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Medico Psichiatra rischia la condanna per omicidio colposo

in caso di suicidio del proprio paziente

Il medico psichiatra è titolare di una specifica posizione di garanzia nei confronti dei suoi pazienti, anche quando questi non sono sottoposti a ricovero coatto: pertanto, se rimandano a casa un paziente che ha tenuto una condotta autolesiva e questo poi decide di suicidarsi, possono essere chiamati a rispondere penalmente per omicidio colposo.

A riaffermare questo principio la Corte di Cassazione con la sentenza n. 43476/2017, depositata il 21 settembre, sul caso di una paziente affetta da schizofrenia paranoide cronica con episodi psicotici acuti, che era stata condotta dal convivente nell’ambulatorio psichiatrico dell’ospedale per aver assunto una quantità eccessiva del farmaco prescrittogli. Il medico psichiatra aveva deciso di farla tornare a casa, ma la donna, dopo qualche ora, si era suicidata buttandosi dal balcone.

I giudici di legittimità, nel confermare la condanna del medico psichiatra per omicidio colposo, hanno ritenuto che la condotta che aveva indotto il convivente ad accompagnare la paziente presso l’ambulatorio possa essere definita auto lesiva e pertanto, in relazione ad essa, secondo i consigli della Società italiana di psichiatria, era necessaria almeno l’adozione di un accertamento sanitario obbligatorio.

Il medico psichiatra, invece, si era limitato a constatare che la donna si presentava tranquilla, aveva gli occhi aperti e non manifestava i sintomi che tipicamente derivano da un’assunzione esagerata del farmaco ingerito. Per i giudici il medico ha quindi errato nell’escludere a priori la fondatezza dell’informazione riferita dal convivente della donna, soprattutto considerato che il farmaco in questione raggiunge livelli di picco nel sangue non prima che siano trascorse due ore dalla sua assunzione e che, oltretutto, l’intossicazione varia da individuo a individuo. Peraltro, dal giudizio era emerso che lo psichiatra era perfettamente a conoscenza del fatto che in alcune occasioni la paziente aveva manifestato una volontà autosoppressiva.

La condotta tenuta dal sanitario, insomma, è stata giudicata “oggettivamente al di sotto della diligenza esigibile”, costituendosi come una violazione delle “regole di prudenza”.

Quanto poi al rapporto di casualità, i giudici hanno ritenuto che il comportamento del medico psichiatra abbia avuto una “piena incidenza causale” sul suicidio della paziente, posto che lo psichiatra non aveva prospettato alcuna possibilità di ricovero, non aveva tenuto la paziente sotto osservazione neanche per un minimo tempo e non aveva neppure imposto al convivente di vigilare costantemente sulla donna.

Se tali comportamenti fossero stati attuati, l’evento verificatosi avrebbe potuto essere scongiurato “con probabilità prossima alla certezza”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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