico d’ufficio incaricato ad hoc ha accertato e stimato un danno emergente per un importo pari ad € 4.400 euro per spese odontoiatriche che il minore ha sostenuto e dovrà sostenere per le terapie e cure occasionati dalla lesione degli incisivi inferiori. Sono altresì risultati provati i danni da lesione all’integrità psico-fisica: facendo riferimento alla Ctu si è accertata, a titolo di danno biologico, un’invalidità permanente pari all’1%.

E’ stato poi riconosciuto anche il risarcimento del danno morale: il Tribunale ha osservato che il minore al momento dell’accaduto era nel pieno della età evolutiva – aveva dieci anni –, in cui i rapporti sociali nell’ambiente che si frequenta assumono particolare rilevanza. I giudici hanno rilevato che l’età (pre)adolescenziale è connotata da peculiare fragilità soprattutto nell’ambiente scolastico e nei rapporti esterni di frequentazione tra coetanei, in quanto proprio in quella fase evolutiva i bambini tendono caratterialmente a “prevalere sull’altro”, sino ad instaurare una sorta di competizione caratteriale e fisica tra i consociati che talvolta sfocia in fenomeni di bullismo.

Per questo, si aggiunge nella sentenza, l’obbligo di vigilanza deve essere maggiore quanto più piccoli sono gli alunni. Oltre al danno biologico, il giudice ha dunque disposto il risarcimento del danno morale, inteso come “dolore, vergogna, paura disistima, disperazione”. A pesare il fatto che il bambino sia stato lasciato da solo per quarantacinque minuti, senza che nessuno se ne accorgesse, indice palese di “turbamento e della vergogna di farsi vedere dall’insegnante e dagli amici di classe nella particolare condizione di sconfitto ed umiliato dalla disputa avuta con l’altro coetaneo”. La piccola vittima peraltro aveva smesso per qualche giorno di andare in classe, oltre a manifestare l’intenzione di cambiare scuola. Tutti segnali degli episodi di bullismo in corso, sottovalutati dalla scuola.

 

La lite temeraria

Non è la prima volta che i giudici si pronunciano sul danno morale derivante dalle aggressioni subite in ambito scolastico. La pronuncia di Potenza arriva dopo la sentenza n. 1087 del Tribunale di Reggio Calabria (giudice Stella) del 20 novembre scorso che aveva definito il bullismo “un dolore dell’animo” da risarcire tenendo conto delle proiezioni che le violenze e le umiliazioni hanno nel tempo nella vita di chi le subisce. Le sentenze degli ultimi anni hanno rafforzato la tutela delle vittime di bullismo, fissando principi chiari e condivisi, che non possono più essere ignorati.

La novità è che, oltre a questo, e alle spese legali, il Ministero è stato condannato anche a rifondere ai genitori una somma a tutolo di lite temeraria che, com’è noto, viene riconosciuta quando il giudice configura un abuso dello strumento processuale a scopi meramente dilatori.

In conclusione, dunque, il Miur è stato condannato al pagamento, in favore del bambino, della complessiva somma di 6.697,25 euro a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi, più le spese legali e mille euro a titolo di lite temeraria.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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