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L’odontoiatra deve rispondere per l’errata esecuzione dell’impianto. Lo ha riaffermato con forza la Cassazione, con la sentenza n. 21761/23 depositata il 20 luglio 2023, con la quale ha accolto il ricorso di una paziente chiarendo con l’occasione anche le responsabilità in capo a questa importante figura professionale.

Paziente cita un odontoiatra per cure inadeguate

Una paziente aveva proposto opposizione dinanzi al tribunale di Salerno contro il decreto ingiuntivo con la quale le era stato ingiunto il pagamento di 5.074 euro quale saldo delle prestazioni professionali che le aveva reso un odontoiatra, obiettando che queste erano risultate del tutto inadeguate. Di più, la donna lo aveva citato in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento del professionista e anche il risarcimento dei danni subiti e la restituzione delle somme già versate, spiegando di essersi sottoposta, nel 2001, a cure odontoiatriche, affidandosi per l’appunto all’odontoiatra in questione, e che la terapia impiantologica che questi le aveva apprestato si era rivelata del tutto inadatta, causandole gravi dolori e fastidi.

Nel giudizio d’appello la domanda era stata rigettata, ma la paziente ha proposto ricorso per Cassazione, che, come detto, ha invece accolto in pieno le sue doglianze.

Il rapporto tra paziente e odontoiatra – spiegano gli Ermellini – si colloca nel contratto di prestazione d’opera intellettuale ex art. 2230 del codice civile e il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore stesso dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”.

 

Il professionista deve usare la “diligenza del buon padre di famiglia”

In generale dunque, proseguono gli Ermellini, il professionista, “nell’espletamento dell’attività promessa (sia essa di mezzi o di risultato), è obbligato, a norma dell’art. 1176 del codice civile ad usare la diligenza del buon padre di famiglia; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell’art. 2236 del codice civile, la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, e, in caso di colpa in applicazione del principio di cui all’art. 1460 del codice civile, con perdita del diritto al compenso”.

Cassata con rinvio, dunque, la decisione della Corte d’Appello, che, hanno sottolineato i giudici del Palazzaccio, aveva del tutto omesso ogni indagine sulla gravità dell’inadempimento dell’odontoiatra, attribuendo erroneamente rilevanza ad una presunta idoneità dell’opera rispetto allo scopo cui era destinata e nonostante la perdita di almeno due impianti fosse certamente da attribuire alla errata prestazione.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Malasanità

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