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Il medico che ha proceduto alla vaccinazione obbligatoria di un bambino non può essere chiamato a rispondere delle eventuali complicanze rare che possono successivamente insorgere.

In un momento in cui la questione vaccinale è al centro del dibattito non solo medico ma soprattutto politico, va registrata la recente ordinanza n. 20727/2018, del 13 agosto scorso, con la quale la Corte di Cassazione ha ratificato, respingendo per varie ragioni tutti i motivi proposti contro di essa, la sentenza con la quale la Corte d’appello di Torino aveva escluso che potesse essere addebitato al medico lo sviluppo di un’encefalopatia da parte di un minore in conseguenza della vaccinazione antipertosse praticatagli nel 1992.

Più precisamente, i giudici di legittimità hanno affermato di non poter tornare sull’accertamento in fatto della sussistenza della colpa e dell’efficienza causale delle condotte, che è di pertinenza esclusiva del giudice del merito. Restano quindi ferme le conclusioni tratte da quest’ultimo.

La Corte d’appello, in verità, aveva accertato la sussistenza del nesso causale tra la vaccinazione antipertussica praticata nel 1992 e il successivo sviluppo di un’encefalopatia a carico del minore. Allo stesso tempo, però, aveva anche accertato che in capo al sanitario che aveva proceduto alla vaccinazione obbligatoria non esisteva alcuna responsabilità, non essendo evidente clinicamente alcuna controindicazione alla stessa né sussistendo alcun elemento di sospetto circa una predisposizione del minore alla reazione.

In sostanza, la complicanza neurologica non era ragionevolmente prevedibile: si trattava di un evento documentato ma estremamente raro per il quale il medico non poteva quindi essere chiamato a rispondere.

Il sanitario non è incorso in responsabilità neanche per le ulteriori vaccinazioni somministrate, essendo da escludere che le stesse, nel caso di specie, abbiano potuto causare un aggravamento dell’encefalopatia.

Egli ha sempre agito nel “positivo rispetto delle indicazioni … e in un contesto di insussistenza di controindicazioni non solo generiche, ma anche alla situazione propria ed effettiva del vaccinando“. Secondo i giudici, quindi, nulla può essergli addebitato.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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