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Che valore ha la scatola nera nei sinistri stradali?

La Corte Costituzionale esprime il suo parere sulla scatola nera

Che valore ha la scatola nera nei sinistri stradali? Con un’ineccepibile ordinanza depositata il 3 ottobre 2017 e che ben riassume e fa proprie le tante perplessità sollevate sulla questione, non ultime quelle poste da Aneis, l’Associazione Nazionale degli Esperti in Infortunistica Stradale, il giudice di pace di Barra, Avv. Massimo Ruscillo, ha rimesso alla Corte Costituzionale il giudizio di legittimità sulla norma che ha introdotto il pieno valore di prova per le risultanze della scatola nera.

Il magistrato si è trovato a doversi pronunciare su una causa per un sinistro stradale per il quale il danneggiato, forte anche di alcuni testimoni, aveva citato la compagnia di controparte chiedendo il risarcimento dei danni materiali alla vettura. L’assicurazione però aveva opposto i dati desunti dalla scatola nera installata sulla vettura del proprio assicurato, in quanto non ha rilevato alcun “evento crasch” all’ora e nel luogo indicati.

La problematica posta dal giudice di pace riguarda l’art. 145-bis aggiunto al Codice della Assicurazioni, su chiara pressione delle compagnie assicurative, dalla recente Legge del 14 agosto 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza). Articolo che, al comma 1, così recita: “Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell’art. 132-ter (…), le risultanze del dispositivo formano piena prova , nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo”.

Quest’articolo, osserva l’Avv. Ruscillo, “si pone in contrasto con i principi di giusto processo stabiliti dall’art. 11, comma 2 della Costituzione, laddove è previsto che ogni processo si svolge nel contraddittorio, tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale (…). Infatti, prevedere che una parte privata (nel caso di specie, la Compagnia di assicurazioni), possa produrre nel processo le risultanze della “scatola nera” e che alle stesse venga conferito il valore di “prova legale”, viola il principio della “parità delle armi”, essendo rimesso all’attore l’onere di dimostrare “il mancato funzionamento del dispositivo”.

Secondo il magistrato, l’anomalia consiste nel fatto che non è la parte che deposita il documento a dover dimostrare la legittimità delle acquisizioni e la correttezza delle risultanze della scatola nera, bensì quella contro la quale il documento è prodotto, “che deve fornire prova che tali risultanze sono falsate perché il dispositivo è malfunzionante o manomesso (…). Pertanto, detta parte non avrà altra scelta che quella di richiedere una perizia tecnica d’ufficio, la quale peraltro, non costituisce, salvo casi eccezionali, un mezzo di prova in senso tecnico, e solo qualora il giudice dovesse ritenere le risultanze della Ctu di pari efficacia di quelle rappresentate dalla prova legale potrà riacquistare la libertà di scelta delle prove ai fini del proprio convincimento”.

In altre parole, il giudice eccepisce sul fatto che “al documento proveniente da un terzo  (ovvero dalla società privata che gestisce i report della scatola nera ),  formatosi senza alcun controllo giudiziale e al di fuori del vaglio del contraddittorio, viene attribuita la forza di fondare il giudizio di fatto”. Un pericolo tanto più grave perché, ricorda il magistrato, “al momento per tali dispositivi non sono ancora indicati con precisione i controlli necessari al loro perfetto funzionamento “.

Non è dunque accettabile, per il giudice, che “alle compagnie basti il deposito del report della scatola nera predisposto da società contrattualizzate per condizionare l’esito del processo qualora le risultanze siano difformi dalle modalità del sinistro indicate in citazione, con evidente compressione del diritto di difesa, dove la parte contro la quale il documento è prodotto (e che non ha partecipato alla sua formazione in sede precontenziosa) dovrà sobbarcarsi gli oneri economici di una consulenza tecnica d’ufficio, allungando il tempo di definizione del processo e con il risultato paradossale di dover iniziare un subprocedimento.”

Insomma, non risultando possibile per il magistrato, nello specifico caso, procedere alla disapplicazione della norma ritenuta in contrasto con i principi comunitari, egli dichiara “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art 145-bis” e quindi ha sospeso il giudizio sulla causa in cui è stato chiamato a deliberare, fino alla decisione della Corte Costituzionale, che  a questo punto si attende con molto interesse.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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