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Com’è noto, il massimale è il valore massimo indennizzabile da parte dell’assicuratore. Ma, contrariamente alle assicurazioni di cose, nelle assicurazioni di responsabilità esso non è un elemento essenziale del contratto, anzi, potrebbe anche mancare.

E se la compagnia assicurativa intende valersi del limite, deve allegarlo e provarlo.

A chiarire una questione spesso controversa è la Corte di Cassazione, con l’interessante ordinanza n. 26813/19, depositata il 21 ottobre 2019.

 

Un caso di malasanità

La vicenda trae origine da un incidente stradale occorso nel 2008 e in seguito al quale il ferito aveva riportato una frattura vertebrale amielica.

L’uomo venne ricoverato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Pisa, ma i sanitari lo dimisero senza avvedersi della stessa frattura, con la conseguenza che il ritardo diagnostico provocò la trasformazione della lesione vertebrale da amielica a mielica, determinando così il consolidarsi di postumi permanenti ben più gravi di quelli che si sarebbero verificati in caso di corretta diagnosi e tempestive cure.

Il danneggiato e i suoi familiari citarono quindi in causa dinanzi al Tribunale cittadino l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Pisa chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti.

L’azienda si costituì e, oltre a contrastare la domanda, chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, Carige s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Amissima) alla quale chiese di essere tenuta indenne in caso di accoglimento della richiesta, come avvenne.

Con sentenza del 17 aprile 2013, infatti, il Tribunale di Pisa accolse sia la domanda principale sia quella di garanzia.

 

La compagnia di assicurazione eccepisce l’esaurimento del massimale

La sentenza di primo grado venne appellata da Amissima, la quale chiese alla Corte d’appello di Firenze in via principale il rigetto della domanda e subordine che liquidasse il danno in misura meno cospicua rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale.

Nel corso del giudizio di appello la compagnia versò l’indennizzo contrattualmente dovuto direttamente nelle mani dei terzi danneggiati, esaurendo così il massimale. Di conseguenza, in comparsa conclusionale eccepì il suddetto esaurimento. Ma La Corte d’appello, con sentenza 12 aprile 2017, ritenne tardiva la difesa di esaurimento, e non la esaminò, rigettando il gravame di Amissima.

La quale ha dunque impugnato la sentenza d’appello per cassazione, con ricorso fondato su un solo motivo, nel quale ha formulato due diverse censure. Il succo del ragionamento portato avanti dalla compagnia consiste nel sostenere che il limite del massimale rappresenta una mera allegazione difensiva, non un’eccezione, con la conseguenza che essa può essere introdotta anche in grado di appello, che può essere rilevata anche d’ufficio, che sfugge alle preclusioni assertive ed istruttorie.

Ed essendosi verificato l’esaurimento del massimale solo nel grado di appello, la relativa deduzione non poteva essere svolta in primo grado.

Ma per la Cassazione ricorso è infondato. “In tema di assicurazione per responsabilità civile – spiega infatti la Suprema Corte -, il massimale non è elemento essenziale del contratto, che può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell’obbligo dell’assicuratore, sicché grava su quest’ultimo l’onere di provare l’esistenza e la misura del massimale, dovendosi altrimenti accogliere la domanda di garanzia proposta dall’assicurato a prescindere da qualsiasi limite di massimale”.

 

La differenza tra assicurazione di cose e di responsabilità

La Suprema Corte inoltre distingue tra l’assicurazione di cose e di responsabilità.

In quest’ultima il massimale esprime il limite della obbligazione indennitaria dell’assicuratore, ed assolve sotto questo aspetto la medesima funzione del valore della cosa assicurata nelle assicurazioni di cose. Tuttavia, mentre nell’assicurazione di cose il valore della cosa assicurata è elemento essenziale del contratto, non altrettanto può dirsi delle assicurazioni di responsabilità.

Nelle assicurazioni di cose, infatti, è vietata la soprassicurazione (art.1908 c.c.), divieto che a sua volta è espressione del principio indennitario, coessenziale all’assicurazione contro i danni.

La mancanza della pattuizione sul valore, pertanto, snaturerebbe la causa del contratto, nella misura in cui consentirebbe la percezione da parte dell’assicurato di indennizzi superiori al valore della cosa assicurata. Nelle assicurazioni di responsabilità, invece, non è nemmeno concepibile la nozione di sopra o sotto assicurazione, e la misura del massimale garantito è lasciata alla libera pattuizione delle parti”.

 

Massimale elemento non essenziale del contratto

Cio è a dire che il contratto potrebbe essere stipulato per un qualsiasi massimale, senza che ciò incida sulla natura o sulla causa del contratto, così come potrebbe essere stipulato per un massimale illimitato, ipotesi peraltro non sconosciuta alla prassi commerciale.

Da ciò consegue – ripetono gli Ermellini – che il massimale nell’assicurazione della responsabilità civile non costituisce un elemento essenziale del contratto, ben potendo quest’ultimo essere validamente stipulato senza la pattuizione di esso”.

La cassazione infine aggiunge come “nulla rilevi la circostanza che l’esaurimento del massimale sia sopravvenuta in corso di causa.

Ai fini del contenimento dell’obbligazione indennitaria gravante sull’assicuratore, infatti, quel che rileva in iure non è l’esaurimento del massimale, ma la pattuizione di esso. Pertanto, l’assicuratore che intendesse far valere in giudizio i limiti quantitativi contrattualmente fissati alla propria obbligazione, ha l’onere di allegare prima, e provare poi, l’esistenza del patto di massimale e la misura di questo, a nulla rilevando che al momento dell’introduzione del giudizio quel massimale non fosse esaurito”.

Il ricorso è stato pertanto rigettato e Amissima condannata definitivamente a farsi carico del risarcimento stabilito.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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