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La responsabilità medica si configura anche quando i sanitari omettano di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi. Lo ha ribadito la Cassazione, con la sentenza n. 15786/23 depositata il 14 aprile 2023 rigettando il ricorso di due dottori che erano stati riconosciuti responsabili del decesso di un paziente.

Due medici condannati a risarcire le parti civili per il decesso di un paziente

La Corte di appello, con verdetto del 2021, in riforma della sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste emessa l’anno precedente dal Tribunale, e passata in giudicato agli effetti penali, nei confronti di due medici, in accoglimento dell’appello presentato dalla parte civile, aveva affermato la responsabilità civile dei due sanitari e li aveva condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore per l’appunto della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa per il doppio grado di giudizio, confermando nel resto la sentenza impugnata.

I due sanitari avevano omesso di effettuare una corretta diagnosi e i dovuti approfondimenti

Gli imputati erano stati chiamati a rispondere del reato di omicidio colposo in concorso perché, “con condotta colposa, per imprudenza, negligenza e imperizia”, avevano causato la morte di un paziente avvenuta per “insufficienza cardio circolatoria in soggetto sottoposto ad intervento di riparazione aortica a cielo aperto per rottura di aneurisma dell’aorta addominale”.

In particolare, il primo dei due sanitari condannati, nella sua qualità di medico in servizio del pronto soccorso dell’ospedale in questione, e la seconda, quale cardiologa nello stesso nosocomio, non si sarebbero attenuti, nello svolgimento della loro attività, alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, omettendo di effettuare una corretta diagnosi e una corretta valutazione del quadro clinico manifestatosi in relazione alla sintomatologia accusata dal paziente sul lato sinistro dell’addome (“dolore addominale in ipocondrio lato sinistro”), in occasione del suo primo accesso ospedaliero del 23 giugno 2016.

La vittima era stata così dimessa con la diagnosi di “ipertensione arteriosa”, senza effettuare un ulteriore approfondimento diagnostico idoneo a rilevare la presenza di un aneurisma letale, situazione che poi era stata invece correttamente accertata in occasione del secondo accesso nello stesso ospedale, il 27 giugno 2014, con successivo, necessario trasferimento d’urgenza presso un’altra struttura ospedaliera idonea per le cure del caso. Nell’atto d’accusa era stato evidenziato che, se i due medici avessero tenuto condotte adeguate e non omissive, si sarebbe arrivati ad una corretta diagnosi, il che avrebbe evitato la morte del paziente o comunque l’avrebbe differita nel tempo.

Il giudice di primo grado aveva condiviso le conclusioni cui erano pervenuti i periti o i quali, nell’affermare la correttezza della condotta dei sanitari che avevano avuto in cura il paziente in secondo tempo, dal 27 giugno 2016 fino al decesso, avevo concluso che la morte era attribuibile a insufficienza cardiocircolatoria in soggetto sottoposto a intervento di riparazione aortica a cielo aperto per rottura di aneurisma dell’aorta addominale, affetto da ipertensione arteriosa, miocardiosclerosi e portatore di bioprotesi valvolare aortica, aggiungendo altresì che i sanitari che lo avevano avuto in cura il durante il primo ricovero a Pronto Soccorso il 23 giugno 2016, nello svolgimento della propria attività, non si erano attenuti alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, omettendo l’esecuzione di un esame obiettivo completo e di approfondimenti diagnostici indispensabili al raggiungimento di una corretta diagnosi.

I consulenti tecnici avevano però concluso che non era possibile assumere, con ragionevole certezza, che una diagnosi correttamente impostata al momento del primo ricovero del 23 giugno 2014, e un eventuale trattamento chirurgico in elezione, avrebbero evitato, ogni oltre ragionevole dubbio, il decesso del paziente, di qui l’assoluzione, ma avevano altresì chiarito che la percentuale di mortalità post-operatoria per il tipo di intervento in elezione (3-7%) richiesto nel caso specifico era considerevolmente più bassa rispetto a quella con aneurisma rotto, che è invece molto elevata e cresce con l’aumentare dell’età e con la presenza di altre patologie, risultando pari a circa 48-72 per cento nei pazienti con età superiore ai 75 anni.

 

Il nesso di causalità tra omissione e decesso

La Corte di appello, nell’affermare invece la responsabilità degli imputati, aveva sottolineato in primo luogo come non fosse mai stato messo in discussione dai periti l’evidente errore diagnostico compiuto dai due medici nella superficiale diagnosi effettuata quel 23 giugno 2016, tanto che anche il Tribunale ne aveva pacificamente dato atto, avendo i sanitari omesso sia l’esame obiettivo con palpazione sia ogni altro esame diagnostico, pur a fronte di un’osservazione del paziente che richiedeva un approfondimento.

Inoltre, i giudici di secondo grado avevano considerato che, in base ai differenti e già citati tassi di mortalità in caso di intervento di riparazione di aneurisma intatto ovvero per un’operazione non in elezione, e cioè per libera scelta diagnostica, ma anche con aneurisma rotto, come nel caso di specie, nel paziente la percentuale di riuscita dell’intervento di riparazione dell’aneurisma in elezione avrebbe sfiorato il 60 per cento. Perciò, avevano ritenuto del tutto contraddittorie e comunque riguardanti una questione strettamente giuridica sulla quale i periti non dovevano pronunciarsi (non avendone le specifiche competenze) le conclusioni nelle quali si richiamava da parte degli esperti il principio di diritto “dell’oltre ogni ragionevole dubbio”.

 

La sentenza “Franzese” e l’alto grado di probabilità logica

Secondo la Corte d’Appello il primo giudice aveva pertanto sbagliato laddove aveva pedissequamente riproposto in sentenza le conclusioni dei periti del Gip senza vagliarle criticamente, e i giudici di secondo grado avevano quindi ricordato il diritto enunciato dalla nota sentenza “Franzese” in tema di nesso causale nei reati omissivi impropri, secondo cui il nesso di causalità deve ritenersi accertato e sussistente, appunto, oltre ogni ragionevole dubbio, tutte quelle volte in cui con alto grado di credibilità razionale o probabilità logica, dalla diagnosi omessa o dall’intervento terapeutico non effettuato o male effettuato, sarebbe potuta derivare non solo la salvezza della vita del paziente, ma anche una attenuazione del danno prodotto dalla patologia con conseguente ritardo dell’evento morte.

In conclusione, secondo la Corte territoriale, proprio sulla base delle conclusioni dei periti del Gip, era ragionevole inferire che l’evento morte avrebbe avuto diverse modalità di verifica e differenti e più estesi tempi di sopravvivenza, qualora i due imputati avessero praticato una corretta diagnosi come pacificamente emerso dall’intera istruzione dibattimentale svolta. “La correttezza della diagnosi – avevano concluso i giudici di seconde cure – avrebbe infatti avuto un elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica di salvare la vita del paziente, ovvero anche solo di ritardare l’evento morte e limitare le conseguenze dannose della patologia, il che equivale a dire che tra l’errore diagnostico commesso e l’evento morte sussiste un chiaro nesso di causalità sotto il profilo giuridico, prima ancora che fattuale.

I due medici a questo punto hanno proposto ricorso per Cassazione contestando il ragionamento sviluppato nella sentenza di secondo grado circa la condotta gravemente colposa attribuita loro, ma la Suprema Corte li ha giudicati inammissibili, ritenendo sussistente “la cooperazione colposa, ciascun medico essendo consapevole della condotta dell’altro”, sia soprattutto reputando corrette le conclusioni della Corte di merito.

 

L’errore diagnostico si configura anche quando si omettono controlli e accertamenti doverosi

Indiscutibile sono l’errore diagnostico e le conseguenti errate condotte omissive. Sul punto le sentenze di merito sono assolutamente conformi. La Corte territoriale è pervenuta ad una decisione difforme rispetto a quella del primo giudice per aver correttamente applicato i principi della sentenza “Franzese”, cui nel tempo si sono uniformate le sezioni semplici di questa Corte di legittimità” spiegano gli Ermellini. I quali riaffermano con forza che, in tema di colpa professionale medica, “l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi”.

Perciò, “risponde di omicidio colposo per imperizia, nell’accertamento della malattia, e per negligenza, per l’omissione delle indagini necessarie, il medico che, in presenza di sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, rimanga arroccato su diagnosi inesatta, benché posta in forte dubbio dalla sintomatologia, dalla anamnesi e dalle altre notizie comunque pervenutegli, omettendo così di porre in essere la terapia più profittevole per la salute del paziente”.

 

 

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Malasanità

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