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L’emergenza sanitaria da Covid ha accentuato una tendenza iniziata ormai già da qualche anno, quella cioè di ricorrere, per carenza di medici, a giovani laureati in Medicina non ancora specializzati, i quali però vanno opportunamente affiancati non sovraccaricandoli di responsabilità che, data la scarsa esperienza, non sono in grado di affrontare, con le relative conseguenze, per i pazienti in primis, ma anche per loro stessi.

La Cassazione, infatti, con la sentenza n. 10152/21 depositata il 16 marzo 2021, ha chiarito che anche gli specializzandi, al pari degli altri, sono titolari di posizione di garanzia e sono tenuti all’obbligo di osservare le leges artis e di garantire il paziente che hanno in cura, viceversa ne devono rispondere anche penalmente. Tanto più se sono loro stessi a proporsi per gli interventi non avendo coscienza dei propri limiti. Così come non vanno esenti da colpe i primari che li “abbandonano a loro stessi”.

 

Due medici, tra cui uno specializzando, condannati per la morte di una paziente

La Suprema Corte ha definitivamente giudicato su un grave caso di mala sanità successo nel 2000 presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo. Due medici, sia in primo grado, sia in appello, erano stati condannati per omicidio colposo in concorso per aver causato la morte di una donna: si trattava, per l’appunto, di un giovane dottore assunto a tempo determinato presso la struttura ospedaliera bergamasca per svolgere attività di anestesista, in base alla normativa regionale in deroga, e del primario del servizio di anestesia e responsabile della gestione degli apparecchi anestesiologici dello stesso nosocomio.

Era drammaticamente accaduto che, nel corso di un intervento di revisione di cavità uterina in anestesia generale, la paziente aveva subito un rallentamento dell’attività cardiaca fino all’arresto cardiocircolatorio per circa cinque minuti, in quanto era stata ventilata in protossido di azoto puro, senza ossigeno, per quasi 15 minuti, a seguito del distacco del tubo dell’apparecchio anestesiologico Toy, impiegato nel corso dell’operazione, dalla presa a muro dell’ossigeno. La donna aveva riportato danni celebrali irreversibili e, dopo 13 anni di coma, era spirata nel 2013.

Al medico non ancora specializzato era stato contestato di avere effettuato un monitoraggio incompleto della vittima durante l’anestesia, non applicandole lo sfigmomanometro e non monitorandone la traccia dell’attività cardiaca, di non aver eseguito alcun controllo dell’apparecchiatura prima di indurre l’anestesia, di non aver verificato che la connessione dell’ossigeno fosse stata correttamente eseguita, con corrispondenza tra innesto e presa a muro e loro sicuro collegamento, e di aver omesso di effettuare una costante e scrupolosa sorveglianza clinica, con continua osservazione della paziente.

Al primario, d’altra parte, era stato addebitato di aver consentito l’utilizzo dell’apparecchio Toy non rispondente alle regole dell’arte: il macchinario aveva tubi con “raccordi rapidi a baionetta”, tali da consentire il passaggio di gas anche in assenza di inserimento a fondo dell’innesto nella presa e da permettere il conseguente possibile, occasionale distacco, in quanto privo di sistema di allarme acustico e di cut-off con chiusura meccanica o elettronica dell’erogazione del protossido di azoto in caso di mancanza di ossigeno, bensì integrato solo da un saturimetro. Inoltre, di non aver svolto il suo dovere di vigilanza lasciando che il medico non specializzato praticasse da solo l’anestesia generale alla paziente.

 

Il neo laureato lamenta la mancata considerazione

I due medici hanno quindi proposto entrambi ricorso per Cassazione adducendo svariati motivi di doglianza. Quello che qui preme riguarda per l’appunto il giovane medico il quale, alla luce delle plurime circostanze di eccezionale particolarità e complessità della vicenda (come l’adozione di un apparecchio di anestesia senza sistemi di allarme in caso di mancata erogazione dell’ossigeno e la mancanza di personale adeguato nella sala di anestesia), tali a suo dire da rendere imprevedibili e comunque non tempestivamente rimediabili i fatti in questione, ha lamentato il fatto che il tragico evento gli fosse stato ascritto a titolo di colpa, ricordando anche che egli non aveva avuto alcuna facoltà di scelta in ordine all’intervento per il quale era stata richiesta la sua assistenza, in mancanza del medico anestesista deputato a tal scopo.

E, soprattutto, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata laddove aveva affermato che la sua qualifica di medico non ancora specializzato o specializzando in anestesiologia, pur svolgendo la propria attività a seguito di regolare assunzione e in riferimento ad interventi per i quali il suo operato era stato autorizzato, costituisse elemento a suo carico e non tale da valorizzare ulteriormente le circostanze eccezionali e gli eventi imprevedibili verificatisi nel caso di specie.

Ma la Suprema Corte ha rigettato questa così come tutte le altre doglianze contenute in entrambi i ricorsi, confermando integramente le condanne. La Cassazione ricorda che l’imputato, sebbene all’epoca (marzo 2000) non avesse ancora avuto accesso alla specializzazione, era stato assegnato, in forza di quanto consentito da una legge regionale sulle assunzioni a tempo determinato, alla Divisione di Anestesia e Rianimazione numero 2 degli Ospedali Riuniti di Bergamo, che garantiva il servizio di anestesia alla Divisione di Ostetricia e Ginecologia, e che aveva indotto l’anestesia da solo in 270 interventi, tra i quali anche i piccoli interventi di revisione della cavità uterina, che si eseguivano in una sala a ciò predisposta, dotata di un apparecchio Toy, posta a fianco delle sale operatorie ordinarie e delle sale parto.

Inoltre, era stato inserito nei turni di guardia diurna e si era addirittura proposto per i turni di guardia notturna; nel tragico caso in oggetto si era offerto alla ginecologa quale sostituto dell’anestesista di guardia diurna, che aveva assicurato la propria presenza all’intervento, ma era stato trattenuto nel reparto di Traumatologia per un’altra operazione.

 

Nonostante l’inesperienza l’imputato aveva deciso di operare come anestesista strutturato

Incontestabile dunque – osservano gli Ermellini – lo stato di inesperienza ed imperizia del (omissis) rispetto agli anestesisti specializzati e strutturali, situazione che, consentendone l’inserimento nei turni di guardia diurni e la possibilità di prendere parte autonomamente agli interventi chirurgici costituiva una generale imprudenza ed un profilo di colpa sia per il medico sia per il primario”.

In proposito la sentenza impugnata aveva richiamato la valutazione offerta dal consulente tecnico d’ufficio incaricato dalla Procura di individuare le cause della morte della paziente e la loro riconducibilità eziologica all’intervento di revisione della cavità uterina ed alla ventilazione della paziente con protossido di azoto, circa la tempistica necessaria affinché un medico possa maturare un’adeguata esperienza, tale da consentirgli di far fronte con la dovuta professionalità (cioè freddezza e lucidità imposta dai tempi ristrettissimi) ai problemi che possono insorgere nel corso dell’anestesia. Il Ctu aveva indicato questo tempio in circa sette anni di pratica concreta dopo la positiva frequentazione della scuola di specializzazione.

Già per tale inesperienza l’imputato non era in grado di fornire una risposta adeguata al grave problema verificatosi nel corso dell’intervento in esame, nonostante si trattasse di un intervento routinario di piccola chirurgia, esauritosi in pochi minuti. “Appare pertanto immune da censure  – proseguono gli Ermellini – quanto ritenuto dai giudici di merito in ordine alla condotta colposa dell’imputato, il quale, sebbene non ne avesse la competenza professionale e l’esperienza, aveva deciso di operare come un anestesista strutturato, con la strumentazione Toy associata ad un saturimetro, che non garantiva la soglia di sicurezza della strumentazione presente in una sala operatoria”.

 

Anche un semplice laureato in Medicina, è titolare di una posizione di garanzia

In ogni caso, precisano con forza i giudici del Palazzaccio, pur essendo un semplice laureato in medicina e chirurgia, abilitato all’esercizio della professione medica, “egli era titolare di una posizione di garanzia e tenuto all’obbligo di osservanza delle leges artis in materia”, in particolare le “Raccomandazioni per il monitoraggio di minima del paziente durante anestesia” promulgate nel 1997 dal SIAARTIGruppo di Studio per la Sicurezza della Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva – di recepimento della Norma UNI 9305, riguardanti la responsabilità dell’anestesista in ordine al controllo pre-operatorio dell’apparecchio di anestesia e delle sue componenti nonché in ordine alla continua e scrupolosa osservanza clinica del paziente, attraverso un monitoraggio costante delle sue funzioni vitali, indispensabili durante l’anestesia, al fine di evitare il rischio di “possibili incidenti tecnici“.

Dunque, durante ogni fase dell’anestesia, individuato il rischio che la norma cautelare vuole evitare, tra cui anche i “guasti alle apparecchiature” nel corso dell’intervento, al fine “di elevare la sicurezza dell’anestesia migliorando il livello di assistenza al paziente“, queste Raccomandazioni, valutate dai giudici di merito come regola cautelare specifica, prevedono che “l’anestesista mantenga una continua e scrupolosa osservanza clinica del paziente” ed una continua osservazione della connessione del paziente al circuito di anestesia, dell’erogazione dell’ossigeno al rotametro e delle funzioni vitali della persona sottoposta all’intervento chirurgico.

 

Confermate le gravi omissioni già riscontrate dai giudici territoriali

Di contro, vanno a concludere i giudici, “dalle indagini condotte nell’ambito del procedimento poi sfociato nell’imputazione di lesioni colpose gravissime e dall‘istruttoria successivamente svolta, era emerso con chiarezza che, a causa della mancanza della necessaria competenza specialistica ed esperienza, condizioni che avrebbero dovuto indurre l’indagato ad astenersi dal praticare l’anestesia con un’apparecchiatura certamente di antica tecnica ed in via di dismissione, egli aveva omesso completamente il controllo del Toy prima dell’induzione dell’anestesia e durante la stessa, sottovalutato l’allarme del saturimetro, che indicava un crollo della saturazione del tutto inspiegabile se non in ragione dell’assenza dell’ossigeno nella mascherina, sottovalutato il pallore, la cianosi, la mancanza di polso centrale e la midriasi della paziente, compromettendone definitivamente ogni possibilità di recupero”

Infine, la Suprema Corte conviene con la Corte d’Appello di Brescia anche laddove ha considerato inidonee ad incidere sui profili di colpa le circostanze che anche nel ricorso per Cassazione ha invece riproposto cime elementi asseritamente favorevoli all’imputato, ossia il fatto che non fosse a lui demandata la scelta della sala in cui eseguire l’intervento chirurgico, che l’apparecchio Toy presentasse note carenze in termini di sicurezza e fosse già impiantato in quella sala ove era stata trasportata la paziente, che la presa a muro ove andava innestato il tubo dell’ossigeno fosse difettosa, che non tutto il personale paramedico presente all’intervento possedesse la qualifica all’uopo richiesta.

Ferma restando la consapevolezza da parte dell’imputato dei propri oggettivi limiti di esperienza e perizia, che non avrebbero dovuto indurlo ad offrirsi come anestesista in un intervento niente affatto urgente – conclude la Cassazione – era doverosa una maggiore attenzione e scrupolo nell’utilizzo di un apparecchio obsoleto, a partire dal momento in cui aveva consentito che altri (un’operatrice) si occupasse del collegamento del tubo dell’ossigeno alla presa a muro senza controllare se ciò fosse stato fatto in maniera corretta e sicura, tanto che fin dall’inizio dell’induzione dell’anestesia la paziente aveva presentato segnali di sofferenza, del tutto e per troppo tempo negligentemente sottovalutati dal medico, fino all’intervento di terze persone, quando ormai le conseguenze dell’agire inesperto dell’indagato si erano ormai irreversibilmente verificate. Del resto, le caratteristiche di funzionamento dell’apparecchiatura utilizzata, pur se carente nei dispositivi di sicurezza, non erano affatto sofisticate ma piuttosto “elementari”, circostanza che rendeva assai agevole la ricerca della causa del problema in corso”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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