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In un procedimento per omicidio stradale (ma, in generale, in tutti i casi di lesioni dovute a un sinistro), l’attività del medico legale è fondamentale e può soccorrere anche laddove non si riescano a chiarire elementi cruciali per la ricostruzione della dinamica dei fatti e delle responsabilità.

Per questo, nel malaugurato caso che ci si trovasse ad affrontare una situazione sul genere, è sempre opportuno affidarsi a un proprio medico legale di parte per le operazioni peritali. Un esempio di questo ruolo centrale ci viene offerto dalla sentenza n. 41128/21 depositata il 12 novembre 2021 dalla Cassazione, che ha definitivamente statuito su una vicenda tragica costata la vita a ben due persone.

 

Motociclista condannato per aver causato la morte di un pedone e dell’amico che trasportava

Sul banco degli imputati era finito un motociclista a cui si contestava di aver provocato la morte di un pedone, una donna, che aveva investito con la sua moto ma anche del passeggero che trasportava nella sua due ruote il quale, a seguito dell’impatto, era stato sbalzato dalla sella rovinando al suolo con conseguente letali. Al centauro, si imputava, mi particolare, di aver tenuto una velocità di 90 km/h nonostante il limite vigente in quel tratto di strada, in centro abitato, fosse di 50 km/h: velocità per di più del tutto inadeguata alle caratteristiche della strada e alle condizioni di visibilità.

L’imputato era stato condannato in primo grado per omicidio colposo nel 2016 dal Tribunale di Vibo Valentia, condanna confermata nel 2019 dalla Corte d’appello di Catanzaro, che, in parziale riforma del primo pronunciamento, aveva solo rideterminato in tre anni di reclusione la pena inflitta, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti.

Il dubbio su chi fosse alla guida della moto

Il motociclista tuttavia ha proposto ricorso anche per Cassazione. In particolare, il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare le censure svolte con l’atto di gravame omettendo di argomentare in ordine alla erronea valutazione della testimonianza resa dal maresciallo del carabinieri che aveva effettuato i rilievi e sulla base della quale il tribunale aveva ritenuto provato che fosse l’imputato alla guida della moto: i giudici sarebbero incorsi quindi in evidente travisamento della prova in ordine alla ricostruzione del sinistro.

La tesi difensiva del centauro era questa: pur avendo concluso il consulente tecnico della Procura incaricato di ricostruire la dinamica del sinistro nel senso di non poter determinare in modo sufficientemente attendibile chi fosse realmente alla guida della moto, se l’imputato o una delle due vittime, la Corte, recependo quanto statuito dal tribunale in primo grado e affermando la sua responsabilità, avrebbe considerato una prova in realtà inesistente.

Per la Suprema Corte tuttavia il ricorso è inammissibile. Gli Ermellini infatti evidenziano come la Corte territoriale, “riesaminando criticamente ed integrando la pronuncia di primo grado proprio alla luce delle complessive argomentazioni sviluppate dalla difesa nell’atto di impugnazione, ha ritenuto che la prova di cui il ricorrente lamenta la omessa valutazione fosse ininfluente ai fini del decidere”.

Le valutazioni e conclusioni del primo giudice su chi fosse alla guida della moto, infatti, erano state condivise dai giudici del gravame che, “con motivazione del tutto logica ed esaustiva”, avevano argomentato come dovesse “ritenersi del tutto infondato il dato relativo alla presunta incertezza di chi fosse alla guida del motoveicolo sinistro”.

 

Decisive (anche) le lesività riscontrate dal medico legale sul passeggero del motociclo

Nella sentenza impugnata i giudici avevano esposto analiticamente gli elementi probatori che, a prescindere dalla deposizione del teste, “deponevano univocamente deponevano nel senso per cui a condurre il motoveicolo fosse proprio l’imputato”.

In particolare, il medico legale nell’esame autoptico dell’occupante del motociclo che aveva perso la vita non aveva riscontrato le lesioni tipiche della posizione del conducente e dunque traumi al polso (per la brusca frenata) e alla caviglia (per la pedaliera). Un dato decisivo più che sufficiente per escludere che il veicolo fosse condotto dal deceduto e a cui comunque si aggiungevano altri elementi concordanti, primo tra tutti il fatto che la moto fosse era di proprietà del padre del ricorrente e che fosse in uso a quest’ultimo che, quindi, sicuramente la conduceva la sera del sinistro. Senza poi contare altre testimonianze univoche in tal senso e l’ulteriore circostanza che il ricorrente nell’intero giudizio non avesse mai sostenuto di non essere alla guida della sua moto. Dunque, ricorso rigettato e condanna confermata.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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