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Mai spostare il proprio veicolo dal luogo di un incidente prima che non siano sopraggiunte le forze dell’ordine per i rilievi, anche a costo di dover subire le “strombazzate”di altri utenti della strada per i disagi procurati alla circolazione.

Le conseguenze, infatti, possono essere pesanti e spiacevoli come sa bene un automobilista romano che si è visto definitivamente respingere dalla Cassazione , con la sentenza n. 10166/22 depositata il 30 marzo 2022, una con ogni probabilità fondata richiesta di risarcimento per i danni causati al suo mezzo da una delle “celeberrime” buche della Capitale per aver rimosso la sua macchina dal punto “incriminato” rendendo quindi non adeguatamente comprovabile la sua versione.

Un automobilista cita il Comune di Roma per i danni all’auto causati da una buca

Il fatto è accaduto quasi dieci anni fa, nel dicembre 2012. Un automobilista, mentre era alla guida della sua Porsche Cayenne, era incappato in una buca apertasi nel manto stradale nella via Silicella, nell’ambito del Comune di Roma Capitale, e aveva pertanto citato in giudizio l’Ente proprietario della strada avanti il Giudice di pace capitolino chiedendo i danni subiti dalla vettura. La domanda risarcitoria era stata accolta, con relativa liquidazione di oltre quattromila euro di risarcimento.

Il Comune di Roma tuttavia aveva appellato la decisione e il Tribunale cittadino nel 2021 aveva accolto l’impugnazione, riformando in toto il pronunciamento di primo grado, rigettando quindi la domanda di risarcimento danni e ponendo peraltro in capo al danneggiato anche le spese di lite.

L’automobilista a questo punto ha proposto ricorso per Cassazione, censurando la sentenza di secondo grado per avere ritenuto che l’ente pubblico avesse adottato tutte le cautele necessarie a evitare l’evento e per non avere ritenuto attendibile il verbale redatto dai vigili urbani intervenuti sul luogo dell’incidente.

 

La Cassazione reputa non provata la dinamica del sinistro per lo spostamento del mezzo

Per la Cassazione, tuttavia, le doglianze sono infondate e inammissibili in quanto non censurano adeguatamente, spiegano gli Ermellini, la motivazione del giudice d’appello, laddove questi aveva affermato che “non era stato possibile ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, a seguito della rimozione del veicolo incidentato e della mancata deduzione di prove testimoniali circa la dinamica dell’occorso”.

La suprema Corte prende atto poi che dal verbale redatto dagli agenti intervenuti non era proprio possibile desumere la dinamica dell’incidente, essendo descritto soltanto lo stato dei luoghi, dove in effetti vi era una buca all’altezza del civico 55 di via Silicella, e dell’auto che presentava la rottura dello pneumatico e del cerchione anteriore, ma senza “alcuna altra utile indicazione ai fini della ricostruzione del sinistro”.

I giudici del Palazzaccio ribadiscono che il Tribunale aveva escluso la responsabilità da custodia del Comune per mancanza di prova della esatta dinamica dell’incidente, e questo proprio a causa della “intervenuta rimozione del veicolo incidentato al tempo dell’intervento degli agenti della polizia municipale sul posto”: secondo gli Ermellini non basta la presenza in loco di una buca coperta d’acqua, in cui la macchina sarebbe caduta. Il mancato ritrovamento di tracce di frenata o di testimonianze attraverso cui ricostruire, anche in via presuntiva, l’esatta dinamica dell’incidente,  per la Suprema Corte sono elementi decisivi e insormontabili.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, per l’incauto automobilista niente risarcimento.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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